Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1987

Altra decisione · depositata il 03/02/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della

legge 24 marzo 1958, n. 195, recante il titolo: "Norme sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", così come

risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni della legge

stessa, iscritto al n. 36 del registro referendum;

Vista l'ordinanza emessa il 13 dicembre 1986 con la quale

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la suddetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il 13 marzo 1986 Biondi Alfredo ed altri, documentata la

propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della

Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per

la richiesta di referendum popolare abrogativo degli artt. 25, 26 e

27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenenti norme sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, così come

risultanti dalle successive modifiche e integrazioni della legge

stessa.

L'annuncio di tale iniziativa è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986.

In data 9 luglio 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la

detta Cancelleria i fogli con oltre 700.000 sottoscrizioni,

accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, verificate con esito positivo la regolarità delle

richieste e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si

riferiscono, con ordinanza del 13 dicembre 1986 ha dichiarato

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge 24

marzo 1958, n. 195, recante: "Norme sul funzionamento del Consiglio

Superiore della Magistratura" così come risultanti dalle successive

modificazioni e integrazioni della legge stessa?".

L'ordinanza è stata comunicata alla Corte costituzionale il 16

dicembre 1986 e notificata ai sensi dell'art. 13 della legge 25

maggio 1970, n. 352.

2. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della

suddetta ordinanza dell'Ufficio centrale, fissava il giorno 14

gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio circa

l'ammissibilità del referendum e nominava relatore il Giudice

costituzionale Francesco Paolo Casavola.

Il decreto di fissazione veniva regolarmente comunicato.

In data 8 gennaio 1987 i presentatori della richiesta di

referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo

comma, della citata legge n. 352 del 1970, hanno depositato una

memoria nella quale si svolgono varie argomentazioni a sostegno della

richiesta, deducendo in particolare l'univocità del quesito

referendario proposto, nonché la sua omogeneità, in quanto si

assume che le singole disposizioni che ne formano oggetto debbano

considerarsi indipendenti e tali che la cancellazione della prima di

esse comporti necessariamente la soppressione o quanto meno la

modifica delle successive.

La memoria inoltre, pur riconoscendo l'appartenenza della legge n.

195 nel suo complesso alla categoria delle leggi a contenuto

costituzionalmente vincolato, nega tuttavia tale carattere, così

come quello di norme costituzionalmente necessarie, alle specifiche

disposizioni sottoposte a referendum, in quanto l'abolizione delle

stesse non comporterebbe - secondo i promotori - la paralisi del

C.S.M., trattandosi di norme comunque destinate ad operare alla

scadenza del Consiglio in carica ed al momento del suo rinnovo,

oltretutto non imminente.

Il Governo, invece, non si avvaleva della facoltà di intervento

nel giudizio di ammissibilità. Considerato in diritto Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza,

delineato nella sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, secondo il quale, in

sede di giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo, a) "il

popolo stesso dev'esser garantito nell'esercizio del suo potere

sovrano" e b) devono essere individuati "i valori di ordine

costituzionale, riferibili alle strutture ad ai temi delle richieste

referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là

della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.", la Corte svolge le

considerazioni che seguono.

1. - La natura del referendum abrogativo nel nostro sistema

costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso

rango della legge ordinaria. Come il legislatore rappresentativo

ispira e coordina la sua volontà ad un oggetto puntuale, così la

volontà popolare deve poter ispirarsi ad una ratio altrettanto

puntuale. Il quesito referendario è dotato di siffatta ratio quando

in esso sia incorportata l'evidenza del fine intrinseco all'atto

abrogativo. Dinanzi ad una norma elettorale la pura e semplice

proposta di cancellazione, insuscettiva di indicazioni desumibili da

meri riferimenti al sistema, non è di per sé teleologicamente

significativa. L'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro

modulazione e ibridazione, impedisce che si instauri l'alternativa

tra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario.

L'assenza di manifesta e chiara alternativa impedisce che il voto

dei cittadini si renda con quella consapevolezza nella scelta, che è

irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano di legiferazione

popolare negativa.

2. - Nella specie si propone di caducare norme elettorali

contenute nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, organo la

cui composizione elettiva è esplicitamente disposta dall'art. 104

della Costituzione.

Il nesso di strumentalità tra gli artt. 25, 26 e 27 della legge

suddetta e il carattere elettivo dell'organo è di tutta evidenza.

Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non

possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di

paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia

di costante operatività, l'organo, a composizione elettiva

formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non

può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle

norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali

norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme

esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che

solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere.

Il referendum popolare abrogativo si palesa nella specie strumento

insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto ablatorio

sine ratione.

3. - Ostano dunque alla sottoposizione del tema in esame al voto

popolare due concorrenti ragioni: l'una attinente alla consapevolezza

del voto, in assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito;

l'altra derivante dalla indefettibilità della dotazione di norme

elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è

espressamente prevista dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26, 27

della legge 24 marzo 1958, n. 195 ("Norme sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura"), iscritta al n. 36 del

registro referendum, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata

legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale

per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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