Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16

febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art.

72, primo e secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico di imputati minorenni), promossi con ordinanze emesse il 14

dicembre 1992 (n. 3 ordinanze), l'11 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) ed

il 13 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Torino - Sezione

distaccata di Moncalieri, iscritte ai nn. 31, 32, 153, 154, 155, 156

e 157 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 15, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - nel

corso del procedimento penale a carico di Siniscalchi Vincenzo,

rilevato che alla udienza dibattimentale le funzioni di pubblico

ministero erano state delegate dal Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Torino in sede di avocazione

ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con ordinanza del 14 dicembre

1992, R.O. n. 31 del 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega al

Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il

quale stabilisce che "Il Governo della Repubblica è delegato ad

emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni";

b) dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941

(Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n.

449 del 1988 il quale, in attuazione della detta delega, prevede che

le funzioni di pubblico ministero nella udienza dibattimentale

pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa

del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di

polizia giudiziaria.

Secondo il giudice a quo sarebbe violato l'art. 76 della

Costituzione perché nella norma sub a) non v'è traccia di principi

e criteri direttivi che il precetto costituzionale pone come

condizione fondamentale di una legittima delega al Governo

dell'esercizio della funzione legislativa. Sebbene il legislatore

delegato abbia ritenuto di poter ricavare indicazioni dai principi e

dai criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987

che concernono le deleghe per l'emanazione del codice di procedura

penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni,

tale soluzione non è corretta perché la legge n. 81 del 1987

contiene varie deleghe, aventi oggetti diversi.

Né il richiamo, non esplicito del legislatore, può essere

dedotto in via interpretativa, sia perché a norma del citato art. 76

della Costituzione i principi e i criteri direttivi, pur

introducibili anche solo per relationem, devono formare il contenuto

di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, sia

perché, in assenza di tale manifestazione, il ricorso allo strumento

interpretativo non assicura il richiesto carattere di determinatezza.

2. - La medesima questione è stata sollevata dallo stesso Pretore

con altre sei ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 32 e 153 del

1993 in data 14 dicembre 1992, R.O. n. 154 in data 13 gennaio 1993,

R.O. nn. 155 e 156 in data 11 gennaio 1993, R.O. n. 157 in data 13

gennaio 1993).

3. - Nei giudizi susseguenti alle ordinanze R.O. nn. 153, 154,

155, 156 e 157 del 1993 è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione rilevando che i

principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha

lamentato la mancanza nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, sono

desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge stessa, concernenti il

codice di procedura penale, sia in via immediata, perché alcune

direttive hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario (dir. 68 e

103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel testo delegato,

mentre la limitatezza delle indicazioni andrebbe interpretata nel

senso che il Parlamento non ha inteso dare delega per una organica

riforma dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto delegare le

modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo al

nuovo rito penale. Considerato in diritto

1. - I sette ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano identica questione.

2. - La Corte deve verificare:

a) Se l'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il quale

stabilisce che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le

norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al

nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni,

violi l'art. 76 della Costituzione per mancanza della indicazione di

quei principi e criteri direttivi che tale disposizione

costituzionale pone come condizioni fondamentali di una legittima

delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

b) se, in conseguenza della illegittimità dell'art. 5 della

legge n. 81 del 1987, debba considerarsi costituzionalmente

illegittimo, per violazione dello stesso art. 76 della Costituzione,

l'art. 72, primo e secondo comma, r.d. del 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 449 del 1988 -

che, in attuazione della delega di cui al citato art. 5 - stabilisce

che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale

pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa

dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di

polizia giudiziaria.

3. - La questione non è fondata.

La delega concessa con la norma censurata non riguarda l'organica

riforma dell'intero ordinamento giudiziario ma solo la emanazione di

disposizioni strettamente necessarie per l'adeguamento del suddetto

ordinamento al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati

minorenni.

Proprio la limitatezza delle finalità da raggiungere giustifica

adeguatamente la mancata indicazione di principi e criteri specifici.

Ai fini che interessano è sufficiente che la nuova disciplina si

collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità

e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei

criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. nn. 68 e 181

del 1991).

Inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi

dagli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987, concernente il codice

di procedura penale ed, in via immediata, dalle direttive che hanno

per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla direttiva n. 68,

la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza

siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103,

secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri

di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della

distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice.

Inoltre, sono da tenere in considerazione la più volte rilevata

carenza di magistrati professionali e l'esigenza della definizione la

più sollecita possibile, dei processi penali.

4. - Del resto, si è ritenuta non fondata (sent. n. 333 del 1990)

e manifestamente infondata (ordd. nn. 451, 517, 574 del 1990 e 59 del

1991), anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del D.P.R. n.

449 del 22 settembre 1988, ora di nuovo censurato, sia pure in via

conseguenziale.

Si sono considerate le modalità di conferimento da parte del

Procuratore della Repubblica della delega agli ufficiali di polizia

giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di P.M. nelle udienze

dinanzi al Pretore, la sua provvisorietà ed il suo conferimento per

singoli processi, nonché l'assicurazione della autonomia e della

indipendenza di cui godono i giudici anche ai suddetti, e

l'ammissibilità, anche secondo la Costituzione, dell'attribuzione a

persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti

all'amministrazione della giustizia (artt. 104, 102, secondo comma, e

108, secondo comma, della Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, R.D. 1941,

n. 12 (Ordinamento giudiziario)

come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati

minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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