Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 151/1977

citata

  • art. 13legge 296/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. un. della

legge 7 giugno 1977, n. 296 (cause di sospensione della durata della

custodia preventiva), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1977

dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di

Brunelli Franco ed altri, iscritta al n. 117 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del

17 maggio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 26 ottobre 1977, notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 17 maggio 1978 (n. 117 ord. 1978),

la Corte d'assise di Torino, nel procedimento penale a carico di

Brunelli Franco ed altri, dopo aver rilevato che, ove non fosse

intervenuta la sospensione, prevista nell'art. 272, comma sesto,

c.p.p., sostituito nell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, conv. in

legge 7 giugno 1977, n. 296, il termine massimo di custodia preventiva

sarebbe già maturato per gli imputati Fasoli, Galati e Pedilarco, ha

ritenuto infondata la questione di costituzionalità della menzionata

norma in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27 Cost. e non

manifestamente infondata in relazione all'art. 13, comma quinto, della

Costituzione.

Nessuno si è costituito; ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri con atto 25 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione di

costituzionalità ponendo in chiaro che il conflitto tra la esigenza di

difesa della collettività e il rispetto della presunzione di non

colpevolezza dell'imputato è, nel caso di forza maggiore la quale

incida su questa in non diversa misura che su quelle, risolto in guisa

ragionevole e, comunque, non contrastante con l'art. 13, comma quinto,

dappoiché i casi di forza maggiore considerati non sembrano avere

operatività sine die, destinati, come sono, a risolversi in un tempo

tale da non vanificare i ragionevoli limiti temporali della

carcerazione preventiva.

Argomentazioni e conclusioni ribadite nel corso della udienza

pubblica del 18 aprile 1979. Considerato in diritto :

Il giudice a quo premette che, mentre per talune ipotesi descritte

nell'art. 272, comma sesto, c.p.p. sub art. 1 d.l. 151/1977, la

sospensione dei termini della custodia preventiva nel corso della fase

dibattimentale vien fatta dipendere da circostanze rapportabili alla

volontà dell'imputato e del suo difensore tecnico e, comunque, da

circostanze a lui imputabili, nell'ipotesi, invece, in cui la

sospensione del dibattimento sia determinata da forza maggiore che

impedisce di formare il collegio giudicante e di esercitare la difesa,

la sospensione sarebbe provocata da circostanze, sottratte

all'iniziativa, al controllo e alla disponibilità dell'imputato;

soggiunge che la norma non specifica neppure da qual momento riprendano

a decorrere i termini del "novellato" art. 272, comma sesto, c.p.p.,

ditalché - sempre a giudizio della Corte d'assise di Torino - la

custodia preventiva potrebbe protrarsi sine die; conclude che la

questione di costituzionalità non è manifestamente infondata nella

parte in cui la norma impugnata, in riferimento al rinvio o alla

sospensione del dibattimento dovuti a causa di forza maggiore, non

dispone che la durata della custodia non sia comunque procrastinabile

oltre un limite cronologico predeterminato in riferimento all'art. 13,

comma quinto, della Costituzione, il quale riserva alla legge la

determinazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva.

Agevole è osservare in primo luogo che gli eventi di forza

maggiore - quale che ne sia la natura - operano all'interno dei

termini massimi fissati nell'art. 272, e, in secondo luogo, che la

forza maggiore non è per definizione suscettibile di

predeterminazione: o le si nega rilevanza (il che neppure il giudice a

quo opina), o, se gliela si riconosce, la sua virtù sospensiva non

può non esplicarsi per il tempo in cui permane.

L'accertamento, poi, della persistenza della forza maggiore che

impedisca di formare il collegio giudicante o di esercitare la difesa

compete al giudice di merito, il quale dovrà, con il rigore imposto

dal rispetto del diritto di libertà personale dell'imputato,

costituzionalmente garantito, accertare se si tratti davvero di forza

maggiore ovvero se, per mutuare la incisiva espressione dall'atto

d'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, si contrabbandino

per impossibilità di formare collegi giudicanti o di provvedere alla

difesa eventi privi di tali caratteristiche.

È appena il caso di rilevare che l'effetto della sospensione del

termine massimo di carcerazione preventiva, che la norma impugnata

ricollega al provvedimento di sospensione o di rinvio del

dibattimento, si risolve in un implicito provvedimento incidente sulla

libertà personale dell'imputato, che, in quanto tale e

indipendentemente dalle vicende del provvedimento di sospensione o di

rinvio del dibattimento, forma oggetto di quelle stesse garanzie

processuali, che operano nel campo delle limitazioni della libertà

personale dell'imputato non solo nel momento, per così dire, genetico

della forza maggiore, ma anche, e soprattutto, nel suo protrarsi nel

tempo.

Né va dimenticato che per quel che attiene alla impossibilità di

formare il collegio giudicante ben potrà l'imputato muovere denuncia

al Consiglio superiore della Magistratura, così come, per quel che

concerne l'impossibilità di provvedere alla difesa, potrà lo stesso

imputato rivolgere censura al competente Consiglio dell'ordine

forense.

In riferimento all'unico parametro di costituzionalità,

identificato dalla Corte d'assise di Torino nell'art. 13, comma

quinto, il sospetto d'illegittimità del "novellato" art. 272, comma

sesto, c.p.p. nella parte in cui detta norma non fissa i termini, oltre

i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della

durata della custodia preventiva, è ingiustificato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1977, n. 151, conv. in legge 7

giugno 1977, n. 296, sollevata dalla Corte d'assise di Torino, in

riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione, con la

ordinanza 26 ottobre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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