Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1984 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b,

del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (t.u. delle norme concernenti gli

assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal

Pretore di Ancona sul ricorso proposto da Antonini Patrizio contro

l'INPS, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una causa di lavoro avente ad oggetto la richiesta,

avanzata da Patrizio Antonini, nei confronti dell'INPS, di ottenere la

corresponsione degli assegni familiari per il proprio nonno a suo

carico, vivente peraltro il genitore dell'istante che aveva abbandonato

la famiglia e senza che per esso l'Antonini percepisse gli assegni

familiari, il pretore di Ancona, con ordinanza datata 17 marzo 1977 (n.

473 del reg. ord. 1977), sollevava - con riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione - questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

"Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari", nella

parte in cui detta norma subordina la corresponsione degli assegni

familiari a favore degli ascendenti in linea diretta al godimento degli

assegni a favore del genitore da essi discendente ovvero alla morte

dello stesso, escludendo l'ipotesi dell'abbandono.

A sostegno del dedotto dubbio di illegittimità costituzionale, il

giudice a quo pone in risalto che:

- gli assegni familiari, ex art. 10 del citato d.P.R. n. 797 del

1955, spettano al lavoratore per l'ascendente quando il genitore del

lavoratore è ricoverato in casa di cura o di assistenza mentre non

spetta ove detto genitore abbia abbandonato la famiglia;

- gli assegni familiari, ex art. 8, lett. b, del citato d.P.R.,

spettano al lavoratore per l'ascendente ove i discendenti di questi,

genitori del lavoratore stesso, siano deceduti e non, invece, quando

abbiano abbandonato la famiglia;

- gli assegni familiari, ex art. 3 del d.P.R. più volte citato,

spettano per i nipoti ex-filio senza particolari condizioni concernenti

la posizione dei genitori dei nipoti stessi, essendo sufficiente che

questi siano abbandonati dal padre.

Ad avviso del pretore di Ancona, le surricordate disposizioni

regolerebbero in maniera diversa situazioni che presenterebbero invece

connotati analoghi e sarebbero perciò da trattare in maniera conforme.

Donde la violazione dell'art. 3 nonché dell'art. 38 della

Costituzione, in quanto verrebbe leso il "diritto alla assistenza

sociale per chi sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere".

Si è costituito l'INPS, parte nel giudizio a quo, chiedendo che le

proposte questioni vengano dichiarate non fondate.

Negando la violazione dell'art. 38 della Costituzione, la difesa

INPS ricorda la giurisprudenza della Corte, secondo cui non tutte le

situazioni di bisogno, pur meritevoli di tutela, devono trovare

soddisfazione nell'attuale sistema legislativo, che ben può subire

modifiche, nel senso dell'ampliamento, attraverso l'opera del

legislatore, cui spetta il compito di graduare nel tempo i suoi

interventi, in considerazione dei bisogni emergenti, della situazione

dei soggetti, ma anche in relazione al reperimento dei mezzi

finanziari.

Ad avviso dell'INPS non sussisterebbe neppure la disparità di

trattamento lamentata dal giudice a quo tra le situazioni poste a

raffronto. Il riferimento all'art. 10 del d.P.R. n. 797 del 1955 non

appare pertinente, poiché nel caso di ricovero in istituto di cura o

di assistenza, l'assegno spetta solo per le persone per le quali è

prevista la corresponsione dell'assegno e quando esse debbano

corrispondere per il ricovero una retta non inferiore all'assegno di

cui godono.

L'INPS nega poi che il decesso sia concetto o situazione

equiparabile all'abbandono, donde la legittimità del differente

trattamento normativo delle due ipotesi.

La difesa dell'INPS infine contesta la equiparabilità, quoad

requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, tra la

posizione dei nipoti ex-filio e quella del nonno del lavoratore, in

quanto sarebbe palese la ragione del trattamento differenziato

stabilito dal legislatore, dato che la sostanziale difformità tra le

due situazioni emergerebbe sotto molteplici aspetti (familiare, sociale

ed economico). Considerato in diritto :

1. - La situazione di fatto in ordine alla quale il pretore di

Ancona solleva questione di legittimità costituzionale è la seguente:

il Patrizio Antonini, abbandonato fin dall'infanzia dal padre emigrato

in Francia tanto che il nonno, del quale era vissuto a carico, aveva

percepito gli assegni per esso Antonini, a sua volta, vivendo ora il

nonno a carico di lui, chiedeva che l'INPS gli corrispondesse gli

assegni per il nonno medesimo a norma dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio

1955, n. 797. L'INPS negava di dovere gli assegni perché il genitore

dell'istante non era morto (né si verificava l'altra ipotesi che per

lui il figlio percepisse gli assegni).

Il pretore dubita della conformità agli artt. 3 e 38 della

Costituzione di questa limitazione del diritto dell'istante al solo

caso di morte del genitore, con l'esclusione del caso di abbandono, che

il pretore considera equivalente, e che tale è considerato dall'art.

3 dello stesso d.P.R. n. 797 il quale accorda gli assegni al prestatore

di lavoro che abbia a carico nipoti per la morte o l'abbandono... del

loro padre.

2. - La questione è fondata.

La evidente restio della disposizione dell'art. 8 del d.P.R. n. 797

sta in ciò che allorquando viva il padre del lavoratore tocchi a lui,

discendente immediato, e non al nipote, di provvedere agli alimenti per

suo padre (cioè per il nonno del lavoratore), a meno che non sia il

lavoratore tenuto all'obbligo alimentare verso il padre e che quindi

abbia diritto a percepire gli assegni per il padre, stesso, Insomma, il

diritto agli assegni per l'ascendente spetta al figlio quando è questi

tenuto all'obbligo alimentare; spetta al nipote quando - non dovendo

provvedere il figlio o perché è morto, o perché non è in grado di

assolvere tale obbligo tanto che il di lui figlio ha diritto agli

assegni familiari per lui - l'obbligo alimentare cade sul nipote.

Pertanto appare senza giustificazione che, ai fini della

corresponsione dell'assegno familiare, al caso di morte del genitore

non sia equiparato quello di abbandono da parte di lui, essendo eguale

in entrambi i casi l'effetto di porre a carico del nipote l'obbligo

alimentare.

La difesa dell'INPS afferma che la morte "non (è) certo

assimilabile all'abbandono, anche se ugualmente esonerativo del più

volte ricordato onere del mantenimento". Senonché non soltanto il

riconoscimento di questo eguale effetto "esonerativo" è in contrasto

con la negazione dell'assimilabilità dei due eventi al fini del

diritto a percepire gli assegni del lavoratore sul quale, in

conseguenza del detto effetto "esonerativo" viene a cadere l'onere del

mantenimento; ma, ciò che è più importante e certamente decisivo, è

lo stesso legislatore, nella stessa legge, che agli stessi figli

assimila i due eventi quando, nell'art. 3 del d.P.R. n. 797, stabilisce

che spettano gli assegni ai "prestatori di lavoro che abbiano a carico

fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità

permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non usufruisca

di assegni familiari".

Il che significa che anche per il legislatore l'elemento di fatto

che rileva, ai fini del diritto a percepire gli assegni è costituito

dall'obbligo per il lavoratore di mantenere il nipote, obbligo

conseguente alla circostanza che, per morte o abbandono o invalidità

permanente, quell'obbligo non sia assolto dal padre del nipote del

prestatore d'opera, cioè dal figlio di questi.

Pertanto appare del tutto irrazionale che nell'art. 8 del d.P.R. n.

797 ai fini dell'attribuzione degli assegni per il mantenimento del

nonno, il caso di abbandono del genitore non sia assimilato al caso di

morte, mentre questa assimilazione è operata nell'art. 3 quando il

lavoratore chiede gli assegni per il mantenimento del nipote e il padre

di questi sia morto o lo abbia abbandonato.

La violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione) è evidente e ciò dispensa la Corte dall'esaminare se la

norma denunciata violi, come ritiene il pretore rimettente, anche

l'art. 38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b, del

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini

dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di

morte del genitore l'abbandono da parte di questi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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