Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1998

Altra decisione · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Bergamo,

notificato il 20 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 9

febbraio 1998 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera adottata il 31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati

relativamente alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Roberto

Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dal dott. Tommaso

Buonanno dinanzi al Tribunale di Bergamo ed iscritto al n. 6 del

registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio

1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera,

adottata il 31 gennaio 1996, con la quale è stata approvata la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare

che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile davanti al

Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli

riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue

funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo ritiene menomate le attribuzioni

costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso non corretto

del potere, spettante alla Camera di appartenenza, di decidere in

ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art.

68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti

per i quali il deputato Calderoli è chiamato a rispondere davanti al

Tribunale ricorrente dal dott. Tommaso Buonanno.

Il giudizio di responsabilità iniziato da quest'ultimo nei

confronti di Roberto Calderoli verte su dichiarazioni ritenute

diffamatorie rese dal deputato nei riguardi dell'attore, all'epoca

dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Bergamo e procuratore della Repubblica facente funzioni, che aveva

firmato una informazione di garanzia, ricevuta dal Calderoli l'8

novembre 1993, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall'art.

278 cod. pen., per avere quest'ultimo, nel corso di un comizio,

qualificato il Presidente della Repubblica "sagrestano" e per avere

incitato i bergamaschi a fischiare lo stesso Presidente quando, dopo

qualche giorno, sarebbe giunto in visita a Bergamo.

In ordine ai fatti dai quali trae origine l'ipotesi di reato di

offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, la

Camera, con altra delibera adottata nella stessa seduta del 31

gennaio 1996, ha dichiarato trattarsi di opinioni espresse dal

deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale dichiarazione di

irresponsabilità rimane estranea al presente conflitto, che concerne

unicamente il procedimento civile iniziato dal dott. Buonanno. Questi

citava in giudizio il deputato Calderoli per dichiarazioni rese in

una serie di interventi pubblici (una conferenza stampa, una serie di

trasmissioni televisive, un comizio), nel corso dei quali, come

espone il Tribunale ricorrente, il convenuto rivolgeva al dott.

Buonanno personalmente od estesa alla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Bergamo, l'accusa di fare, anche per ragioni di

carriera, un uso strumentale e politico dell'azione penale,

"perdonando alcuni pubblici amministratori o potenti, in forza o in

ossequio ai rapporti di amicizia o sudditanza o peggio ... e

perseguendo invece ingiustamente gli esponenti politici appartenenti

alla Lega Lombarda". Il convenuto, si legge ancora nell'atto

introduttivo del presente giudizio, muoveva altresì all'attore

accuse di incapacità professionale, ignoranza e inefficienza.

Con ordinanza depositata il 16 maggio 1995, il Tribunale

dichiarava, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 13 marzo 1995,

n. 69, la manifesta infondatezza della questione relativa

all'applicabilità, eccepita dal convenuto, dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, e disponeva la trasmissione alla Camera

dei deputati dell'ordinanza e degli atti di parte.

La delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha

approvato la proposta della Giunta e dichiarato l'insindacabilità

delle opinioni espresse dal deputato Calderoli, risulta motivata

attraverso il rinvio alle considerazioni svolte nella relazione della

Giunta dal relatore Giuseppe Scozzari. In tale relazione si osserva

che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua

posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord,

ritenendosi evidente il collegamento tra gli apprezzamenti critici

rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto

nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività

parlamentare svolta dal deputato citato in giudizio, in quanto, tra

l'altro, " i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo

parlamentare al quale il deputato appartiene".

2. - Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale,

il Tribunale di Bergamo insiste nel ritenere insussistente il

collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni

parlamentari. Anche alla luce di una interpretazione lata del

requisito del collegamento con le funzioni parlamentari, l'attività

politica e di partito svolta extra moenia, ad avviso del ricorrente,

"può dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari immuni ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione solo allorché sussista

comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento

del mandato elettorale".

La valutazione della Giunta e dell'Assemblea appaiono al Tribunale

ricorrente arbitrariamente fondate sull'asserita connessione tra le

espressioni rivolte al Capo dello Stato - per le quali il deputato

Calderoli ricevette un'informazione di garanzia - ed i successivi

apprezzamenti diffamatori formulati nei confronti del dott. Buonanno,

dei quali comunque sfugge, ad avviso del Tribunale di Bergamo, il

diretto collegamento con l'attività svolta in sede parlamentare

dall'on. Calderoli e dal suo Gruppo.

Il Tribunale ricorrente osserva che "la sola attività parlamentare

pertinente ... è rappresentata dall'interrogazione presentata dallo

stesso on. Calderoli il 22 giugno 1994, dalla quale non può in alcun

modo farsi discendere il giudizio di insindacabilità delle opinioni

espresse dal convenuto ... in primo luogo, perché trattasi di

iniziativa assunta ben dopo i fatti di causa ... ed inoltre perché,

seppure interpellanze ed interrogazioni costituiscano atti tipici del

parlamentare insindacabili ex art. 68 della Costituzione, non

altrettanto può dirsi per l'attività extraparlamentare che non si

limiti alla diffusione del contenuto di esse".

Il Tribunale di Bergamo solleva il conflitto ritenendo che la

delibera adottata dalla Camera il 31 gennaio 1996 inibisca la

prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante sia

intervenuta oltre il termine di novanta giorni introdotto dall'art.

3, comma 2, del d.-l. 14 gennaio 1994, n. 23, poi decaduto.

3. - Con l'ordinanza n. 442 del 1997, questa Corte ha dichiarato

l'ammissibilità del conflitto proposto dal Tribunale di Bergamo nei

confronti della Camera dei deputati.

4. - Si è costituita nel presente giudizio la Camera dei deputati,

per chiedere il rigetto del ricorso.

La difesa della Camera premette che alla notifica dell'informazione

di garanzia per il reato di vilipendio del Presidente della

Repubblica - subito divenuta di pubblico dominio - il deputato

Calderoli ha dovuto rispondere per tutelare la propria credibilità

di fronte agli elettori, compromessa da un'iniziativa giudiziaria

conseguente ad un'espressione critica nei confronti del Capo dello

Stato - "il sagrestano non ascolta la gente che vuole le elezioni" -

concernente "momenti essenziali del sistema rappresentativo, del

quale ogni rappresentante del popolo deve essere geloso custode".

Insistendo sulla stretta correlazione tra la vicenda che ha dato

occasione all'informazione di garanzia ed i comportamenti successivi,

per i quali il deputato è stato chiamato a rispondere dal dott.

Buonanno davanti al giudice civile, la difesa dell'organo resistente

qualifica le affermazioni in relazione alle quali il pubblico

ministero ha ipotizzato il reato di offesa all'onore o al prestigio

del Presidente della Repubblica "manifestazioni politiche

caratterizzate dall'ambiente in cui avvengono", ed esclude,

nonostante i "pur auspicabili affinamenti di forme sia organizzative

che espressive", qualsiasi intenzione offensiva nei riguardi del Capo

dello Stato.

Nell'atto di costituzione, la difesa della Camera dei deputati

richiama la giurisprudenza di questa Corte sulle limitate condizioni

di controllabilità della dichiarazione d'insindacabilità spettante

alla Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell'art. 68

della Costituzione, per escludere che "possa parlarsi di manifesta

estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di "opinioni"

e di "esercizio delle funzioni", quando nella specie l'on. Calderoli

si è doluto del mancato scioglimento delle Camere ... e nei

confronti del pubblico ministero ha censurato l'informazione di

garanzia che gli dava notizia di un procedimento ai sensi dell'art.

278 c.p. ... per le critiche rivolte in ordine alla mancata

convocazione dei comizi elettorali". La difesa della Camera ritiene

non estraneo al rapporto elettori-eletti e, quindi, al mandato

parlamentare, "l'uso di mezzi di comunicazione sociale per criticare

e svalutare il fatto che possa sminuire l'immagine del parlamentare:

ciò tanto più quando non sia seriamente contestabile la pertinenza

dell'argomento in discussione (nuove elezioni) alle materie oggetto e

causa del mandato parlamentare".

Nell'atto di costituzione si afferma altresì che le valutazioni

operate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e

dall'Assemblea per qualificare i comportamenti del deputato Calderoli

non sono affatto arbitrarie e sono perciò impeditive di ogni tipo di

azione giudiziaria. Su questo punto, si legge: "Non si vede che cosa

altro avrebbe potuto dire la Giunta una volta stabilita: a) la

concatenazione e, b) la localizzazione dei fatti, nonché, c) la

connessione di essi con la qualità del Calderoli di leader locale

della Lega Nord, infine, d) il collegamento tra gli apprezzamenti

critici ... verso il Presidente della Repubblica e la Magistratura

bergamasca e l'attività da lui svolta in sede parlamentare in

quanto, tra l'altro, e) i temi trattati sono tipici e caratteristici

del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".

Riformulando principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale,

la difesa della Camera insiste nel ricordare che, a tutela del

principio di indipendenza ed autonomia del potere legislativo nei

confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della

Costituzione sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del

cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita

da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle

sue funzioni. La non interferenza dell'autorità giudiziaria -

aggiunge la difesa della Camera, richiamando la sentenza di questa

Corte n. 379 del 1996 - è finalizzata al soddisfacimento del bene

protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: "la garanzia del

libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva

competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro

gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni

dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento

dei lavori".

5. - Fuori termine, ha depositato atto di intervento nel presente

giudizio il dott. Tommaso Buonanno.

6. - In prossimità dell'udienza, il Tribunale di Bergamo ha

depositato una memoria per contestare il duplice assunto dal quale

muove la Camera dei deputati, secondo la quale, da un lato, anche le

opinioni rese dal parlamentare extra moenia sono insindacabili ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall'altro,

le dichiarazioni critiche nei confronti del dott. Buonanno "sono

strettamente collegate con la vicenda delle frasi rivolte al

Presidente della Repubblica".

Premesso che la Corte è chiamata ad accertare se in occasione

della contestata dichiarazione d'insindacabilità "sia stato seguito

un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta

dichiarazione ... o se tali presupposti siano stati arbitrariamente

valutati", il Tribunale di Bergamo, in punto di fatto, eccepisce

quanto segue.

La notificazione dell'informazione di garanzia "a piena garanzia

della riservatezza è stata eseguita a mezzo della polizia

giudiziaria, e l'onorevole Calderoli ha immediatamente convocato

presso una sala del Municipio la conferenza stampa nel corso della

quale ... ha tratto spunto e pretesto per aggredire verbalmente - ad

una settimana dalle elezioni amministrative - il dottor Buonanno e

l'ufficio giudiziario di appartenenza, e non certo per illustrare al

pubblico le buone ragioni della sua richiesta di scioglimento

anticipato delle Camere".

Il Tribunale aggiunge che il deputato Calderoli, "nelle più

diverse sedi eccettuate quelle parlamentari e ancora a distanza di un

anno dalla notificazione dell'informazione di garanzia", ha descritto

ad un vasto pubblico il dott. Buonanno "come un magistrato

professionalmente incapace, e che abusa del proprio ufficio

strumentalizzandolo a finalità politiche e di carriera", con

argomenti estranei al merito dell'informazione di garanzia e non

riconducibili al proposito di "fare chiarezza illustrando e

contrastando l'opera di chi incide sulla sua posizione e sulle sue

iniziative politiche".

Secondo il ricorrente, "quand'anche l'inesistente stretto

collegamento funzionale con la richiesta di scioglimento delle Camere

e di convocazione dei comizi elettorali fosse ravvisabile, le

dichiarazioni rese nell'una e nell'altra occasione dall'onorevole

Calderoli sono al più riconducibili all'attività politica

extraparlamentare del deputato". Il Tribunale invoca a questo

proposito l'orientamento della dottrina costituzionalistica e della

giurisprudenza ordinaria, secondo cui la prerogativa di cui si tratta

sarebbe posta ad esclusiva tutela della funzione, non della persona

del parlamentare, e richiama altresì la giurisprudenza di questa

Corte per ribadire che "sono coperti da immunità non tutti i

comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente

funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del

potere legislativo".

Il Tribunale di Bergamo conclude affermando che l'arbitraria

estensione delle prerogative previste dall'art. 68, primo comma,

della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali

all'esercizio delle attribuzioni parlamentari importa

l'ingiustificata menomazione della sfera delle attribuzioni

costituzionali dell'autorità giudiziaria e del diritto di ognuno a

far valere in giudizio la lesione del proprio diritto all'onore ed

alla reputazione, e ribadisce che nessun rapporto di stretta

funzionalità può ravvisarsi nell'attività che il parlamentare

svolga extra moenia come uomo di partito o come privato cittadino.

7. - In prossimità dell'udienza, anche la Camera dei deputati ha

depositato una memoria per sviluppare ulteriormente quanto già

dedotto con l'atto di costituzione, e per illustrare il contenuto

della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di

Bergamo in data 26 febbraio 1996 ed il conforme provvedimento del

giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 16 marzo 1996 -

entrambi allegati alla memoria - confermativi della deliberazione di

insindacabilità della Camera.

La difesa della Camera richiama la motivazione del decreto di

archiviazione - "il fatto è stato commesso dal parlamentare

nell'esercizio della sue funzioni" - e sottolinea che "la richiesta

di archiviazione riguarda sia l'accusa di vilipendio dell'ordine

giudiziario che l'offesa al Presidente della Repubblica", ciò che ad

avviso dell'organo resistente configura un "conflitto tra autorità

giudiziarie".

In aggiunta alle deduzioni già svolte in sede di costituzione nel

presente giudizio, la memoria della Camera riporta ampi passaggi

della recente sentenza di questa Corte n. 375 del 1997. Considerato in diritto

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se la Camera

dei deputati - deliberando, il 31 gennaio 1996, che i fatti per i

quali è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di

Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano

opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,

ai sensi dell'art 68, primo comma, della Costituzione - abbia fatto

un uso non corretto del potere ad essa spettante di decidere in

ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art.

68, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del necessario

collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni

parlamentari e, conseguentemente, se debba essere annullata la

deliberazione di insindacabilità adottata il 31 gennaio 1996.

2. - Con la deliberazione adottata il 31 gennaio 1996 la Camera ha

approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

e dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato

Calderoli. Nella relazione della Giunta si osserva che le

affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua

posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord,

apparendo evidente alla Giunta "il collegamento tra gli apprezzamenti

critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica

quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività

parlamentare svolta dal deputato convenuto in giudizio, in quanto,

tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo

parlamentare al quale il deputato appartiene".

3. - Ancora preliminarmente, va poi dichiarato inammissibile l'atto

di intervento nel presente giudizio del dottor Buonanno. A

prescindere da ogni considerazione sulla sua legittimazione a esser

parte del presente giudizio, il suo atto di intervento è comunque

tardivo.

4. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del

conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già

dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza

n. 442 del 1997.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato

a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito

delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il

giudizio di responsabilità promosso nei confronti del deputato

Calderoli, in accordo con il principio ripetutamente affermato da

questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo

le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati - attivamente e

passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i

poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 254 e 177 del 1998, nn. 325,

251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze

nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione a resistere nel

presente conflitto deve essere riconosciuta alla Camera dei deputati,

in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione (v. ordinanze nn. 254, 177 e 37 del 1998, 325 e 251 del

1997, n. 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del

1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).

Anche sotto il profilo oggettivo il conflitto è ammissibile, il

Tribunale di Bergamo lamentando la menomazione della propria sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un

esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei

presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del

parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni di

quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione

(v. ordinanze n. 254 del 1998, nn. 469, 325, 251 e 132 del 1997, n.

339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del

1993, n. 129 del 1996; nn. 375 e 265 del 1997).

5. - Nel merito, il ricorso è fondato.

5.1. - Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,

il giudice costituzionale, che non è chiamato a riesaminare nel

merito la valutazione compiuta dalla Camera, deve verificare se vi

sia stato un corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di

appartenenza, di dichiarare l'insindacabilità del comportamento

contestato al membro del Parlamento, anche sotto il profilo della

sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti ai

quali il primo comma dell'art. 68 condiziona l'operare della

prerogativa di irresponsabilità. Sotto questo profilo, il giudice

del conflitto deve accertare se l'esercizio di tale potere abbia

determinato la lamentata illegittima interferenza nelle attribuzioni

dell'autorità giudiziaria (v. le sentenze nn. 375, e 265 del 1997,

n. 129 del 1996, n. 1150 del 1988).

Nell'ambito del sindacato sul corretto esercizio, da parte delle

Camere, del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei

parlamentari alla stregua dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, costituisce premessa ormai costante il principio,

concernente i presupposti di applicabilità della prerogativa di

insindacabilità, per cui quest'ultima non si estende a tutti i

comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli

funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere

legislativo (v. spec. le sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996).

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di precisare che

proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine fra

quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono

così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori - e

le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art.

68, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 375 del 1997).

Nella vicenda che ha originato il presente conflitto non è dato

ravvisare - alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di

insindacabilità e dalla relazione della Giunta in essa richiamata,

nonché dalle deduzioni svolte dalla difesa della Camera - un

collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie al

deputato e la sua attività parlamentare. Nei comportamenti

sottoposti alla cognizione del Tribunale di Bergamo, in altri

termini, non è possibile rintracciare una connessione con atti

tipici della funzione, né risulta possibile individuare un intento

divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.

In particolare, dalla relazione della Giunta non emerge alcuna

indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento con le

funzioni, richiesto dall'art. 68 della Costituzione, ma in essa si

legge semplicemente che "tutte le affermazioni rese dal deputato

Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader

locale della Lega Nord".

Né alcun elemento chiarificatore può trarsi dal seguito della -

per altro molto sintetica - relazione della Giunta per le

autorizzazioni a procedere dove si legge che "è apparso evidente

alla Giunta il collegamento tra gli apprezzamenti critici ...

rivolti, tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto

nei confronti della magistratura bergamasca, e l'attività ... svolta

nella sede parlamentare, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono

tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato

appartiene".

Dalla asserita omogeneità tematica di tali apprezzamenti

all'attività politica del gruppo parlamentare di appartenenza non si

vede come si possano, mancando l'indicazione di qualsiasi elemento di

fatto, derivare elementi idonei a dimostrare la connessione

funzionale richiesta come condizione di applicabilità dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

Quanto poi al collegamento dei comportamenti portati alla

cognizione del giudice civile con l' "attività parlamentare"

richiamata nella relazione della Giunta, è da rilevare che nella

stessa si rinviene una pura affermazione apodittica, non suffragata

da alcun puntuale riferimento.

5.2. - Sotto questo profilo non può rilevare una interrogazione

presentata dal deputato Calderoli nel giugno 1994, in epoca

successiva, quindi, al ricevimento dell'avviso di garanzia

all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato.

Come attività libera nel fine e di natura generale, ha di recente

precisato questa Corte, la funzione parlamentare non si risolve solo

negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia

presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l'intera

attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale

interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto

dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare

la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997).

Un collegamento funzionale non può ravvisarsi tra le ripetute

allusioni, pronunciate in occasione di comizi, conferenze stampa e

trasmissioni televisive, a scorrettezze od illeciti asseritamente

compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta

al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda

promuovere attività ispettive volte ad accertare l'effettivo

compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi.

Con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre

nell'area dell'insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti

nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede

parlamentare.

Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta

gravemente diffamatoria e - ciò che conta - estranea alla funzione

od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a

seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di

un'interrogazione ad hoc.

5.3. - Parimenti inidonea ad asseverare il nesso funzionale che

condiziona l'operatività della prerogativa dell'irresponsabilità

per le opinioni espresse dai membri del Parlamento è l'affermazione

- anch'essa contenuta nella relazione della Giunta e non sorretta da

alcuna argomentazione - secondo la quale appare "del tutto evidente"

come la polemica nei confronti del procuratore della Repubblica di

Bergamo "risulti strettamente collegata con la vicenda delle frasi

rivolte al Presidente della Repubblica".

6. - La palese mancanza di un nesso funzionale intercorrente tra i

comportamenti per i quali il deputato Calderoli è chiamato a

rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e l'esercizio - anteriore

o successivo a tali comportamenti - della funzione parlamentare,

rende dunque la deliberazione di insindacabilità adottata dalla

Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si

riferisce al procedimento civile pendente davanti al Tribunale

ricorrente, lesiva delle attribuzioni di quest'ultimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli,

secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 31

gennaio 1996, in relazione ai fatti per i quali è stato promosso

contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di

Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla

Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si

riferisce al medesimo procedimento civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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