Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33

(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso

con ordinanza emessa il 24 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto

da Tasciotti Marisa contro la Commissione per l'assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica per i Comuni della

Provincia di Latina ed altro, iscritta al n. 112 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla Sig.ra Marisa

Tasciotti contro la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, al fine di ottenere l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli aspiranti

all'assegnazione degli alloggi, il Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, sezione staccata di Latina, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e

la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che la domanda di

iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere spedita al

Comune esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, senza busta e

senza cartolina di ricevimento.

Premette in fatto il giudice a quo che la ricorrente non ha

osservato tale disposizione avendo inviato la sua domanda a mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno e che, per tale motivo, è stata

esclusa dalla graduatoria con il provvedimento impugnato.

Rileva il giudice a quo che una norma di estremo dettaglio, quale

è quella impugnata, per essere ritenuta conforme ai principi

enunciati nell'art. 97 della Costituzione, deve risultare non

arbitraria e non irragionevole, requisiti questi, che non sembrano

ricorrere nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcun valido

motivo che giustifichi tale previsione.

2. - Non si sono costituite le parti del giudizio a quo né ha

spiegato intervento la Regione Lazio. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione

staccata di Latina, dubita, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina

per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui

prevede l'esclusione dalla graduatoria nel caso di invio della

domanda a mezzo di raccomandata postale con cartolina di ricevimento.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata prevede - oltre quella oggetto della questione

- anche un'altra serie di rigorose modalità relative alla

presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso

per l'assegnazione degli alloggi, modalità che il legislatore

regionale richiede a pena di inammissibilità e che possono trovare

qualche giustificazione.

Ma non si riesce a trovare alcuna giustificazione logica o

giuridica alla disposizione che prevede l'inammissibilità della

domanda per avere l'aspirante unito alla raccomandata di spedizione

anche la cartolina di ricevimento. Ed invero se, per evidenti

esigenze di certezza, la norma esige che la domanda sia inviata per

raccomandata, il fatto che gli istanti abbiano voluto assicurarsi

anche la prova dell'avvenuto recapito della stessa non menoma la

situazione, ma vi aggiunge un elemento che, pur non rilevante per

l'amministrazione, non può determinare effetti negativi.

Conclusivamente va quindi ritenuto che la disposizione da cui

discende il grave effetto della inammissibilità della domanda per il

mero fatto di aver unito alla raccomandata di spedizione anche la

cartolina di ricevimento appare del tutto irragionevole e

contrastante con i principi di buon andamento e di imparzialità

dell'amministrazione pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina

per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui

prevede, a pena d'inammissibilità, che la domanda di iscrizione

nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi

popolari, deve essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata

postale senza cartolina di ricevimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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