Corte costituzionale

Sentenza n. 293/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei

deputati, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso con

ricorso del tribunale di Cosenza, II sezione penale, notificato il

18 agosto 2000, depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001 ed

iscritto al n. 8 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Cosenza, II sezione penale, con ordinanza

del 21 febbraio 2000, depositata nella cancelleria della Corte il

5 maggio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre

1999 (documento IV-ter, n. 36), con la quale è stata approvata la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio

di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento

penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi concernono opinioni

espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. - Il tribunale espone che si procede nei confronti del

deputato Vittorio Sgarbi per il reato di cui agli artt. 595 del

codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, quarto

comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione a

dichiarazioni da lui rese, ritenute offensive della reputazione di un

consulente tecnico, definito persona incapace, professionalmente

inidonea e non in grado di effettuare una perizia balistica per

assoluta ignoranza della materia.

Ad avviso del Collegio, la Camera dei deputati non avrebbe

legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e ciò a

causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni oggetto

dell'imputazione penale e la funzione parlamentare.

Secondo invece quanto risulta dalla relazione della Giunta, le

frasi proferite dal deputato sarebbero "in stretta ed immediata

connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,

all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli

indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga

custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica

berlina". Dunque, si sarebbe trattato "di una critica tutta politica

sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel

quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del tutto

infondate, non senza avere arrecato, tuttavia, un grave vulnus non

solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra

opinione pubblica e classe politica".

In contrario, il tribunale deduce che nel caso in esame non solo

non sarebbe configurabile un collegamento tra le espressioni ritenute

offensive e l'attività parlamentare, ma neppure sarebbe

identificabile un intento divulgativo di una scelta o di un'attività

politico-parlamentare. A suo avviso, la prerogativa della

insindacabilità riguarderebbe infatti soltanto i comportamenti dei

membri delle Camere funzionali all'esercizio delle attribuzioni

proprie del potere legislativo, non già l'intera attività politica

svolta da questi ultimi.

La deliberazione impugnata, conclude il tribunale, sarebbe quindi

basata su di una erronea interpretazione dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione e pertanto realizzerebbe un'ingiustificata

menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità

giudiziaria.

3. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

di questa Corte n. 389 del 12 luglio 2000.

Il tribunale di Cosenza ha notificato in data 18 agosto 2000 il

ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati,

depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica,

nella cancelleria della Corte costituzionale in data 7 febbraio 2001.

4. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Camera

dei deputati, chiedendo che il ricorso venga rigettato.

La resistente deduce che la prerogativa dell'insindacabilità non

concerne soltanto le opinioni espresse nella sede istituzionale,

bensì tutte quelle collegate con l'esercizio delle funzioni

parlamentari. A suo avviso, questo nesso può sussistere anche per le

opinioni espresse avvalendosi del mezzo televisivo e non

riguarderebbe esclusivamente quelle meramente riproduttive di

dichiarazioni oggetto di atti parlamentari. Una siffatta limitazione

condurrebbe invero ad individuare nell'art. 68 della Costituzione una

regola di garanzia di pubblicità e conoscibilità degli atti delle

Camere, anziché di tutela della libertà e dell'autonomia

dell'attività politico-parlamentare, e sopprimerebbe ogni margine di

apprezzamento delle Camere in ordine al collegamento fra le

prerogative costituzionali del mandato parlamentare e la libertà del

processo politico.

La resistente sostiene, quindi, che le opinioni oggetto del

procedimento penale in questione sarebbero strettamente collegate

all'attività parlamentare del deputato Vittorio Sgarbi e

costituirebbero divulgazione della sua costante attenzione critica

nei confronti dell'azione degli uffici giudiziari, come risulta dal

numero degli atti ispettivi dei quali egli risulta presentatore, già

depositati presso la Corte in occasione di precedenti conflitti. In

particolare, relativamente agli uffici giudiziari siti nella regione

Calabria, assumerebbero rilievo le interrogazioni n. 4/01430 del

16 giugno 1994; n. 4/06668 del 17 gennaio 1995, n. 4/12250 del

19 luglio 1995, nonché quelle n. 4/02699 del 31 luglio 1996 e

n. 4/16564 del 31 marzo 1998, nonostante queste ultime due siano

state proposte da altri membri della Camera.

La Camera dei deputati, nella memoria depositata in prossimità

della camera di consiglio, ha precisato d'avere appreso che il

ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del medesimo sono stati

depositati oltre il termine stabilito dall'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale ed ha quindi chiesto che la Corte, in linea

preliminare, dichiari il conflitto improcedibile, irricevibile o

inammissibile. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Cosenza, II sezione penale, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione da questa assunta nella seduta del

9 novembre 1999 (documento IV-ter, n. 36), con la quale si è

ritenuto che i fatti contestati al deputato Vittorio Sgarbi nel

giudizio penale in corso innanzi al predetto tribunale costituiscono

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e,

quindi, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Il ricorrente sostiene che la Camera dei deputati avrebbe

illegittimamente esercitato il proprio potere, in quanto non

esisterebbe nessun collegamento tra le dichiarazioni del deputato

Vittorio Sgarbi e l'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi,

avrebbe in tal modo leso le attribuzioni costituzionali

dell'autorità giudiziaria.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 389 del 2000, con la

quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, sono stati

notificati, a cura del ricorrente, in data 18 agosto 2000; entrambi

gli atti, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati

depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 febbraio

2001.

3. - La Camera dei deputati, ritualmente costituitasi in

giudizio, ha eccepito l'infondatezza del conflitto e, nella memoria

depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che

la Corte, in via preliminare, dichiari il ricorso improcedibile,

irricevibile o inammissibile, in quanto l'atto introduttivo e

l'ordinanza di ammissibilità sono stati tardivamente depositati

presso la cancelleria della Corte.

4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si articola in due

autonome e distinte fasi - entrambe rimesse all'iniziativa della

parte interessata - destinate a concludersi la prima con la sommaria

delibazione sulla ammissibilità del conflitto, la seconda con la

decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità.

In particolare, all'esito della prima fase, grava sul ricorrente

l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla notificazione

del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, sia,

successivamente, al deposito di detti atti presso la cancelleria

della Corte, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione

(art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale).

Questa Corte ha più volte affermato che il deposito del ricorso

nel termine sopra indicato costituisce un adempimento necessario

affinché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla

decisione sul merito, precisando che siffatto termine ha carattere

perentorio, poiché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori

termini fissati per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto

comma, delle precitate norme integrative (da ultimo, sentenza n. 191

del 2001).

Nella specie, il ricorso e l'ordinanza, benché notificati

tempestivamente in data 18 agosto 2000, risultano tuttavia depositati

tardivamente presso la cancelleria di questa Corte il 7 febbraio

2001, in quanto in data successiva alla scadenza del termine di venti

giorni sopra indicato.

Pertanto, poiché l'anzidetto termine perentorio per il deposito

non è stato rispettato, non può procedersi allo svolgimento

dell'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Cosenza, II sezione

penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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