Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1985

Altra decisione · depositata il 13/11/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificati il 21, il 24 luglio e l'8 agosto 1978, depositati

in cancelleria il 1 e il 17 agosto 1978 ed iscritti ai nn. 19, 20 e 23

del registro del 1978, per conflitti di attribuzione sorti a seguito

dei decreti emessi dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano,

dal Sindaco del Comune di Portovenere e dal Sindaco di Ventimiglia,

relativi tutti all'occupazione d'urgenza di suoli.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano

e della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del 16 maggio 1978 n. 1868 il Presidente della

Provincia autonoma di Bolzano autorizzava l'occupazione d'urgenza, per

la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, tra l'altro di

un'area di pertinenza di una strada statale. La Presidenza del

Consiglio dei ministri ricorreva con atto del 17 luglio 1978 (reg. ric.

n. 19 del 1978) contro questo provvedimento, sollevando conflitto

d'attribuzione tra Stato e Provincia. Quanto all'ammissibilità, la

ricorrente osservava che un ente di rilevanza costituzionale, quale la

Provincia di Bolzano, aveva leso un'attribuzione statale, e che ciò

dava luogo ad un conflitto rientrante nella previsione dell'art. 134

Cost. Nel merito, la Presidenza del Consiglio deduceva che, a norma

dell'art. 823 cod. civ., i beni demaniali, essendo inalienabili, non

erano suscettibili di espropriazione per pubblica utilità né di

occupazione d'urgenza, salvo che fosse intervenuto un atto che ne

mutasse la destinazione.

2. - La Presidenza del Consiglio sollevava analoghi conflitti di

attribuzione con ricorsi diretti: a) contro il decreto n. 1 in data 14

aprile 1978, con cui il Sindaco di Portovenere, delegato dalla Regione

Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, per la

realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un'area

demaniale occupata da un deposito di munizioni del Ministero della

difesa-aeronautica (reg. ric. n. 20 del 1978); b) contro il decreto n.

4476 in data 21 giugno 1978, emesso, per gli stessi motivi e in base

alla medesima competenza delegata, dal Sindaco di Ventimiglia e

relativo ad un'area del demanio ferroviario (reg. ric. n. 23 del 1978).

Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava versarsi in

ipotesi di conflitto di attribuzione perché, i detti sindaci avevano

agito non come organi comunali bensì quali delegati della Regione,

alla quale continuavano ad appartenere le funzioni esercitate in base

alla delega. Nel merito, le doglianze facevano riferimento agli stessi

argomenti del suindicato ricorso n. 19 del 1978.

Si costituiva solo la Provincia di Bolzano, ma oltre il termine di

cui agli artt. 41 e 25 l. n. 87 del 1953.

3. - Successivamente, l'Avvocatura dello Stato depositava documenti

da cui risultava l'annullamento degli impugnati provvedimenti da parte

delle stesse autorità comunali che li avevano emessi.

Anche il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con

decreto n. 3387 del 5 maggio 1981, annullava il suindicato decreto

d'occupazione d'urgenza n. 1868 del 16 maggio 1978. Considerato in diritto :

1. - Come enunciato in narrativa, la Presidenza del Consiglio dei

ministri ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione rispetto:

1) al decreto 16 maggio 1978 n. 1868 con il quale il Presidente

della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano aveva autorizzato

l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di

edilizia agevolata, di un'area che costituiva pertinenza della strada

statale n. 49 di Val Pusteria;

2) al decreto 14 aprile 1978 n. 1 con il quale il Sindaco di

Portovenere, delegato dalla Regione Liguria, aveva disposto la

occupazione d'urgenza, per un fine analogo, di un bene del demanio

(militare) statale;

3) al decreto 21 giugno 1978 n. 4476 mediante il quale, al medesimo

fine, il Sindaco di Ventimiglia, anch'egli delegato dalla Regione

Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza di un'area

appartenente al demanio (ferroviario) statale.

Ad avviso del Presidente del Consiglio detti provvedimenti invadono

la sfera di competenza, costituzionalmente garantita, spettante allo

Stato rispetto ai suoi beni pubblici; competenza alla quale le Regioni,

sia che provvedano direttamente sia che agiscano attraverso altri enti

da esse delegati, devono conformarsi.

2. - Data l'identità della materia i tre ricorsi vanno riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

3. - Ciò posto, osserva la Corte che i suindicati atti, impugnati

dallo Stato, sono stati tutti annullati dalle autorità che li avevano

emessi, avendo a ciò provveduto la Provincia di Bolzano nonché,

nell'indicata qualità di delegati della Regione Liguria, i Sindaci di

Portovenere e Ventimiglia.

L'intervenuto annullamento con la conseguente eliminazione ex tunc

degli effetti degli atti suddetti fa venire meno, come concordemente le

parti hanno riconosciuto in udienza, le controversie tra le medesime

insorte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (reg. confl. nn. 19, 20 e 23 del 1978), dichiara

cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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