Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, promosso con ordinanza

26 aprile 1957 del Giudice istruttore del tribunale militare

territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di

Bianco Maselli Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 59 del Registro

ordinanze 1957.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1958 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Presso il tribunale militare territoriale di Cagliari si procedeva

a istruzione sommaria del procedimento penale contro Bianco Maselli

Giovanni di Francesco, aviere di governo presso la Scuola volo

dell'aeroporto di Elmas, imputato del delitto preveduto dal l'art. 236

Cod. pen. mil. di pace per avere, il 30 novembre 1955, riscosso presso

l'ufficio postale dell'aeroporto un vaglia di L. 5.000, destinato

all'aviere Bianco Antonio addetto allo stesso aeroporto, e del quale

era entrato in possesso per errore altrui, appropriandosi indebitamente

della somma.

Durante la istruzione il Procuratore militare, ritenendo necessario

procedere a perizia grafica per accertare la provenienza della firma di

quietanza del vaglia del cui importo veniva addebitata all'imputato la

appropriazione, rimetteva gli atti al Giudice istruttore dello stesso

tribunale per l'espletamento della perizia e per la prosecuzione della

istruzione con rito formale.

Il Giudice istruttore militare, eseguita la perizia (che concludeva

per la provenienza della firma di quietanza dall'imputato) rimetteva

gli atti al Procuratore militare. Questi, premesso che dovevasi

procedere anche per il reato di falsità in atti (artt. 485 e 491 Cod.

pen. comune) e che per connessione (art. 8 legge 23 marzo 1956, n.

167), la competenza spettava alla autorità giudiziaria ordinaria per

tutti e due i reati da contestare, chiedeva che gli atti venissero

rimessi al Procuratore della Repubblica di Cagliari.

Il Giudice istruttore militare, in dissenso da tale richiesta,

ritenendo che la disposizione di legge in base alla quale era stata dal

Pubblico Ministero affermata la competenza del giudice ordinario a

conoscere per connessione dei due reati ascritti all'imputato (art. 8

legge 23 marzo 1956, n. 167), fosse affetta da illegittimità

costituzionale, in data 26 aprile 1957 ordinava la sospensione del

procedimento e rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione

della questione.

In tale ordinanza si sosteneva il contrasto tra il ricordato art. 8

della legge 23 marzo 1956, n. 167, e l'art. 103, ultimo comma, della

Costituzione, poiché questo conferisce ai tribunali militari, in tempo

di pace, una competenza esclusiva quando si tratti di reati militari

commessi da appartenenti alle forze armate, per cui non potrebbe

aversi, in caso di connessione, una competenza attrattiva della

autorità giudiziaria ordinaria.

Nella ordinanza veniva anche, incidentalmente, invocata, a sostegno

dell'assunto principale, la violazione degli artt. 25 e 138 della

Costituzione.

L'ordinanza veniva notificata in data 6 maggio 1957 all'imputato e,

in data 16 maggio 1957, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

venivano inoltre fatte le prescritte comunicazioni in data 26 aprile

1957 al Presidente del Senato e a quello della Camera dei Deputati.

A cura della Presidenza di questa Corte veniva disposta la

pubblicazione dell'ordinanza del Giudice istruttore militare di

Cagliari nella Gazzetta Ufficiale.

Interveniva in giudizio, con atto del 5 giugno 1957, il solo

Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata

infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale.

Per la discussione veniva fissata la udienza del 12 marzo 1958,

nella quale l'Avvocatura generale dello Stato insisteva nelle suddette

conclusioni. Considerato in diritto :

La questione denunciata nella ordinanza di rinvio e concernente la

illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956,

n. 167, con riferimento all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione,

si palesa destituita di fondamento.

Infatti non può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 103 della

Costituzione l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza

dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, in

confronto della competenza attribuita al giudice ordinario. Basta

riflettere che, nell'usare l'avverbio "soltanto", la Costituzione ha

chiaramente espresso la volontà che la giurisdizione militare in tempo

di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine

precisati (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti,

carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi,

determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non siano per nessuna

ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria, la

quale perciò è da considerare, per il tempo di pace, come la

giurisdizione normale e prevalente, fuori di quei limiti, nelle ipotesi

di connessione.

A questa conclusione si perviene anche tenendo presente lo

svolgimento dei lavori preparatori del testo costituzionale e i

dibattiti che ebbero luogo dinanzi alla Assemblea costituente,

tendenti, in un primo momento, a sopprimere ogni competenza del giudice

militare in tempo di pace, e rivolti poi a fissare a questa limiti

invalicabili in confronto della competenza del giudice ordinario.

Il valore e il significato delle norme della Costituzione venivano

perciò a risultare in netta antitesi con l'orientamento a cui erano

ispirate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della

Carta costituzionale in materia di connessione, in quanto, sia nel Cod.

pen. mil. di pace (art. 264), sia nel Cod. proc. pen. comune (art. 49,

ultimo comma), si sancivano, anche per il tempo di pace, la prevalenza

e la preminenza della competenza del giudice militare nei confronti di

quello ordinario.

Per eliminare questa stridente contraddizione si provvide a

disciplinare per il tempo di pace, con l'art. 8 della legge del 1956,

la competenza per connessione tra i reati riservati alla giurisdizione

militare e quelli spettanti alla cognizione del giudice ordinario,

riconoscendo la preminenza di quest'ultimo.

Pertanto l'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, anziché

porsi, come si assume nell'ordinanza del Giudice istruttore militare di

Cagliari, in contrasto con le disposizioni costituzionali, non fa che

uniformarsi alla volontà chiaramente espressa dal testo

costituzionale.

Del tutto irrilevante è, d'altra parte, il riferimento che, sia

pure incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 25 della

Costituzione, poiché la locuzione "giudice naturale" è dallo stesso

art. 25 definita come corrispondente a quella di "giudice precostituito

per legge", il quale è, come fu osservato nei lavori preparatori della

Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati

in anticipo e non in vista di determinate controversie, e vale quindi

sia per il giudice militare sia per il giudice ordinario competente per

connessione.

Destituito di ogni fondamento è, infine, il richiamo che, pure

incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 138 della

Costituzione, poiché la legge impugnata non può in alcun modo

considerarsi come legge che valga a modificare una disposizione della

Costituzione, mentre essa ebbe il chiaro ed esclusivo scopo di

conformare al testo costituzionale le disposizioni anteriori che se ne

discostavano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore

del tribunale militare territoriale di Cagliari con ordinanza 26 aprile

1957, relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, in riferimento all'art.

103, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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