Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2002

Altra decisione · depositata il 26/06/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'onorevole Tiziana Maiolo nei confronti del dott.

Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del g.u.p. del Tribunale di

Roma, notificato il 10 novembre 2000, depositato in cancelleria il 25

successivo ed iscritto al n. 52 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di atto di querela in data 14 luglio 1998 del

dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica di

Palermo, il p.m. presso il Tribunale di Roma esercitava azione

penale, formulando richiesta di rinvio a giudizio anche nei confronti

della deputata Tiziana Maiolo, in ordine al reato di diffamazione

aggravata a mezzo stampa, in relazione ad alcune dichiarazioni

rilasciate durante un congresso di "Forza Italia", ed oggetto di

pubblicazione nel quotidiano "La Repubblica" del 18 aprile 1998, in

un articolo intitolato "E alle cin-que della sera il trionfo di

Musotto" - al cui autore veniva attribuito lo stesso reato in

concorso con il predetto deputato - ritenute lesive dell'onore e del

prestigio del dott. Caselli, con l'aggravante dell'attribuzione di un

fatto determinato. Detto articolo, come risulta dal capo di

imputazione, recava, tra le altre, le seguenti frasi: ... "Quella

procura che Tiziana Maiolo, ieri mattina, ha definito

"un'associazione a delinquere di tipo istituzionale, che pur di

arrivare a incriminare Berlusconi per reati mostruosi manda in giro i

pentiti con libertà di uccidere . Sono loro il vero bersaglio della

operazione Musotto. "A Palermo - ricordava proprio la Maiolo - c'è

un fascicolo contro Berlusconi con l'accusa di essere nientemeno che

il mandante degli assassini di Falcone e Borsellino. Perciò gli ho

detto: candidati al parlamento europeo e restaci, lì hanno

un'immunità vera: quando ti accusano di aver rubato il Duomo,

intanto scappa all'estero, poi ti difenderai ...".

Nelle more dell'udienza preliminare, fissata per il giorno

18 febbraio 2000, veniva formalmente comunicato che l'Assemblea della

Camera dei deputati, nella seduta del 23 novembre 1999, su conforme

parere della Giunta delle autorizzazioni a procedere, aveva

deliberato la insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle dichiarazioni rese dalla deputata Maiolo, in

quanto espressione di opinioni manifestate da un membro del

Parlamento.

All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il g.u.p.

procedente ha sospeso la trattazione del procedimento, ravvisando i

presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

che ha sollevato con ricorso del 21 marzo 2000, in relazione alla

predetta deliberazione della Camera dei deputati, ritenendola, in

quanto concernente dichiarazioni prive di nesso con la funzione

parlamentare, lesiva della propria sfera di attribuzioni garantita da

norme costituzionali, e chiedendo, pertanto, l'affermazione di non

spettanza alla Camera dei deputati della dichiarazione di

insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal predetto deputato in

relazione alle quali era stata esercitata l'azione penale nei suoi

confronti, e conseguentemente, l'annullamento della citata delibera.

Sotto il particolare profilo della propria legittimazione a

sollevare il conflitto, il g.u.p. procedente ne ha ravvisato le

ragioni nella salvaguardia dell'economia processuale e nella

necessità di evitare proprio la compromissione degli interessi

legittimamente tutelati dall'assemblea parlamentare. Infatti, il

ricorrente ha osservato che, ove si escludesse la sua legittimazione

quale g.u.p. a sollevare conflitto di attribuzione, sarebbe tenuto

"alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod.

proc. pen., o, alternativamente, alla pronuncia ex art. 425 cod.

proc. pen., anche nella ipotesi in cui ritenesse infondata la

delibera di insindacabilità ..., così superando, con una decisione,

non definitiva ma processualmente rilevante ... la preclusione

opposta dal Parlamento. Al contrario il g.u.p. che condividesse

l'assunto dell'assemblea parlamentare, dovrebbe pronunciare sentenza

di non luogo a procedere".

Nel merito, secondo il ricorrente, le dichiarazioni in questione,

recepite nella imputazione, non sarebbero ricollegabili alla funzione

parlamentare, pur riflettendo la posizione tradizionalmente critica

espressa dalla parte politica cui aderisce la deputata Maiolo nei

confronti della linea giudiziaria che sarebbe stata seguita dalla

Procura della Repubblica di Palermo nella conduzione delle inchieste

inerenti ad ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 472 del 2000, depositata il 6 novembre 2000. Il ricorso,

unitamente alla ordinanza di ammissibilità, è stato regolarmente

notificato alla Camera dei deputati il 10 novembre 2000 e depositato

presso la cancelleria della Corte il 25 novembre 2000.

3. - La Camera dei deputati si è costituita in giudizio, ed ha

eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, sotto il

profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in considerazione

della peculiare natura della sua funzione, volta non già a

giudicare, bensì a controllare la legittimità della domanda di

giudizio formulata dal p.m.

Nel merito, la difesa della Camera dei deputati ha concluso per

la infondatezza del conflitto, osservando che - a prescindere dalla

coincidenza, peraltro contestata dall'interessata, delle

dichiarazioni rilasciate dalla deputata Maiolo con quelle riferite

nell'articolo del quotidiano "La Repubblica" - il contenuto delle

dichiarazioni in questione trova comunque sostanziale e specifica

corrispondenza in numerosi atti di sindacato ispettivo posti in

essere dalla deputata Maiolo, nei confronti della "politica dei

pentiti" che sarebbe stata adottata da alcune Procure della

Repubblica, ed, in particolare, da quella di Palermo. La difesa della

Camera ha posto in specifico rilievo, al riguardo, una interpellanza,

presentata in data 26 marzo 1998, il cui primo firmatario risultava,

appunto, la predetta deputata, con la quale, sulla base di notizie di

agenzia relative ad un presunto "racket" di estorsioni organizzato in

Sardegna da due siciliani ammessi al programma di protezione per i

collaboratori di giustizia, e ad un'asserita scarsa vigilanza

esercitata sui medesimi dalle competenti procure, si richiedevano

notizie sulle citate circostanze ed, inoltre, in generale sulla

politica del Governo in ordine ai "pentiti". Nella seduta del

15 aprile 1998, due giorni prima del congresso, nel corso del quale

la deputata Maiolo avrebbe pronunciato le frasi incriminate, dopo la

risposta all'interpellanza da parte del Governo, in sede di replica

la stessa Maiolo aveva formulato pesanti critiche sul modo in cui

venivano utilizzati i collaboratori di giustizia dalla Procura di

Palermo, ed, in particolare, sul fatto che si consentisse ai medesimi

di continuare a svolgere attività criminali. L'intervento si era

concluso con alcune frasi il cui contenuto corrisponderebbe

sostanzialmente, ad avviso della difesa della Camera dei deputati,

alle dichiarazioni riportate nell'articolo del quotidiano "la

Repubblica" di cui si tratta. Sullo stesso tema, la stessa deputata

era tornata anche successivamente con ulteriori interpellanze ed

interrogazioni.

4. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,

la difesa della Camera dei deputati ha depositato una prima memoria,

con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni ribadendo la

sussistenza del nesso con le funzioni di parlamentare delle

dichiarazioni della deputata Maiolo che hanno dato origine al

processo penale pendente innanzi al g.u.p. presso il Tribunale di

Roma; ed una seconda memoria con la quale, nel ribadire la

sostanziale corrispondenza fra le opinioni espresse dalla deputata

Maiolo in sede parlamentare e quelle alla stessa attribuite

nell'articolo del quotidiano "La Repubblica" del 18 aprile 1998, si

sottolinea, quanto al linguaggio impiegato dall'onorevole Maiolo, con

particolare riferimento alla qualificazione, che la stessa avrebbe

attribuito alla Procura della Repubblica di Palermo, di "associazione

a delinquere di tipo istituzionale", che esso non preclude la

sussistenza del nesso funzionale con le opinioni espresse in sede

parlamentare, costituendo la sintesi del giudizio su detta Procura

coerentemente e necessariamente conseguente ai fatti specifici che la

stessa deputata aveva contestualmente addebitato a quella Procura. Considerato in diritto

1. - Il g.u.p. presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale

pende procedimento penale avente ad oggetto le dichiarazioni,

ritenute diffamatorie (ricordate testualmente nella parte in fatto),

espresse nei confronti del dottor Giancarlo Caselli dalla deputata

Tiziana Maiolo nel corso di un congresso in data 17 aprile 1998, e

riportate in un articolo pubblicato in un quotidiano, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati,

che, con delibera 23 novembre 1999 (documento IV-quater n. 90), aveva

dichiarato l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, di tali dichiarazioni.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in sede di sommaria

delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87

(ordinanza n. 472 del 2000), ed è stato ritualmente notificato e

depositato.

2. - In via preliminare deve essere esaminata la eccezione di

inammissibilità prospettata dalla difesa della Camera dei deputati

sotto il profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la delibera della

Camera di insindacabilità, impugnata per conflitto in questa sede,

è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei

provvedimenti giurisdizionali che il g.u.p doveva alternativamente

emettere, cioè il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod.

proc. pen., o la pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod.

proc. pen., e quindi sull'esercizio dei poteri attinenti alla

giurisdizione dello stesso giudice.

Del resto, l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da g.u.p., a seguito di delibera della

Camera relativa ad opinioni espresse da deputato rientranti nelle

imputazioni di reato per cui il g.u.p. stesso procede, non è stata

mai disconosciuta nei numerosi analoghi conflitti (v., da ultimo,

sentenza n. 79 del 2002; ordinanza n. 271 del 2001; n. 493, n. 388 e

n. 314 del 2000).

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

La Camera dei deputati è partita dalla considerazione (v.

relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, doc.

IV-quater n. 90) che le opinioni espresse dalla deputata erano

collegate alla circostanza che la stessa conduce da anni, in

Parlamento e fuori del Parlamento, una intensa battaglia sul tema

degli effetti negativi che derivano all'amministrazione della

giustizia dall'utilizzazione dei collaboratori di giustizia,

esplicitata ancheattraverso valutazioni critiche dell'operato della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e sul tema

generale dei collaboratori di giustizia e su quelli che, a suo

avviso, costituivano abusi nella "gestione" degli stessi. Nel

contempo, a corroborare l'argomento che il tema delle dichiarazioni

costituiva oggetto del dibattito politico-parlamentare di quei

giorni, si richiamava una interrogazione, presentata da altro

deputato, relativa all'operato della Procura di Palermo, e, in

particolare, del Procuratore Caselli.

Secondo la Camera, le opinioni incriminate, rese dalla deputata

nel corso del congresso nazionale di partito, sarebbero una

divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso

dell'attività parlamentare propriamente detta.

In tale modo si è trascurato di considerare che, per poter

identificare dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio di

attività funzionale riconducibile alla qualità di membro di una

Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di

intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, come espressioni

rientranti nella garanzia dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, non basta la semplice comunanza di argomenti, né,

tantomeno, la semplice riconducibilità ad un medesimo contesto

politico.

Affinché le dichiarazioni extra moenia possano essere

qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari,

è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con

opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di

funzioni parlamentari tipiche (sentenze n. 207 del 2002; n. 52 del

2002; n. 10 e n. 11 del 2000).

La Camera in sostanza ha ecceduto nella interpretazione

dell'ampiezza della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma,

della Costituzione, facendovi rientrare apprezzamenti (espressi al di

fuori delle tipiche funzioni parlamentari) in ordine alla detta

Procura della Repubblica, ed alla esistenza di un'"associazione a

delinquere di tipo istituzionale", che non trovavano riscontro e

sostanziale corrispondenza di significato in alcuno degli atti

parlamentari tipici invocati dalla difesa della stessa Camera dei

deputati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo,

per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma il

giudizio indicato in epigrafe;

Annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei

deputati nella seduta del 23 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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