Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1961 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 134/1946

citata

  • art. 25legge 134/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, promosso con ordinanza

emessa il 17 giugno 1959 dalla Corte di appello di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Sestini Amerigo, Dumini Amerigo e

Dumini Flora, quali eredi di Jessie Wilson, Dumini Amerigo, in proprio,

e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 36 del

Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1961 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi l'avv. Lelio Lucherini, per Sestini Amerigo, gli avvocati

Pompeo Pezzatini e Franco Mariani, per i Dumini, e il vice avvocato

generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 7 gennaio 1952, l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, e per essa l'Intendente di finanza di Firenze,

conveniva davanti al Tribunale della stessa città la signora Wilson

Jessie, ved. Dumini, ed il di lui figlio Dumini Amerigo, in persona del

curatore speciale, avv. Puccinelli, per sentir dichiarare, a norma

dell'art. 2 del D. L.26 marzo 1946, n. 134, privo di effetto, e

quindi revocato, l'atto 29 settembre 1943 col quale il Dumini aveva

donato alla propria madre un quartiere di quattro vani in Firenze, alla

via Pisana, n. 57; e ciò per effetto dell'ordinanza del 3 giugno 1950

della Corte di appello di Roma, confermata dalla Corte di cassazione

con decisione del 22 novembre 1950, con la quale era stata disposta la

confisca totale dei beni del Dumini, a seguito della condanna a 30

anni di reclusione inflittagli dalla Corte straordinaria di assise di

Roma con sentenza del 4 aprile 1947.

Nel giudizio interveniva volontariamente Sestini Amerigo, il quale

aveva acquistato il medesimo quartiere con atto 16 maggio 1950.

Il Tribunale, con sentenza 22 dicembre 1955-26 gennaio 1956,

ammesso l'intervento in giudizio del Sestini, dichiarava inefficace, di

fronte all'Amministrazione finanziaria, tanto l'atto di donazione 29

settembre 1943 che la compravendita 16 maggio 1950, autorizzando

l'Amministrazione attrice ad apprendere il quartiere in questione.

Contro questa sentenza, con atto 9 maggio 1956, proponeva appello, per

vari motivi, il Sestini. Deceduta nelle more del giudizio la Wilson

Jessie, il giudizio fu riassunto in confronto degli eredi, Dumini

Flora ed Amerigo. Contumace l'Amerigo Dumini, la sorella Flora, con

adesione del Sestini, eccepiva la incostituzionalità degli artt. 3 e

6 del D.L.L. 27 luglio 1944 in riferimento all'art. 25 della

Costituzione. La Corte di appello con ordinanza del 17 giugno 1959,

rilevando che la confisca dei beni di Dumini Amerigo era stata disposta

in base all'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, e

non già in forza dei sopra citati artt. 3 e 6 del decreto n. 159 del

1944, respinse la eccezione. Ritenne, tuttavia, di dover proporre di

ufficio altra questione, non ritualmente sollevata dalla difesa della

Flora Dumini, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, il quale, col

disporre la confisca dei beni dei condannati, avrebbe introdotta una

nuova sanzione punitiva per fatti commessi anteriormente, sanzione che

verrebbe a trovarsi in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della

Costituzione, in virtù del quale "nessuno può essere punito se non in

forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso". La sollevata questione, secondo l'ordinanza, "se fondata,

porterebbe come conseguenza la nullità dell'ordinanza di confisca

emessa dalla Corte di appello di Roma e, quindi, la reiezione della

domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria".

L'ordinanza, regolarmente notificata, iscritta al n. 36 del Reg.

ord. del 1960, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile

1960, n. 100. Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti

l'Amministrazione finanziaria dello Stato e il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con atti di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché Dumini Flora, Dumini

Amerigo e Sestini Amerigo.

Le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, contenute nell'atto

di intervento e nella memoria presentata il 7 dicembre 1960, possono

così riassumersi:

1) Irrilevanza ed inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n.

134. Si esclude la pertinenza e rilevanza della predetta questione, in

quanto nel giudizio di merito non si tratta di applicare la impugnata

disposizione, bensì quella del successivo art. 2, la quale stabilisce

l'inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal

condannato. La questione della legittimità Costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, avrebbe potuto essere sollevata durante il corso del

giudizio penale, e più precisamente in sede di ricorso per cassazione

contro l'ordinanza di confisca del 1 gennaio 1950, confermata dalla

Cassazione con decisione del 22 novembre dello stesso anno, e quindi,

secondo l'Avvocatura, divenuta cosa giudicata. Attualmente non è

più in questione la norma che stabilisce la confisca dei beni del

condannato, confisca che per effetto del giudicato è divenuta un

presupposto definitivo ed irrevocabile, bensì quella che stabilisce la

revoca dei negozi giuridici posti in essere dal condannato i cui beni

siano stati confiscati, norma in ordine alla quale nessuna questione di

legittimità costituzionale è stata sollevata.

2) Il raffronto fra la norma impugnata ed il secondo comma

dell'art. 25 della Costituzione ha per presupposto che la confisca

abbia vero e proprio carattere di "pena". A tal proposito l'Avvocatura,

riportandosi ai pronunciati della Corte di cassazione nello stesso

senso, sostiene che la confisca, quale fu disposta nel citato D.L.L.

27 luglio 1944, non ha carattere di pena:

a) in quanto svincolata dalle vicende dell'azione penale, per

espressa disposizione dell'art. 1 dello stesso D.L.L. n. 134 del 1946;

b) perché applicabile anche in confronto degli eredi del colpevole

(comma quinto dell'art. 1), il che è incompatibile col carattere

tipicamente personale della pena;

c) perché applicabile anche quando il reato siasi estinto per

qualsiasi causa (comma terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 novembre

1946, n. 1392);

d) perché, nel caso che non sia stata applicata con la sentenza di

condanna o che il reato sia estinto, può essere applicata solo su

richiesta del Ministro delle finanze (art. 1, comma quinto, del D.L.L.

n. 134); mentre, se avesse carattere di pena, la richiesta spetterebbe

al Pubblico Ministero, e se fosse pena accessoria conseguirebbe di

diritto alla condanna come effetto penale di essa (art. 20 Cod. pen.).

3) Nella denegata ipotesi che la confisca disposta dall'art. 1 del

D.L.L. n. 134 del 1946 dovesse considerarsi una vera e propria pena, si

dovrebbe pur sempre concludere per la impossibilità di un riferimento

all'art. 25 della Costituzione. E ciò perché il decreto n. 134 del

1946 (come gli altri che lo hanno preceduto), in quanto trae origine e

fondamento dal ricordato D.L.L. n. 159, ha carattere di legittimità

nei confronti della Costituzione, avendo le sue norme, poste in

relazione alle disposizioni transitorie XVI, XIII e XV, natura

tipicamente costituzionale, e come tali escludenti una questione di

legittimità costituzionale.

Nelle deduzioni e nella memoria illustrativa, presentata il 6

dicembre 1960, la difesa del Sestini e degli eredi Dumini, in risposta

all'Avvocatura dello Stato, ha svolte le seguenti obiezioni:

1) Non ha fondamento la eccezione pregiudiziale

dell'Amministrazione finanziaria. L'art. 2 del D.L.L. n. 134 trae la

sua essenza dall'art. 1 dello stesso decreto, in guisa tale che,

riconosciuta incostituzionale la norma dell'art. 1, ne deriva

l'incostituzionalità anche della norma del successivo art. 2, relativo

alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal

condannato. D'altra parte il Sestini non avrebbe potuto sollevare

l'eccezione di incostituzionalità di qualsiasi norma che incida sul

negozio giuridico se non quando avesse avuto ritualmente la facoltà di

farlo, e cioè in quel qualsiasi giudizio nel quale gli fosse stato

opposto, quale titolo esecutivo, il provvedimento adottato, in forza,

appunto, della norma incostituzionale. Sempre a proposito della stessa

eccezione pregiudiziale, la difesa dubita che la rilevanza della

questione possa essere oggetto di sindacato da parte della Corte

costituzionale; e circa l'assunto passaggio in giudicato

dell'ordinanza di confisca rileva che tale ordinanza è per sua natura

"revocabile", e non può assumere, pertanto, come la sentenza,

carattere definitivo.

2) Nel merito la difesa, riportandosi a quella parte della

giurisprudenza e della dottrina che sostennero eguale orientamento,

deduce che la confisca, così come prevista dalla legislazione delle

sanzioni contro il fascismo, ha carattere di pena principale, e come

tale, per l'efficacia retroattiva attribuitale, in contrasto con

l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano.

3) Si sostiene, infine, essere priva di fondamento l'affermazione

secondo la quale il riferimento all'art. 25 della Costituzione sarebbe

da escludersi in base al carattere costituzionale che, secondo

l'Avvocatura dello Stato, le norme del D.L.L. n. 134 del 1946 avrebbero

assunto in forza della XV disposizione transitoria della Costituzione. Considerato in diritto :

La Corte ritiene infondata la eccezione pregiudiziale sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, con la quale si deduce la improponibilità

della proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto "né

pertinente né rilevante". Le argomentazioni dell'Avvocatura, infatti,

sia in ordine alla contestata influenza della norma impugnata sul

giudizio di merito, sia per ciò che riguarda l'asserita

irrevocabilità dell'ordinanza di confisca, sollecitano in sostanza

una valutazione intrinseca dei coefficienti della rilevanza, che a

questa Corte non spetta di compiere. È innegabile, invece, che

siffatta valutazione è stata, come di ragione, compiuta dalla Corte di

appello di Firenze, e ciò particolarmente nel punto in cui ad una

eventuale dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità

costituzionale viene ricollegata come conseguenza "la nullità

dell'ordinanza di confisca emessa dalla Corte di appello di Roma e,

quindi, la reiezione della domanda proposta dall'Amministrazione

finanziaria"; valutazione che sostanzialmente implica tutta la materia

della eccezione proposta dalla Avvocatura, e che non può essere

oggetto di ulteriore esame da parte di questa Corte.

Ritiene però la Corte, nel valutare l'effettivo contenuto della

norma che è sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale, che

siano fondate le argomentazioni dell'Avvocatura tendenti ad escludere,

nella confisca dei beni, così come configurata dall'art, 1 del citato

D.L.L. 26 marzo 1946, il carattere di pena, il quale carattere è

presupposto indispensabile per il riferimento a un principio

costituzionale che riguarda, appunto, l'istituto della pena.

È noto che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la

prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è

sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere

disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da

assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di

sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa.

Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e

generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come

risulta da una determinata legge.

La confisca dei beni che è oggetto della presente questione

manifesta chiaramente la sua natura non penale attraverso i caratteri

che le furono attribuiti dall'art. 1 del D.L.L. 26 marzo 1946, ribaditi

dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392: caratteri

che si riassumono essenzialmente nella applicabilità della confisca

anche dopo la estinzione del reato e anche in confronto degli eredi.

Ora, sebbene i provvedimenti denominati "sanzioni contro il fascismo"

(intestazione del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159) siano stati

indubbiamente dettati da eccezionali esigenze, non v'è nulla,

tuttavia, nel testo di quelle disposizioni, e neanche nella

eccezionale ragione e finalità loro, che possa comunque dar

fondamento a una tale idea della pena per cui essa si renderebbe

applicabile anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; e

precisamente: anche ai soggetti non responsabili, e anche all'illecito

giuridicamente non più esistente. E non soltanto non è possibile

rinvenire, nel complesso di quelle norme, alcun indizio, né - tanto

meno - alcuna pratica necessità, di una tale configurazione; ma v'è,

al contrario, sufficiente ragione per ritenere che esse furono dettate

senza alcuna brusca interruzione del principio della personalità

della pena, anzi nel pieno rispetto di esso, se si tien presente, tra

l'altro, che un tal principio doveva ricevere, poco dopo, nell'art. 27

della Costituzione, una esplicita e decisa riaffermazione, tanto più

significativa in quanto d'ordinario (e a differenza di altri) questo

principio non è espresso nelle leggi, ma connaturato alla essenza

stessa degli istituti penali e della penale responsabilità.

Per ciò che riguarda gli eredi, non si può non ammettere che su

di essi inevitabilmente incida l'onere delle misure patrimoniali

disposte a carico del de cuius, ma ciò soltanto come conseguenza

indiretta della diminuzione sofferta dal patrimonio, ovvero,

nell'ambito dell'istituto successorio, in quanto trasferimento di

obblighi di natura prettamente patrimoniale. Ed è appunto in questo

quadro che va inserita l'applicabilità della confisca in questione

anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; vale a dire come misura

non penale, che incide obbiettivamente sui beni ovunque e presso

chiunque si trovino. Del che è ulteriore conferma in altri elementi,

desumibili dai due decreti legislativi del 26 marzo e del 19 novembre

1946, n. 134 e n. 392, e principalmente: dalla intestazione dei due

citati decreti, la quale ebbe per oggetto l'"inquadramento nel sistema

tributario dell'avocazione dei profitti di regime"; dalla potestà di

rimuovere il procedimento di confisca, attribuita, nei casi di

avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle finanze; e, infine,

dalla norma (art. 4 del D.L. del 19 novembre 1946) relativa al

provvedimento dell'Intendente di finanza per la determinazione dei beni

soggetti a confisca, provvedimento da notificarsi, oltre che al

condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o

detentori": tutti elementi che, nel loro insieme, e in aggiunta alle

precedenti considerazioni, escludono nella confisca dei beni, quale fu

prevista dalla norma impugnata, il carattere di pena, configurandola,

invece, come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio

e riparatorio.

Tale conclusione esime la Corte dal procedere oltre nella indagine

e dal prendere in esame l'altra argomentazione dell'Avvocatura generale

dello Stato, nella quale (a parte un inesatto richiamo all'art. 2 in

tema di leggi eccezionali o temporanee) si profila il concetto di una

particolare natura delle norme contenute nel decreto legislativo n.

134 e nelle altre leggi precedenti, tale da non consentire per esse la

configurazione di una questione di legittimità costituzionale. E ovvio

che il dichiarare ultroneo nella presente causa il risolvere siffatta

questione non significa escludere che se ne possa riconoscere la

fondatezza, ove si presenti in altra controversia la necessità del

suo esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura generale dello

Stato:

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 17

giugno 1959 della Corte di appello di Firenze, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946,

n. 134, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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