Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del d.-l. 31 maggio 1994, n.

332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di

dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in

società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2, iscritto

al n. 97 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Roberto Nania e Beniamino Caravita di Toritto

per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di

referendum popolare presentata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini

Sergio Augusto e altri quattro cittadini sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante

"Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di

partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per

azioni" , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?" - ha con

ordinanza in data 11 dicembre 1996 dichiarato la richiesta stessa

conforme alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 352 del

1970, stabilendone altresì la seguente denominazione: "Abolizione

dei poteri speciali riservati al Ministro del tesoro nelle aziende

privatizzate".

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di

questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente

deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi

dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai

presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri.

3. - I promotori del referendum hanno depositato in data 3 gennaio

1997 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della

suddetta richiesta, poi ribadita dai difensori nella camera di

consiglio. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo concerne l'art. 2 del

d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione

delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli

enti pubblici in società per azioni", convertito, con modificazioni,

nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

La disposizione oggetto della richiesta stessa s'inserisce, senza

alcun rapporto d'accessorietà necessaria, in un quadro d'intervento

volto a definire stabilmente le regole generali della privatizzazione

delle imprese partecipate dallo Stato e articolantesi nella

fissazione di procedure atte a consentire la massima diffusione delle

azioni delle società privatizzate tra il pubblico, convogliando

almeno una parte del risparmio verso tale investimento e, insieme,

agevolando la creazione di nuclei stabili che permettano una

continuità nella gestione delle imprese e ne garantiscano la

redditività.

Nel comma 1 del predetto art. 2 si dispone infatti che con decreto

del Presidente del Consiglio sono individuate le "società

controllate direttamente o indirettamente dallo Stato" operanti in

taluni specifici settori, negli statuti delle quali dev'essere

introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria - "prima di

ogni atto che determini la perdita del controllo", conseguente alla

dismissione delle partecipazioni pubbliche - "una clausola che

attribuisca al Ministero del tesoro la titolarità di uno o più dei

seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa" con altri Ministeri:

"a) gradimento, da rilasciarsi espressamente, all'assunzione, da

parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al

possesso azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti,

..; b) gradimento, da rilasciarsi espressamente, quale condizione di

validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10,

comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ..; c) veto

all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di

trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di

trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento

dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o

modificano i poteri di cui al presente articolo; d) nomina di almeno

un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad

un quarto di membri del consiglio o di un sindaco".

Nel comma 1-bis si precisa poi che il contenuto della suddetta

clausola è individuato con decreto del Ministro del tesoro di

concerto con altri due Ministri e, nel comma 2, si riconosce ai soci

dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di

cui al comma 1, lettera c), il diritto di recesso ai sensi dell'art.

2437 cod. civ; mentre il comma 3 dispone in ordine all'estensione

della sfera di società cui si applicano le disposizioni dello stesso

articolo.

2. - La richiesta referendaria è intesa a far venir meno la

riserva allo Stato dei rilevanti poteri speciali previsti dalla

suddescritta disposizione, lasciando in vigore la restante normativa

della legge, rispetto alla quale l'art. 2 presenta piena autonomia,

non sminuita dai riferimenti contenuti nelle disposizioni del

successivo art. 3, atteso che la individuazione del significato

normativo che tali riferimenti verrebbero ad assumere in conseguenza

dell'eventuale esito abrogativo della consultazione referendaria, è

problema meramente interpretativo, da risolvere in sede

d'applicazione della normativa residua. Tale finalità è oggettivata

nel quesito, che pone un'alternativa netta all'elettore, il quale è

in grado di percepire immediatamente e con esattezza le possibili

conseguenze del suo voto.

3. - Proprio la valutazione della prospettata radicale ed univoca

soppressione di tutto il suddescritto complesso di poteri, consente

di mettere ancor meglio a fuoco il disegno legislativo, per il

riscontro anche dell'omogeneità del quesito.

Trattasi in verità di poteri speciali essenzialmente diversi fra

loro, sicché l'elettore potrebbe volere la permanenza di alcuni e la

rimozione di altri. Tuttavia essi trovano una matrice unificante, non

solo nell'unicità della clausola attributiva degli stessi,

legislativamente prevista, ed un comune denominatore nel non derivare

dalla qualità di socio del loro titolare (il quale infatti ne è

attributario soltanto quale Ministro del tesoro, e senza alcun limite

di tempo per non esser stato mantenuto nella legge di conversione il

già previsto termine di tre anni), ma anche e soprattutto nella loro

finalizzazione allo scopo comune di conservare in capo allo Stato un

certo livello di ingerenza e di controllo sulla vita e la gestione

delle imprese privatizzate.

L'opzione legislativa che si mira a sopprimere per via referendaria

è appunto quella di aver sottratto in via permanente al diritto

societario comune la posizione dello Stato, caratterizzata dalla

particolarità che i rilevanti suoi poteri, inseriti nella struttura

delle società, non sono riconducibili al possesso di una o più

azioni (privilegiate, in quanto attributive di più estesi ed

incisivi diritti rispetto a quelli che competono agli altri

azionisti). Sul mantenimento o non di tale scelta di fondo, e di

tutte le conseguenze che ne derivano, è chiamato a pronunciarsi il

corpo elettorale, con un quesito dotato di perfetta chiarezza nella

struttura come nella finalità.

4. - Da quanto sopra descritto risulta inoltre evidente come la

disposizione oggetto dell'iniziativa referendaria non rientri nelle

categorie di leggi, per le quali l'art. 75, secondo comma, della

Costituzione espressamente esclude l'ammissibilità del referendum,

né tra quelle ad esse strettamente collegate secondo

l'interpretazione logico-sistematica più volte effettuata da questa

Corte.

In particolare va osservato che non ricorre alcun rapporto tra

l'incremento delle entrate dello Stato, che si stima conseguano dal

processo dismissivo delle società da privatizzare, e la eliminazione

dei poteri speciali in argomento. Ciò esclude che si possa ravvisare

quel legame con la legge di bilancio, che aveva motivato la

declaratoria d'inammissibilità della richiesta referendaria in tema

di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, di cui alla

sentenza n. 2 del 1994, o un qualunque altro vincolo di

strumentalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione del d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per

l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni

dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

limitatamente all'art. 2, richiesta dichiarata legittima con

ordinanza n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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