Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 13legge 384/1992
  • art. 18legge 155/1993

applicata al caso

  • art. 13d.l. 384/1992

citata

  • art. 16legge 438/1992
  • art. 16legge 557/1993
  • art. 47legge 133/1994
  • art. 3legge 85/1995
  • art. 12legge 323/1996
  • art. 16d.l. 557/1993
  • art. 12d.l. 323/1996
  • art. 18legge 425/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2,

del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge

14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto legge

30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza

pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto

legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse),

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre

1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996,

n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,

n. 425; dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993,

n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con

ordinanza emessa il 5 febbraio 2001 dalla Corte costituzionale nel

conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione sicilia nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritta al

n. 156 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione

Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni

proposto dalla Regione Sicilia nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri (r. confl. n. 13 del 1998), avente ad oggetto

il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il

Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione

delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante

dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione

Sicilia, emanati dal 1992), di cui si chiede l'annullamento "nella

parte in cui sottrae alla Regione Sicilia, con effetto dal 1° gennaio

1997, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le

nuove entrate riservate all'erario statale, in forza dei

provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce

attuazione", la Corte costituzionale ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, disponendone la trattazione innanzi a

sé, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale per la Regione

Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2

delle norme di attuazione dello stesso statuto, di cui al d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale cooperazione

fra Stato e Regioni, delle seguenti disposizioni:

a) dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre

1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16,

comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2,

del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi

correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47,

secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione

nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge

20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello

stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con

decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione

Siciliana al relativo procedimento;

b) dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993,

n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui

non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario

statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della

Regione Sicilia.

Nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità

costituzionale, la Corte ricorda che tutte le disposizioni

legislative cui si è inteso dare attuazione con il decreto impugnato

per conflitto di attribuzione sono, o già dichiarate

costituzionalmente illegittime (sentenza n. 98 del 2000), ovvero

sospette di esserlo per il medesimo motivo, concernente la mancanza

di partecipazione della regione al procedimento volto alla loro

attuazione. Tale vizio, riguardando le stesse basi legali del

procedimento di formazione del decreto ministeriale impugnato,

inciderebbe radicalmente sulla legittimità del decreto medesimo, e

in specie sulla sua idoneità a ledere attribuzioni

costituzionalmente garantite della Regione Sicilia, comportando, ove

accertato, "la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione"

(sentenza n. 347 del 2000).

La Corte, pertanto, afferma di non potersi esimere, ai fini della

decisione del conflitto di attribuzione, che investe il contenuto del

decreto impugnato, dal prospettarsi e risolvere pregiudizialmente il

problema della legittimità del procedimento di formazione del

medesimo, in relazione alla legittimità costituzionale delle

disposizioni legislative che tale procedimento disciplinano in modo

esplicito, o che comunque omettono, in ipotesi, di configurare un

procedimento conforme alle esigenze costituzionali attinenti al

rapporto tra lo Stato e la regione.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia, chiedendo

che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate. La regione, nel richiamare i principi già

espressi nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, osserva che

"semplici esigenze di certezza del diritto e necessità di

uniformità dell'ordinamento" imporrebbero di estendere tali principi

anche a quelle disposizioni, al fine di depurare in tal modo

l'ordinamento dalle incompatibilità e disarmonie con le prevalenti

norme costituzionali. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in

via incidentale da questa stessa Corte, nel corso di un giudizio per

conflitto di attribuzioni promosso con ricorso della Regione Sicilia,

investe sette disposizioni legislative, di analogo contenuto, emanate

fra il 1992 e il 1996, che dispongono la riserva all'erario statale

di nuove entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette

clausole sono inserite. Sei di tali disposizioni rinviano per la loro

attuazione a decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi di

concerto con quello del tesoro; una (l'art. 18, comma 7, del decreto

legge n. 155 del 1993) non dispone alcunché in ordine alla propria

attuazione. Si tratta di tutte le disposizioni legislative, relative

a riserve allo Stato di nuove entrate, cui si è dato attuazione con

il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1997 (Modalità di

attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito

derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della

Regione Sicilia, emanati dal 1992), sottoposto al giudizio di questa

Corte con il citato ricorso per conflitto di attribuzioni (e la cui

efficacia è stata sospesa con l'ordinanza n. 41 del 2001), ad

eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione di

illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza

n. 98 del 2000.

La questione - sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto

siciliano, che garantisce l'autonomia finanziaria della regione,

all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che detta norme di attuazione

dello statuto in materia finanziaria, stabilendo che l'intero gettito

dei tributi erariali (con alcune eccezioni) riscosso nel territorio

della Regione Sicilia spetta alla regione medesima, salve le nuove

entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi

alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o

continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, nonché in

riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e regioni -

investe sei delle disposizioni denunciate nella parte in cui, nello

stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con

decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione

Sicilia al relativo procedimento; la settima, cioè l'art. 18, comma

7, del d.l. n. 155 del 1993, nella parte in cui non prevede che

all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi

disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

2. - La questione è fondata.

Le disposizioni legislative impugnate hanno contenuto analogo a

quello delle disposizioni già dichiarate in parte costituzionalmente

illegittime da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2000, nonché

delle ulteriori disposizioni colpite, per le stesse ragioni, da

pronunce di illegittimità costituzionale rese con le sentenze n. 347

e n. 348 del 2000. Esse cioè, nel disporre che all'attuazione della

prevista riserva all'erario statale di nuove entrate, derivanti dai

provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite, si

provveda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

quello del tesoro (ovvero - in un caso - non disponendo alcunché

circa le modalità della propria attuazione), omettono di prevedere

qualsiasi partecipazione della Regione Sicilia al procedimento di

attuazione delle stesse.

Poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un

meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del

gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel

territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione incide

direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia

finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che

tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilaterali, che

contemplino la partecipazione della regione interessata (sentenze

n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000).

La mancanza di tale previsione comporta la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, in parte qua, delle disposizioni

censurate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma

2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge

14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge

30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza

pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree

depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,

n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le

modalità della loro attuazione sono definite con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non

prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo

procedimento;

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma

7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che

all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi

disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari