Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 66legge 331/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, nono comma,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle

disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,

sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA

con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su

taluni beni ed altre disposizioni tributarie), promosso con ricorso

della Regione Liguria, notificato il 29 settembre 1993, depositato in

cancelleria il 7 ottobre successivo ed iscritto al n. 57 del registro

ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. dello Stato Antonino Freni per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Liguria ha promosso in via principale, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 9, del decreto

legge 30 agosto 1993 n. 331 il quale, in materia di edilizia

residenziale pubblica, dispone che entro il 31 dicembre 1993 le

regioni adeguino i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza

dal 1 gennaio 1994, secondo le indicazioni fornite dal comitato per

l'edilizia residenziale (C.E.R.) al fine di consentire la copertura

delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali, e che, in

mancanza di detto adeguamento, la differenza tra le somme destinate

all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e risanamento

del patrimonio degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e la

quota del canone di locazione destinata a coprire le spese di

amministrazione e gli oneri fiscali, sia a carico delle regioni

medesime.

La ricorrente assume che, anche aumentando al massimo i parametri

fissati nella delibera CIPE del 19 novembre 1981 per la

determinazione del canone, essa non riuscirebbe comunque a coprire

tutti gli indicati oneri, a causa soprattutto dell'incidenza

dell'imposta comunale degli immobili (ICI), da cui gli IACP non sono

stati esentati; la norma pertanto violerebbe l'autonomia finanziaria

regionale (art. 119 Cost.) nonché le competenze della regione in

ordine al governo dell'edilizia residenziale pubblica (artt. 117 e

118 Cost.).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sostenere l'infondatezza della questione. La difesa dello

Stato, in particolare, ricorda la giurisprudenza della Corte secondo

cui l'autonomia finanziaria della regione non è definita dalla

Costituzione in termini quantitativi e rientra pertanto nella

discrezionalità del legislatore statale operare una valutazione

comparativa delle esigenze generali.

3. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato una memoria nella quale osserva che, essendo

stata la norma impugnata sostituita dalla legge di conversione 29

ottobre 1993, n. 427, non sussiste più l'interesse della ricorrente

a coltivare l'impugnativa.

È pervenuta altresì una memoria con la quale la regione chiede

dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le

medesime ragioni. Considerato in diritto

1. - È stato impugnato dalla Regione Liguria l'art. 66, comma 9,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 che, in tema di edilizia

residenziale pubblica, dispone che le regioni adeguino, entro il 31

dicembre 1993, i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza

dal 1 gennaio 1994, al fine di far fronte alle spese di

amministrazione e agli oneri fiscali relativi, prevedendo che, in

mancanza, determinate somme restino a carico delle regioni medesime.

La ricorrente ritiene violati gli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione in relazione alle proprie specifiche attribuzioni nella

materia dell'edilizia residenziale pubblica e all'autonomia

finanziaria regionale.

In proposito va preliminarmente rilevato che la legge 29 ottobre

1993, n. 427, di conversione del decreto-legge n. 331 del 1993, ha

sostituito il terzo periodo della norma impugnata - e cioè la parte

della disposizione che poneva a carico delle regioni taluni oneri

finanziari in caso di mancato adeguamento, da parte loro, dei canoni

di locazione degli alloggi - con altra norma nella quale non si fa

più alcun riferimento ad oneri che residuino a carico dei bilanci

regionali.

È così venuta meno, con effetto ex tunc, la parte della

disposizione che la ricorrente riteneva lesiva di proprie

attribuzioni e sulla quale si appuntavano le censure. D'altronde, la

norma impugnata imponeva alle regioni di adeguare i canoni "con

decorrenza 1 gennaio 1994", e quindi a partire da un momento

successivo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto

stesso. La norma denunciata non ha dunque prodotto effetti: ne deriva

la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

sollevata con il ricorso della Regione Liguria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati

e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché

disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di

assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 117,

118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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