Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1986

Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

primo aprile 1981 dall'Assemblea Regionale Siciliana recante

"Assunzione a carico della Regione delle spese per il personale dei

consorzi provinciali per l'istruzione tecnica" promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 9

aprile 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto

al n. 6 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso alla Corte costituzionale, notificato il 9

aprile 1981 (depositato il successivo 16, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritto al n. 6 Reg. ric.,

1981) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò:

I) la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta dell'11 aprile 1981 dal Titolo "Assunzione a carico della

Regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per

l'iscrizione tecnica" per violazione dell'art. 43 dello Statuto

speciale di autonomia;

II) in subordine l'art. 2 co. 2 ("In detto ruolo accederà il

personale insegnante ed amministrativo in servizio alla data del 1°

gennaio 1975 e comunque alla data di entrata in vigore del decreto

del Presidente della Republlica 24 luglio 1977, n. 616") per

violazione dell'art. 97 Cost.

Premesso che la Regione con la legge impugnata aveva disposto che

il personale dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica,

operanti in Sicilia, fosse trasferito nei ruoli dei Comuni capoluogo

di Provincia, per essere utilizzato in attività scolastiche,

parascolastiche ed amministrative nonché in attività integrative

della scuola, il Commissario osservò che l'art. 39 d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616 il quale aveva soppresso i consorzi per l'istruzione

tecnica trasferendo al contempo le relative funzioni i beni e il

personale alle regioni "si riferisce alle regioni a statuto

ordinario, come si desume dall'art. 1 del medesimo d.P.R. n. 616, ed

in modo più esplicito dal disposto dell'art. 1 della legge delega 22

luglio 1976, n. 382, in attuazione della quale il Governo ha emanato

il d.P.R. 1977 n. 616", mentre per le regioni a statuto speciale, e

per la Sicilia in particolare, il trasferimento è subordinato alle

norme di attuazione da emanarsi secondo il procedimento indicato

dall'art. 41 dello Statuto e solo a seguito della emanazione di tali

norme la Regione siciliana potrebbe, con proprio provvedimento

legislativo disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni

stesse. Aggiunse il Commissario che con il provvedimento legislativo

impugnato la Regione si limitava a disciplinare il passaggio, nei

ruoli comuni, del personale senza alcunché disporre in ordine alle

funzioni e ai beni dei Consorzi cui appartengono, di guisa che

nell'ambito della Regione siciliana viene a determinarsi una

situazione anomala derivante dal fatto che i Consorzi come enti

continuano ad esistere mentre sono privi del personale assorbito nei

ruoli dei comuni e pertanto versano nell'impossibilità di svolgere

alcuna attività. Ad avviso del Commissario la Regione, in attesa

delle norme di attuazione dello Statuto, sarebbesi dovuta limitare ad

assumere a proprio carico le spese per il personale dei Consorzi

provinciali per l'istruzione tecnica, come espressamente indicato nel

titolo della legge e praticato, da ultimo, per l'assistenza

scolastica con legge regionale 7 agosto 1977, n. 82.

Con specifico riferimento all'art. 2 co. 2, dedusse il Commissario

che la tutela del posto di lavoro e delle giuste aspettative del

personale di ruolo assunto, a tempo indeterminato, in servizio presso

i Consorzi per l'istruzione tecnica alla data del 1° gennaio 1975,

non potesse essere estesa ad altro personale in posizione giuridica

non ben definita e senza alcuna garanzia di professionalità né

esperienza (situazione desumibile dall'inciso "comunque" in servizio

alla data di entrata in vigore del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616).

1.2. - Con deduzioni depositate il 5 maggio 1981, la Regione

siciliana, in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto,

rappresentato dal prof. avv. Aldo Maisano per procura speciale con

firma autenticata il 23 aprile 1971 per notar C. Di Giovanni,

concluse per il rigetto del primo motivo del ricorso del Commissario

sul riflesso che:

a) le norme di attuazione non occorrono qualora l'attribuzione

di competenza alla Regione possa farsi direttamente derivare dallo

Statuto sempreché l'intervento normativo della Regione non incida su

funzioni esercitate da uffici dello Stato;

b) tale principio è applicabile anche al caso concreto perché

i consorzi per l'istruzione tecnica sono (non uffici né organi dello

Stato, che più non provvede neppure al loro finanziamento, sibbene)

enti autonomi locali che operano nel settore dell'istruzione media;

c) d'altro canto, la Regione siciliana ha competenza legislativa

esclusiva in materia di "regime degli enti locali" e di "ordinamento

degli uffici e degli enti regionali" (art. 14 lett. o) e lett. p)

dello Statuto) ed ha competenza legislativa concorrente in materia di

"istruzione media" (art. 17 lett. d) dello Statuto), e, pertanto, è

legittimata a disporre la assegnazione ai Comuni capoluogo di

provincia del personale dei consorzi per l'istruzione tecnica,

assumendo a proprio carico il relativo onere finanziario

indipendentemente dalla emanazione delle norme di attuazione di cui

all'art. 43 dello Statuto, che nella specie non occorrono;

d) in altra occasione, e precisamente con riguardo agli Enti di

assistenza e ai patronati scolastici la Regione ha adottato analoghi

provvedimenti, senza osservare la procedura di cui all'art. 43 dello

Statuto con la l. reg. 13 gennaio 1979, n. 1, che non è stata

impugnata. In riferimento al motivo subordinato d'impugnazione

coinvolgente il contrasto tra l'art. 2 co. 2 inciso finale della

impugnata legge e l'art. 97 Cost., osservò la Regione siciliana che

il riconoscimento del servizio prestato dal personale dei Consorzi

eventualmente assunto in data successiva al primo gennaio 1975

risponde ad un elementare principio di giustizia sostanziale e che

l'immissione nel "ruolo transitorio ad esaurimento" anche di detto

personale non implica un appiattimento generale della posizione

giuridica di tutti i dipendenti dei Consorzi ed è conforme

all'esigenza di assicurare la continuità del servizio in corso.

2. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

3. - Non solo la legge regionale siciliana, approvata il primo

aprile 1981 ("Assunzione a carico della Regione delle spese per il

personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica"),

impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, non

risulta pubblicata, ma l'art. 1 l. reg. sic. 11 gennaio 1985, n. 15

(Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi

provinciali per l'istruzione tecnica e altre norme sull'occupazione

giovanile), con statuire che "In attesa che, in seguito al

trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione

dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione

possa provvedere allo scioglimento dei consorzi provinciali per

l'istruzione tecnica, l'onere finanziario relativo è assunto dallo

stesso" recepisce le censure del Commissario per lo Stato adunate nei

motivi principale e subordinato dell'impugnazione (supra 1.1.).

Pertanto è cessata la materia del contendere (in tali sensi, da

ultimo, C. cost. n. 246/1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente

all'impugnazione, dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana proposta, della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del primo aprile 1981 dal titolo "Assunzione a

carico della Regione delle spese per il personale dei consorzi

provinciali per l'istruzione tecnica" per violazione dell'art. 43

dello Statuto speciale di autonomia e, in subordine, l'art. 2 co. 2,

per violazione dell'art. 47 dello Statuto (n. 6 Reg. ric. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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