Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1993

Altra decisione · depositata il 24/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 1° febbraio 1993 e depositato in cancelleria

il successivo 10 febbraio, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione

commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica

Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni

Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil

Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto

al n. 6 del registro conflitti 1993;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro

la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta

alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante

per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere

informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il

consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la

"Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra

la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca",

sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella,

Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat,

Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione"

è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in

violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la

Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative

norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348),

nonché dei principi in tema di così detto "potere estero" delle

regioni. In particolare la "dichiarazione" sarebbe stata concordata

con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione.

Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di

mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano

nelle competenze regionali.

L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che

l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo

Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993,

di concordare sull'invalidità dell'atto stesso. Ma a tale richiesta

non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha

depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota

indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla

Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso

"di dover propendere per l'ipotesi ( ..) di concordare

sull'invalidazione" dell'atto "in considerazione della perdita della

Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente

omologo".

La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in

giudizio. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della

Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per

una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e

la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992

dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro

dell'agricoltura della Repubblica Ceca. Questo atto invaderebbe

competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed

alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la

"dichiarazione di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e

sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza

autorizzazione, intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il

quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione, ed i

contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a

competenze regionali.

2. - Il ricorso è fondato.

Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto

dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e

dall'analisi delle materie in esso trattate, la "dichiarazione di

intenti" risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal

rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente

informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.

La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da

parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo

sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni

statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).

Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione

di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere

dalla Regione Sardegna, annullata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il

potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una

cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la

Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di

conseguenza annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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