Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1969

Altra decisione · depositata il 05/03/1969 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 9 luglio 1968, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1968, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito del decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio

della Regione siciliana 18 agosto 1967, n. 869, con il quale è stato

accordato all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare

ricerche di idrocarburi nella zona denominata "Isola di Lampedusa".

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Salvatore Villari, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'assessore per l'industria e il commercio della Regione

siciliana, con decreto 18 agosto 1967, n. 869, accordava all'Ente

minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi

minerali e liquidi nella zona convenzionalmente denominata "Isola di

Lampedusa", sita nel territorio della provincia di Agrigento, e più

precisamente nella circoscrizione del comune di Lampedusa, estesa ha.

104.800, e comprendente, oltre le isole di Lampedusa e Lampione, anche

le loro acque territoriali (6 miglia dalla linea di costa), secondo le

risultanze del piano topografico allegato al decreto.

Questo venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

dell'11 maggio 1968, n. 22, e il successivo 9 luglio il Presidente del

Consiglio dei Ministri notificò al Presidente regionale ricorso per

conflitto di attribuzione, nel quale sostenne che il decreto riguardava

la piattaforma continentale, quindi un bene non appartenente al demanio

delle regioni, né comunque riservato, quanto alla sua disciplina

normativa, alla competenza della stessa. Il ricorso richiamò la

sentenza di questa Corte 17 aprile 1968, n. 21, che aveva deciso in

senso conforme, e osservò che la legge 21 luglio 1967, n. 613, pur

prendendo atto, nei riguardi della Regione siciliana, dei permessi e

concessioni da essa accordati, ne prescrisse il rinnovamento da parte

dello Stato.

2. - La Regione dedusse: che il decreto impugnato fu emanato il 18

agosto 1967, lo stesso giorno cioè in cui la legge 21 luglio 1967

entrava in vigore, per essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica del 3 agosto 1967; che il termine a quo del permesso

fu fissato alla data di pubblicazione del decreto concessivo nella

Gazzetta Ufficiale regionale, avvenuta l'11 maggio 1968 e cioè dopo la

pubblicazione della sentenza della Corte 17 aprile 1968, n. 21; che la

Corte dei conti registrò il decreto il 5 dicembre 1967 quando pendeva

giudizio di legittimità costituzionale contro la suddetta legge del

1967; che questa legge riconobbe la validità dei permessi accordati

dalla Regione, salvo l'obbligo del loro rinnovo entro 120 giorni dalla

sua entrata in vigore; che il decreto impugnato non riguarda soltanto

la zona ricadente nella piattaforma continentale, ma comprende anche il

territorio delle isole di Lampedusa e di Lampione, per il quale la

Regione è certamente competente.

La Regione concluse perciò nel senso che il decreto era valido, e

comunque era valido per la ricerca nel sottosuolo delle isole, perché

gli effetti della citata sentenza della Corte non si estendono all'atto

regionale nel suo insieme, ma incidono soltanto su quella parte di

contenuto non disponibile da parte della Regione, e quindi lo caducano

soltanto per questa parte. Osservò infine la Regione che, se il titolo

fosse stato rinnovato, lo Stato lo avrebbe confermato e ora non

potrebbe addurne l'illegittimità; se invece il permissionario fosse

decaduto dalla possibilità di chiedere il rinnovo del titolo, non si

sarebbe verificata alcuna turbativa alla competenza statale e il

ricorso perderebbe la sua ratio. Il terzo comma dell'art. 43 della

citata legge del 1967 non sana una situazione di fatto con disposizione

di ordine transitorio, ma, nel confermare una competenza preesistente,

la delimita nei contenuti in modo permanente, come è dimostrato dal

fatto che la competenza continua ad essere regionale anche per i

permessi rinnovati.

3. - Il Presidente del Consiglio contro gli assunti esposti ha

obiettato che, se la legge del 1967 è entrata in vigore il 18 agosto

1967, è a partire da quel giorno che si è riconosciuto spettante allo

Stato il potere di emanare provvedimenti concessivi relativamente alla

piattaforma continentale.

Il permesso impugnato concerne questa piattaforma e non ricorre

l'ipotesi dell'art. 43 della legge: non avendo valore il presupposto

della competenza regionale, cade l'alternativa posta dalla Regione fra

l'ipotesi che il permesso sia stato rinnovato dallo Stato e quella

della decadenza del permissionario. La legge del 1967 non ha privato la

Regione di una competenza che le spettava; ma ha posto in rilievo che

fra le competenze regionali non rientrava quella concernente le miniere

in zona di piattaforma continentale. La competenza statale non discende

dalla precedente decisione della Corte e non si può discorrere di

competenza statale sopravvenuta, che permetterebbe di dichiarare la

parziale legittimità del permesso. L'atto ha carattere unitario e

unico è stato il potere esercitato: non è possibile scinderlo.

4. - All'udienza del 29 gennaio 1969 i difensori delle parti hanno

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - È pacifico che il decreto assessoriale che ha dato causa

all'odierno conflitto di attribuzione accordava all'Ente minerario

siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi, tanto

nella piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di

Lampione, quanto nel sottosuolo delle isole stesse.

Non sorge questione sulla competenza della Regione siciliana in

materia mineraria, trasferitale dal D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, e,

in particolare, sulla competenza della Regione stessa in materia di

idrocarburi, secondo quanto ha deciso l'Alta Corte per la Regione

siciliana il 18 marzo 1950. La sentenza di questa Corte del 17 aprile

1968, n. 21, ritenne però che l'art. 14, lett. h, dello Statuto

regionale si riferisce solo alle miniere del sottosuolo, in modo che

escluse qualsiasi attribuzione dell'autorità regionale nella materia

delle miniere del sottofondo marino: in tal modo la corrispondente

limitazione della competenza regionale è stata fatta risalire allo

Statuto, non alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regolò l'esercizio

dell'attività mineraria nella piattaforma continentale.

2. - Ciò non ostante, la Regione ebbe ad esercitare di fatto una

sua attività amministrativa in ordine alle miniere sottomarine, senza

alcuna opposizione dei competenti organi dello Stato. Ma l'art. 53

della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, assoggettò ad una

rinnovazione statale i permessi di ricerca e le concessioni di

coltivazione che aveva rilasciato la Regione sulla base di quel potere

di fatto; il quale pertanto, dall'entrata in vigore della legge stessa,

non poteva più essere esplicato, salvo che per il controllo

dell'attività implicata dai permessi e dalle concessioni già

accordate (art. 43, terzo comma, stessa legge).

La citata legge 21 luglio 1967, n. 613, fu pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto successivo, e doveva

quindi avere effetto a decorrere dal 18 agosto. Il decreto oggi

impugnato risulta emanato nella stessa data del 18 agosto; e ne è

evidente perciò l'illegittimità, per l'indiscutibile sua eccedenza

dallo schema normativo risultante dai predetti artt. 53 e 43, terzo

comma. Non elimina tale vizio il fatto che la Regione riteneva di

esercitare il proprio diritto e che la Corte dei conti non aveva

formulato rilievi contro la registrazione del decreto, avvenuta non

ostante la pendenza della questione di legittimità costituzionale

della predetta legge del 1967: la validità dell'atto deve essere

valutata alla stregua delle norme statutarie, che, secondo la citata

sentenza di questa Corte del 17 aprile 1968, non avevano dato alla

Regione una qualsiasi competenza in materia.

Dalla discussione di udienza è emerso che l'Ente minerario

siciliano è decaduto dal permesso, non avendo avanzato domanda di

rinnovazione entro i 120 giorni dall'entrata in vigore della legge del

1967, secondo la disposizione del suo art. 53; ma la circostanza non

depone nel senso che sia cessata la ragione del contendere in ordine al

conflitto, sia perché la Regione non ha revocato il permesso, sia

perché, richiamandosi all'art. 53 suddetto, essa afferma ancora che

l'atto rientrava nella situazione ivi regolata, non ostante fosse stato

emanato dopo l'entrata in vigore della legge del 1967; così

implicitamente assumendo che essa anche dopo il 17 agosto 1968 poteva

esercitare, sia pure in fatto, una competenza amministrativa in ordine

alle miniere sottomarine. Il conflitto denunciato ha perciò una

consistenza attuale.

3. - L'atto impugnato va visto nella sua unità: la Regione ha

ritenuto di dare un trattamento unitario alle ricerche che si

intendevano iniziare nella zona oggetto del permesso, e così esso può

annullarsi limitatamente alla parte che si riferisce alla piattaforma

continentale.

È certo però che l'esercizio della competenza regionale in ordine

alle ricerche minerarie nel sottofondo delle isole di Lampedusa e di

Lampione può far sorgere problemi di coordinamento con l'esplicazione

del potere statale sull'adiacente piattaforma continentale: la sentenza

citata del 17 aprile 1968, n. 21, ha individuato tali problemi

nell'ambito dell'art. 31 della legge del 1967, ma potrebbero pure

nascerne se le ricerche accertassero che gli adunamenti della

terraferma formano unità con quelli della piattaforma. In ordine a

ciò la Corte non è chiamata a dare giudizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di

accordare permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale

adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione;

annulla in conseguenza il decreto dell'Assessore all'industria e

commercio per la Regione siciliana emesso il 18 agosto 1967, con il

quale si consentì all'Ente minerario siciliano di effettuare ricerche

di idrocarburi nella zona comprendente le isole di Lampedusa e di

Lampione e le loro acque territoriali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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