Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 dal Consiglio regionale,

avente per oggetto: "Norma transitoria per l'accesso alla II

qualifica dirigenziale", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 3 marzo 1990, depositato in

cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 18 del registro

ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 marzo 1990, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13

febbraio 1990 (recante "Norma transitoria per l'accesso alla seconda

qualifica dirigenziale"), in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Premette l'Avvocatura dello Stato che la Regione Basilicata aveva

approvato, in data 21 novembre 1989, una legge con la quale si

disponeva (art. 1) che "al fine di consentire il completamento della

prima fase relativa alla ristrutturazione degli uffici regionali, di

cui alla L.R. n. 9/86, per la copertura dei posti della seconda

qualifica dirigenziale, vacanti o che si renderanno vacanti entro sei

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita

l'ammissione ai concorsi pubblici ed ai corsi-concorso pubblici,

fermo restando il possesso dei requisiti di studio e di

professionalità, ai dipendenti regionali della I qualifica

dirigenziale con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni

nell'ottava qualifica funzionale".

La legge veniva rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio

regionale con telegramma del 22 dicembre 1989, in cui si osservava

che la disposizione dinanzi citata, là dove richiedeva per l'accesso

alla seconda qualifica dirigenziale un'anzianità di servizio di

cinque anni nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima

qualifica dirigenziale come disposto dall'accordo nazionale di

categoria, violava da un lato il principio di buona amministrazione

di cui all'art. 97 della Costituzione, e dall'altro il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3, in quanto introduceva una disciplina

di maggior favore rispetto a quella dei dipendenti delle altre

regioni.

Il Consiglio regionale, tuttavia, riapprovava il 13 febbraio 1990

la legge rinviata con la sola modifica dell'elevazione da cinque a

sette anni dell'anzianità richiesta nell'ottava qualifica

funzionale.

Tutto ciò premesso, il ricorrente rileva che la modifica

apportata non elimina le ragioni di illegittimità della normativa in

esame, in quanto si continua ad avere riguardo all'anzianità

maturata nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima

qualifica dirigenziale. Tale criterio contrasta con il principio di

non arbitrarietà della disciplina rispetto al fine che si intende

perseguire (art. 97 della Costituzione: sent. n. 10 del 1980), in

quanto non appare congruo utilizzare, per l'attribuzione di funzioni

dirigenziali di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio

di funzioni ontologicamente diverse e sotto ordinate. Del resto,

tutte le norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina

dei dirigenti superiori hanno sempre fatto riferimento all'anzianità

maturata nella qualifica di primo dirigente: cfr., per lo Stato, art.

24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e, per le regioni,

l'accordo del 29 aprile 1983 (art. 17). Anche la stessa legge della

Regione Basilicata n. 9 del 1986 si attiene al medesimo criterio

(art. 27, sesto comma).

Né vale ad eliminare l'illegittimità della norma impugnata il

fatto che essa abbia natura transitoria, dato che l'inidoneità della

funzione inferiore a qualificare l'impiegato per il conferimento di

funzioni superiori e diverse attiene alla sostanza delle cose, non

alla dimensione temporale della disciplina.

Infine, conclude il ricorrente, l'irragionevolezza della norma in

esame rileva anche sotto il profilo del principio di eguaglianza, non

trovando alcuna giustificazione un diverso trattamento dei primi

dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le

altre regioni, che si sono adeguate al citato accordo sindacale del

29 aprile 1983. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge

della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 e intitolata

"Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale", nella parte in cui consente l'ammissione ai concorsi e

ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale ai dipendenti regionali della prima qualifica

dirigenziale "con una anzianità di servizio di almeno 7 anni

nell'ottava qualifica funzionale".

Ad avviso del ricorrente, detta norma viola gli artt. 97 e 3 della

Costituzione, in quanto il criterio di selezione da essa adottato,

consistente nel far riferimento all'esperienza maturata

nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse rispetto a quelle

- di dirigente superiore - cui si aspira, sarebbe irragionevole e

determinerebbe anche una diversità di trattamento dei primi

dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli delle altre

regioni, le quali si sono uniformate al principio - costantemente

utilizzato anche nella legislazione statale in tema di nomina dei

dirigenti superiori - di richiedere un'anzianità maturata nella

qualifica di primo dirigente.

2. - Sotto il primo dei profili di censura prospettati la

questione è fondata.

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame sussista il

carattere della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della

legge impugnata, che questa Corte ha costantemente ritenuto

necessario per poter giungere ad una dichiarazione di

incostituzionalità di una norma per violazione del principio del

buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione; cfr., da ultimo, sentenze nn. 21 e 56 del 1989, 187 del

1990).

Il criterio di richiedere, quale condizione per l'ammissione dei

dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale ai concorsi

e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica

dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianità di

servizio nell'ottava qualifica funzionale appare chiaramente

arbitrario e incongruo rispetto al fine che la legge impugnata

intende perseguire. Fare riferimento - allo scopo di attribuire

funzioni di dirigenza non iniziali ma di secondo grado all'esperienza

maturata nello svolgimento di un'attività non omologa a quella cui

si aspira è, infatti, del tutto inconferente ed inutile a garantire

la necessaria qualificazione professionale per il proficuo

svolgimento delle funzioni anzidette, e, inoltre, finisce con

l'introdurre (in relazione anche al numero degli anni di anzianità

richiesto) un irrazionale elemento discriminatore tra i soggetti

interessati.

Del resto, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il

criterio costantemente utilizzato, sia nella legislazione statale sia

in quella regionale, in tema di accesso alla seconda qualifica

dirigenziale (cfr., per la stessa Regione Basilicata, la legge

regionale 6 giugno 1986, n. 9 - art. 27 -, adeguatasi sul punto

all'accordo stipulato il 29 aprile 1983 per il personale delle

regioni) è quello di far riferimento ad una data anzianità maturata

nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente.

Né, infine, può avere rilievo in senso contrario a quanto sin

qui ritenuto la espressa natura transitoria della norma impugnata, la

quale è diretta, come si legge nella relazione illustrativa, ad

ovviare alle difficoltà esistenti in ordine all'espletamento dei

concorsi a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale,

in relazione, particolarmente, al requisito dell'anzianità di

servizio (tre anni nella prima qualifica dirigenziale: art. 27 della

legge regionale n. 9 del 1986). Va, in proposito, osservato che - a

parte la circostanza che la stessa legge regionale citata già

contiene una disposizione transitoria per l'espletamento di tutte le

procedure concorsuali (art. 28) - il carattere transitorio della

legge de qua non vale ad eliminarne la intrinseca irragionevolezza,

in quanto ciò potrebbe giustificare, semmai, una riduzione più o

meno ampia del periodo di anzianità nella prima qualifica

dirigenziale ordinariamente richiesto, oppure l'adozione di diversi

criteri selettivi effettivamente qualificanti, ma non certo

l'introduzione di un requisito, quale quello in esame, da ritenersi,

per quanto sopra esposto, assolutamente illogico.

Accertata la violazione dell'art. 97 della Costituzione, resta

assorbito il secondo profilo di censura prospettato dal ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990, recante "Norma

transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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