Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R.

29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa

l'8 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a

carico di Medini Alberto iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 dell'anno

1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Bologna, nel corso del procedimento penale a

carico di Medini Fulvio Alberto, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo

del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti

concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art.

44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni

all'accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si

esplichi in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli

uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello

dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta

pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il

Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della

pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326

cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen.

(omissione di atti di ufficio).

Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata,

poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle

perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva

portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione.

L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa

in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Nei termini in cui è posta la questione non è fondata. In

realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna,

vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve

ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30

settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste

regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione

del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma,

Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt.

326 e 328 del codice penale.

Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare

inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla

disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni

all'accertamento delle imposte sul reddito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla

ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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