Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro dell'Industria n. 5/3164 del 23 maggio 1997, ed

allegati relativi, avente ad oggetto: "Cambio intestazione da Agip

Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia

s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica

carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria" promosso con

ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 settembre 1997,

depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del

registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Giovanni Pitruzzella per la Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 settembre

1997, depositato il successivo 10 settembre, ha sollevato conflitto

di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23

maggio 1997, n. 5/3164, recante "Cambio intestazione da Agip Petroli

s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a.

decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso

autotrazione siti su rete ordinaria" in riferimento all'art. 14,

lettere d) ed h) dello statuto della regione, agli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme di attuazione dello Statuto

della Regione Siciliana nelle materie relative all'industria ed al

commercio), alla legge regionale siciliana 14 marzo 1973, n. 7 (Norme

per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli

impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione) ed al

d.P.C.M. 11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni a statuto

ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per

uso di autotrazione).

1.1. - La ricorrente premette che l'atto impugnato ha ad oggetto la

voltura dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di

impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione

siti sulla rete stradale ordinaria, alcuni dei quali sono ubicati in

Sicilia. Secondo la Regione, l'art. 14 dello statuto speciale di

autonomia riserva alla competenza esclusiva di essa istante la

materia delle "miniere, cave, torbiere e saline" (lettera h) e della

"industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati"

(lettera d) e le norme di attuazione (d.P.R. n. 1182 del 1949)

stabiliscono che "le attribuzioni del ministero dell'industria e del

commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana,

dall'amministrazione regionale". Tra queste ultime, a suo avviso,

rientrano quelle concernenti i provvedimenti oggetto del decreto

ministeriale, espressamente disciplinati dalla legge regionale n. 7

del 1973. Infatti, lo stesso d.P.C.M. 11 settembre 1989, nello

stabilire le direttive in materia di distribuzione automatica per uso

autotrazione, ne ha espressamente affermato l'applicabilità soltanto

alle regioni a statuto ordinario.

La ricorrente ha, infine, concluso chiedendo che la Corte dichiari

che non spetta allo Stato l'adozione del provvedimento impugnato,

limitatamente alla parte concernente gli impianti di distribuzione

automatica di carburanti per autotrazione ubicati nel territorio

siciliano.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito

nel giudizio.

3. - All'udienza pubblica la ricorrente ha dedotto che il Ministro

dell'industria del commercio e dell'artigianato ha annullato l'atto

impugnato, nella parte concernente gli impianti ubicati in Sicilia,

ed ha quindi chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il

ricorso indicato in epigrafe riguarda il decreto del Ministro

dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1997,

n. 5/3164, recante "Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e

Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti

relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso

autotrazione siti su rete ordinaria".

Successivamente al deposito del ricorso, il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato, con decreto del 2 gennaio 1998 ha

annullato l'atto impugnato, "limitatamente alla voltura degli

impianti ubicati nel territorio della Regione Siciliana" con la

motivazione che "destinatarie delle direttive contenute nel d.P.C.M.

11 settembre 1989 sono le regioni a statuto ordinario e che,

pertanto, tali direttive possono trovare applicazione nelle regioni a

statuto speciale soltanto ove siano da queste espressamente

richiamate" ed avendo "ravvisata l'opportunità di provvedere" in

quanto non è stata "riconosciuta dalla Regione Siciliana la

competenza del Ministro".

L'autoannullamento dell'atto impugnato in base alla predetta

motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come

ha sostenuto anche la regione ricorrente, la cessazione della materia

del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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