Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della

Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 15 maggio 1974, depositati

in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro

1974, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle ordinanze 4

aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale

amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del Sindaco di

Tavagnacco e della Giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia che

avevano, rispettivamente, revocato e annullato l'autorizzazione

concessa a Battistini Luigia per l'apertura di supermercato nel

territorio del Comune di Tavagnacco.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 22 marzo 1973 la sig.ra Luigia Battistini ha presentato

domanda al Sindaco di Tavagnacco per ottenere l'autorizzazione

all'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo

e generale consumo, che il Sindaco con successive lettere in data 5

giugno e 6 settembre dello stesso anno inoltrava, unitamente alla

richiesta documentazione, alla Giunta regionale del Friuli- Venezia

Giulia ai fini del nulla-osta prescritto dall'art. 26 della legge 11

giugno 1971, n. 426, senza peraltro avvertire di aver già concesso

l'autorizzazione alla istante.

Con delibera del 13 novembre 1973 la Giunta negava il nulla-osta al

rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, l'Assessore regionale

per l'industria e il commercio, edotto dell'avvenuta emissione del

provvedimento autorizzativo, invitava più volte il Sindaco a disporne

il ritiro ottenendo peraltro risposta negativa.

A questo punto la Giunta regionale iniziava la procedura intesa ad

annullare l'autorizzazione indebitamente rilasciata e pronunciava, in

effetti, l'annullamento in questione con delibera in data 20 marzo

1974, mentre, a propria volta, il Sindaco il 18 marzo provvedeva

autonomamente alla revoca del proprio provvedimento.

Sia contro quest'ultima revoca, sia contro la delibera regionale di

annullamento la signora Battistini proponeva distinti ricorsi al

tribunale amministrativo regionale di Trieste, ottenendo in entrambi i

giudizi una ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Avverso le due ordinanze rispettivamente n. 19 del 4 aprile 1974 e

n. 23 del 23 aprile successivo, il Presidente della Giunta regionale

proponeva altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo che ne

sarebbe derivata invasione della competenza esclusiva della Regione

nelle materie del commercio e dell'urbanistica (art. 4, n. 6 e n. 12,

dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con

legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), chiedendo nel contempo in

via incidentale la sospensione degli atti giurisdizionali impugnati,

per ovviare ad una situazione obiettivamente criminosa (apertura

dell'esercizio commerciale senza nulla-osta regionale art. 39 della

legge citata) che tali atti avrebbero concretamente reso possibile.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande

incidentali di sospensione, nell'assunto che queste ultime in

particolare difetterebbero sia del fumus boni juris sia dei gravi

motivi previsti dalla legge.

Con ordinanza n. 253 del 1974 questa Corte, riservata ogm decisione

sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso

sollevate, rigettava le istanze di sospensione dei provvedimenti

giurisdizionali impugnati.

Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettative

conclusioni. Considerato in diritto :

I ricorsi sono inammissibili, non essendo rivolti a contestare,

nella materia in oggetto, né - in generale - la giurisdizione del

T.A.R. nei riguardi di atti dell'amministrazione regionale né - in

particolare - la sussistenza, in capo al medesimo, del potere di

sospenderne l'esecuzione, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

È ben vero che, in precedenti occasioni, questa Corte ha ritenuto

che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti

all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, siano idonei a dar luogo

a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma

che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza

costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente. Ma altro è che

la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di

esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si

affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, altro - come nella

specie - censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente

esplicata, denunciando eventuali errori in judicando nei quali il

giudice amministrativo sarebbe incorso.

Non mette conto di ricordare al riguardo come sia connaturale al

sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi

presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, ultimo comma), la

potestà spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le

loro pronuncie sulla efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica

amministrazione, così dello Stato come delle Regioni o di altri enti,

territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare,

sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge,

sospendendola a titolo cautelare, poiché tutto ciò risulta

esplicitamente riconosciuto dal patrocinio della Regione: alla quale,

d'altronde, costituitasi parte resistente nei giudizi instaurati

dinanzi al T.A.R., non mancano - a tutela dei propri legittimi

interessi - i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di

gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli.

Altrettanto certo e pacificamente ammesso tra le parti del presente

giudizio è che l'annullamento o la sospensione di una autorizzazione

amministrativa si risolvono, naturaliter, nel ripristino,

rispettivamente definitivo o provvisorio, dell'autorizzazione medesima.

ora, quest'ultima essendo, per l'appunto, l'ipotesi concretamente

verificatasi nel caso in oggetto, si palesa perciò intrinsecamente

contradditorio il tentativo della difesa regionale di trarre argomento,

al fine di coonestare in qualche modo la configurabilità del

conflitto, dalla motivazione delle ordinanze del T.A.R., laddove questa

non fa che enunciare (come prescritto dal citato ultimo comma

dell'articolo 21 della legge n. 1034) le ragioni di pubblico interesse

poste - a ragione od a torto - a fondamento delle disposte sospensioni.

Né più producente al detto fine è l'ulteriore argomento delle

conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura

dell'esercizio senza il nulla-osta della Giunta regionale, del quale la

Regione afferma la inderogabile necessità (contestata, peraltro, nella

specie, per motivi che qui non interessano, nei giudizi a quo),

trattandosi di questione che può concernere eventualmente i rapporti

tra la giurisdizione amministrativa e quella penale, ma anch'essa

chiaramente inidonea a determinare un conflitto di attribuzione tra lo

Stato e la Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli-Venezia

Giulia indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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