Corte costituzionale

Sentenza n. 289/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 luglio 1998 della Camera dei

deputati relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso con ricorso del tribunale di Caltanissetta, sez. II penale,

notificato il 18 settembre 2000, depositato in cancelleria il

4 ottobre 2000 ed iscritto al n. 45 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Adelmo Manna per il tribunale di Caltanissetta e

l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Caltanissetta, sez. II penale, davanti al

quale pende un procedimento penale per diffamazione a carico del

deputato Vittorio Sgarbi, ha promosso, con atto del 23 febbraio 2000,

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in

relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1998

con cui l'assemblea, respingendo la difforme proposta della giunta

per le autorizzazioni a procedere (Atti Camera, XIII legislatura,

doc. IV-ter, n. 34/A), ha affermato che i fatti per i quali è in

corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il tribunale premette che il processo trae origine dalla querela

proposta il 25 luglio 1994 dal dott. Giancarlo Caselli, all'epoca

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo; che

l'on. Sgarbi è imputato del reato previsto dall'art. 595, primo e

secondo comma, del codice penale, per avere, nel corso della

trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani", andata in onda il

20 giugno 1994, offeso la reputazione del dott. Caselli, affermando

che "il giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi mesi,

di mandare un avviso di garanzia a Orlando per i famosi 100 miliardi.

Ha aspettato ad inviarglielo, il giudice Caselli ... ha aspettato che

Orlando fosse eletto parlamentare europeo. Ha consentito, con

evidente favoreggiamento, che fosse eletto il suo compagno di presepe

per poi mandargli l'avviso di garanzia"; che nel corso del giudizio,

svoltosi nella contumacia dell'imputato, il dott. Caselli si è

costituito parte civile; che il procedimento era stato sospeso, e

copia degli atti, su richiesta dei difensori dell'imputato, era stata

trasmessa alla Camera dei deputati; e che la causa di sospensione del

procedimento era cessata in seguito alla ricezione della nota del

13 luglio 1998, con la quale il Presidente della Camera dei deputati

comunicava che nella seduta del 9 luglio 1998 l'Assemblea aveva

deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni.

Richiamando l'orientamento della Corte di cassazione, il

tribunale osserva che nel giudicare il conflitto la Corte

costituzionale, pur non essendo chiamata a riesaminare nel merito la

valutazione compiuta dalla Camera, dovrebbe verificare dall'esterno,

entro i limiti dell'arbitrarieta-plausibilità, se l'esercizio del

potere di questa non abbia menomato la sfera di attribuzioni

dell'autorità giudiziaria, per vizi del procedimento, o per omessa o

erronea valutazione dei presupposti della prerogativa da parte della

Camera; e afferma che, secondo la stessa giurisprudenza

costituzionale, per aversi insindacabilità sarebbe necessaria una

corrispondenza sostanziale di contenuti tra le opinioni incriminate e

l'atto parlamentare, rimanendo escluse dalla prerogativa in questione

le dichiarazioni genericamente ricollegabili all'attività politica

del deputato che non trovino rispondenza, contenutistica e

sostanziale, in specifici atti parlamentari.

Alla luce di questi principi, il ricorrente sostiene che nel caso

in esame la Camera avrebbe fatto un uso distorto del potere

attribuitole, non avendo dato conto del motivo per cui ha ritenuto

che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi fossero connesse ad attività

parlamentari tipiche o, comunque, ad iniziative parlamentari vere e

proprie; e non avendo esaminato se sussistesse quella corrispondenza

sostanziale tra il contenuto delle opinioni espresse dal parlamentare

e atti parlamentari, che la giurisprudenza costituzionale ritiene

indefettibile presupposto per l'operatività della prerogativa. Il

tribunale afferma che la prospettazione dell'assoluta mancanza di

qualsivoglia connessione con la funzione parlamentare si profilerebbe

invece del tutto ragionevole, poiché le opinioni espresse dal

deputato risultano pronunciate nel corso di una trasmissione

televisiva non preceduta da un dibattito parlamentare specifico e non

ricollegabili nemmeno lato sensu ad una iniziativa parlamentare di

analogo contenuto.

La mancanza di motivazione vizierebbe dunque irrimediabilmente la

delibera parlamentare, la quale sarebbe espressione di un uso

arbitrario e comunque distorto del potere attribuito alla Camera.

Inoltre, secondo il tribunale, l'utilizzazione del mezzo televisivo,

per la sua ampia diffusività, avrebbe reso assolutamente necessario,

nel caso in esame, che la delibera parlamentare facesse concreti

riferimenti alla connessione delle opinioni rispetto all'attività

garantita, in modo da giustificare il prevalere della funzione

parlamentare sul diritto della parte offesa.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di

delibazione ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge

n. 87 del 1953, con ordinanza di questa Corte n. 354 del 2000; l'atto

introduttivo e l'ordinanza sono stati successivamente, nei termini

assegnati, notificati alla Camera dei deputati e depositati con la

prova dell'avvenuta notifica.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che sia

dichiarato che spettava alla Camera affermare l'insindacabilità

delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, e depositando alcuni

documenti.

Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione della

delibera assembleare, la difesa della Camera assume in primo luogo

che, nonostante l'assemblea non abbia aderito alla conclusione

proposta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere, non per

questo se ne deve dedurre che la relativa relazione sia

insuscettibile, almeno per una sua parte, di integrare la motivazione

della delibera assembleare. Proprio nella relazione della giunta,

infatti, si darebbe atto che non si è "posto in discussione il fatto

che l'on. Sgarbi svolgesse nella situazione ricordata una funzione

parlamentare": a tale parte della relazione l'assemblea avrebbe

inteso aderire, recependone i contenuti argomentativi e assumendoli,

appunto, come motivazione della delibera d'insindacabilità. In

secondo luogo, il voto in assemblea sarebbe stato preceduto da un

intenso dibattito relativo sia alle incongruenze insite nelle

proposte della giunta, sia al rapporto di continuità esistente tra

le opinioni e l'attività politico-parlamentare dell'on. Sgarbi nel

quadro dell'aspra polemica apertasi nei confronti del dott. Caselli.

Neppure sarebbe possibile sostenere, secondo la difesa della

Camera, l'onere di una più intensa motivazione scaturente

dall'utilizzo del mezzo televisivo. La Corte costituzionale non

avrebbe mai, nei casi di opinioni espresse attraverso il mezzo

televisivo, condotto il proprio scrutinio secondo canoni difformi da

quelli utilizzati nelle altre fattispecie sottoposte al suo giudizio;

e ciò anche nei casi in cui il parlamentare rivestiva la posizione

di conduttore di una trasmissione televisiva.

Ancora, la difesa della Camera ricorda che nei recenti sviluppi

della giurisprudenza costituzionale il giudizio sui conflitti ex

art. 68, primo comma, della Costituzione si configurerebbe quale

scrutinio sulla effettiva sussistenza dei presupposti di operatività

della disposizione costituzionale, e non già sulla mera esistenza o

sufficienza della motivazione camerale. Quanto al collegamento tra le

opinioni espresse extra moenia e l'attività "strettamente

parlamentare", la Camera osserva che la questione delle interferenze

tra potere giudiziario e potere politico, che costituirebbe

l'essenziale nucleo critico delle opinioni di cui trattasi, sarebbe

stata al centro dell'attività ispettiva posta in essere dal deputato

Sgarbi, ad esempio con le interrogazioni n. 3/00187 del 1° agosto

1994 e n. 4/04801 dell'11 novembre 1994. In molti atti ispettivi,

inoltre, le posizioni critiche del deputato si sarebbero focalizzate

proprio sul modo di operare della Procura di Palermo; in particolare

si citano l'interrogazionen. 2/00252 del 21 ottobre 1996 e

l'interpellanza n. 2/00592 del 3 luglio 1997 (primo firmatario

on. Mancuso, con l'on. Sgarbi come cofirmatario). Gli atti tipici

posti in essere dall'on. Sgarbi ruoterebbero intorno ad una questione

- quella del differente trattamento accordato, a suo giudizio, dagli

organi inquirenti, e in particolare dalla Procura di Palermo, ad

uomini politici a seconda della loro area di appartenenza - che

coinciderebbe esattamente con quella avuta di mira dalle

dichiarazioni incriminate. In definitiva, fra le opinioni espresse,

considerate nel loro essenziale contenuto critico, e gli atti tipici

posti in essere dal deputato si riscontrerebbe l'identità dei

destinatari (la Procura di Palermo e il capo del medesimo ufficio),

l'identità della censura (il preteso uso politico, quanto ai tempi e

ai modi di svolgimento, delle indagini giudiziarie), e l'identità

delle conseguenze istituzionali che se ne fanno discendere

(l'asserita grave alterazione delle dinamiche

politico-istituzionali).

La memoria difensiva ricorda poi che l'atteggiamento di aspro

dissenso nei confronti del ruolo politico che avrebbe giocato la

magistratura in Italia accomuna diversi deputati e i relativi atti

parlamentari, quali le interrogazioni n. 4/01753 del 13 ottobre 1994

(primo firmatario on. Martelli), n. 2/00941 del 3 novembre 1999

(sen. Cossiga) e n. 2/02070 del 16 novembre 2000 (on. Boselli); e

riproduce il testo della interrogazione n. 5/01707 del 12 ottobre

1993 (primo firmatario on. Polizio). Quest'ultimo sarebbe un atto

ispettivo, antecedente di svariati mesi alle dichiarazioni

dell'on. Sgarbi, che investirebbe in via diretta le modalità di

indagine da parte della Procura di Palermo sugli "appalti gestiti

dalla amministrazione Orlando", e cioè la medesima circostanza

fattuale di cui alle dichiarazioni dell'on. Sgarbi. Non potrebbe

opporsi che tale corrispondenza non si presenti sotto forma di

assoluta identità testuale, perché sarebbe sufficiente la

sostanziale corrispondenza di contenuti, richiesta dalla

giurisprudenza costituzionale; né che il rapporto di corrispondenza

delle opinioni rese extra moenia non possa intercorrere anche con

dichiarazioni rese da altri parlamentari nell'esercizio delle loro

funzioni.

4. - Nell'imminenza dell'udienza il tribunale di Caltanissetta ha

depositato una memoria difensiva, nella quale si insiste per

l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della deliberazione della

Camera dei deputati. La memoria dapprima ricorda i più recenti

orientamenti della Corte costituzionale in materia di conflitti ex

art. 68, primo comma, della Costituzione, relativi alle opinioni

espresse dal parlamentare al di fuori della sede parlamentare, e si

sofferma poi particolarmente sulla sentenza n. 58 del 2000, nella

quale la Corte ha stabilito che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi

nei confronti di un magistrato nel corso di una trasmissione

televisiva non avevano alcun rilevante collegamento con l'attività

parlamentare, e non erano quindi coperte da immunità: secondo il

ricorrente il caso affrontato da quella sentenza sarebbe del tutto

simile a quello attuale.

La difesa del tribunale ricorrente esamina poi partitamente gli

atti prodotti dalla difesa della Camera, per concludere che le

dichiarazioni rese dal deputato non avrebbero alcuna connessione con

l'attività svolta dallo stesso in sede parlamentare: la

dichiarazione circa la presunta strumentalizzazione politica del

ruolo di Procuratore della Repubblica di Palermo a favore del Sindaco

della città Orlando, infatti, non troverebbe alcuna corrispondenza

sostanziale negli atti ispettivi, e neppure nell'interrogazione

n. 5/01707, presentata dall'on. Polizio, nella quale non si

troverebbe alcun riferimento alla vicenda del Teatro Massimo del

capoluogo siciliano.

Anche le circostanze in cui ha avuto luogo la divulgazione delle

dichiarazioni dell'on. Sgarbi trattandosi di valutazioni compiute

quale opinionista nel corso di una trasmissione televisiva, senza

alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari,

interrogazioni, inchieste o discussioni di progetti di legge in cui

risulti una partecipazione attiva del medesimo deputato

confermerebbero l'estraneità delle stesse all'ambito funzionale. Lo

stesso on. Sgarbi, d'altronde, nella discussione in assemblea,

avrebbe affermato che i convincimenti espressi non sarebbero neppure

di natura politica, bensì osservazioni sul costume.

5. - Anche la Camera dei deputati ha depositato memoria, nella

quale si ripropongono, in termini sintetici e riassuntivi, le

argomentazioni già dedotte in sede di atto di costituzione, a

riprova della legittimità della delibera di insindacabilità. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di

attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla delibera di quest'ultima in data 9 luglio

1998 con la quale, respingendo la proposta della giunta per le

autorizzazioni a procedere, essa ha deciso che i fatti per i quali è

in corso, davanti al predetto tribunale di Caltanissetta, un

procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per

diffamazione a danno del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo,

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni.

La dichiarazione contestata al deputato, resa nel corso di una

trasmissione televisiva in data 20 giugno 1994, era del seguente

tenore: "Il giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi

mesi, di mandare un avviso di garanzia a Orlando per i famosi 100

miliardi. Ha aspettato ad inviarglielo, il giudice Caselli... ha

aspettato che Orlando fosse eletto parlamentare europeo. Ha

consentito, con evidente favoreggiamento, che fosse eletto il suo

compagno di presepe per poi mandargli l'avviso di garanzia".

La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei

deputati, nella relazione presentata il 20 febbraio 1997, pur non

ponendo in discussione il fatto che l'on. Sgarbi svolgesse nella

situazione ricordata una funzione parlamentare, riteneva che "ci si

trovi di fronte, nella circostanza, alla imputazione apodittica al

dottor Caselli della commissione di un reato (favoreggiamento)", e

che in definitiva "il confine tra opinioni (protette

costituzionalmente) e accuse apodittiche infamanti (che rappresentano

violazione di altro valore costituzionalmente protetto: la dignità

della persona) sia stato varcato nei fatti": onde concludeva

ritenendo che i fatti per i quali si procede "non concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni".

Nella seduta del 9 luglio 1998 la Camera respinse, con 241 voti

contro 94 e 59 astenuti, la proposta della giunta: onde, secondo la

prassi oggi seguita, con detto voto la Camera ha deliberato che i

fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni.

Il tribunale di Caltanissetta, premesso che attraverso il

conflitto questa Corte sarebbe chiamata ad una "verifica esterna,

entro i limiti dell'arbitrarieta-plausibilità", degli eventuali vizi

del procedimento e della "omessa o erronea valutazione dei

presupposti della prerogativa da parte della Camera", rileva che

nella specie l'assemblea avrebbe fatto un uso distorto del potere

attribuitole, poiché non avrebbe dato conto del motivo per cui le

dichiarazioni del deputato sono state ritenute connesse ad attività

parlamentari, e in particolare non avrebbe esaminato se sussistesse

quella corrispondenza sostanziale di contenuti fra opinione

incriminata e atti parlamentari, che sarebbe, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, presupposto indefettibile per

l'operatività della prerogativa. Sarebbe, invece, del tutto

ragionevole "la prospettazione dell'assoluta mancanza di qualsivoglia

connessione con la funzione parlamentare delle affermazioni

incriminate", essendo esse state pronunciate nel corso di una

trasmissione televisiva non preceduta da un dibattito parlamentare

specifico e non essendo pertanto ricollegabili, nemmeno in senso

largo, ad una iniziativa parlamentare di analogo contenuto. Di qui

discenderebbe la menomazione della sfera di attribuzioni

dell'autorità giudiziaria, fatta valere con il conflitto.

La difesa della Camera, a sua volta, afferma che la motivazione

della delibera potrebbe essere integrata sia dalla relazione della

giunta, per la parte in cui si ricorda che non si è posto in

discussione il fatto che il deputato svolgesse, nella specie, una

funzione parlamentare, sia dal dibattito, in cui si sarebbe messa in

rilievo la continuità fra le opinioni incriminate e l'attività

politico-parlamentare dell'on. Sgarbi. Nel merito, la difesa della

Camera cita numerosi atti ispettivi posti in essere dall'on. Sgarbi,

che avrebbero riguardo alla questione delle interferenze tra potere

giudiziario e potere politico e alla supposta parzialità degli

organi inquirenti quanto al trattamento riservato ad uomini politici,

nonché atti di sindacato ispettivo posti in essere da altri

deputati, che riguarderebbero anche l'azione della Procura di

Palermo: fra di essi, in particolare, una interrogazione presentata

in data 12 ottobre 1993 dall'on. Polizio.

2. - Il ricorso è fondato.

Va premesso che, come ricorda la difesa della Camera, secondo il

più recente orientamento di questa Corte, il giudizio sui conflitti

di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere parlamentari, in

ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, originati da deliberazioni di insindacabilità adottate

dalle assemblee, non si configura come mero sindacato sulla esistenza

e congruità della motivazione con cui la Camera di appartenenza del

parlamentare abbia affermato che la dichiarazione di cui si discute

rientra nell'ambito della prerogativa, ma richiede che si verifichi

se, nella specie, l'opinione sia stata espressa nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che

si desume dalla Costituzione (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000).

Al di là, dunque, della assenza, lamentata dal tribunale

ricorrente, di motivazione del voto con cui la Camera respinse la

proposta della giunta, la Corte deve esprimersi sul punto se la

dichiarazione della quale l'on. Sgarbi è chiamato a rispondere sia

opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, nel

qual caso l'art. 68 della Costituzione impedirebbe l'attivazione di

tale responsabilità, ovvero sia opinione espressa allo stesso titolo

di ogni altro cittadino, nel qual caso spetterebbe al giudice

procedere, entrando nel merito dell'accusa per valutarne la

fondatezza.

Essendo pacifico il contesto in cui si colloca la dichiarazione,

resa nel corso di un programma televisivo condotto dallo stesso

deputato, del tutto al di fuori di un'attività funzionale

riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di

fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte

dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda

l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se

non la divulgazione all'esterno (sia pure col mezzo televisivo) di

un'opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio

di funzioni parlamentari (cfr. sentenze nn. 10, 11, 56, 58, 82, 320,

321, 420 del 2000).

3. - In concreto, deve escludersi che alla dichiarazione in esame

possa attribuirsi siffatto carattere divulgativo di un'opinione

parlamentare insindacabile.

Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa

della Camera, e compiuti dall'on. Sgarbi, come firmatario o

co-firmatario, tutti peraltro in epoca posteriore alla data della

dichiarazione incriminata, oltre a non essere legati da rapporto di

contestualità, non hanno alcuna precisa relazione di contenuto con

quest'ultima, riguardando questioni o critiche attinenti

all'attività di altre procure e di altri magistrati, o comunque

vicende del tutto estranee a quella cui si riferisce l'esternazione

in oggetto.

La stessa cosa è a dirsi riguardo agli atti di sindacato

ispettivo ricordati dalla difesa della Camera, ma compiuti da altri

deputati, in epoca peraltro molto posteriore rispetto ai fatti sub

judice, che dimostrano solo l'esistenza di atteggiamenti critici da

parte di alcuni parlamentari nei confronti dell'operato di alcuni

uffici giudiziari, nonché dello stesso dott. Caselli, ma in rapporto

a vicende del tutto diverse da quella in oggetto. Né a diversa

conclusione può condurre il richiamo, operato dalla stessa difesa,

all'interrogazione presentata il 12 ottobre 1993 dall'on. Polizio, e

nella quale - in un contesto più ampio, in cui si asseriva che le

Procure della Repubblica di Milano, Napoli e Palermo avrebbero tenuto

comportamenti processuali diversi a seconda dell'appartenenza

politica degli indagati - l'unico riferimento specifico alla Procura

di Palermo (senza indicazioni nominative) è l'affermazione secondo

cui "a Palermo non si indaga, con lo stesso rigore, sugli appalti

gestiti dall'amministrazione Orlando". Anche a prescindere dal

problema se possa rilevare a tal fine un atto riferibile ad altro

parlamentare, sta di fatto che in esso non si trovano né la menzione

della persona offesa dal reato, né riferimenti al fatto specifico

oggetto della dichiarazione incriminata.

Deve dunque ritenersi che la Camera, votando per la

insindacabilità della dichiarazione in questione, abbia violato

l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le

attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Caltanissetta il

procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al

ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; conseguentemente

Annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei

deputati nella seduta del 9 luglio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari