Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana riapprovata il 15 settembre 1993 dal Consiglio regionale,

avente per oggetto: "Disposizioni sull'attività venatoria nel

patrimonio agricolo forestale regionale", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1993,

depositato in cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 58 del

registro ricorsi 1993;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio

regionale della Toscana il 27 luglio 1993, con il titolo

"Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo

forestale regionale" e riapprovata con modificazioni il 15 settembre

1993, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 127, quarto comma,

della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge impugnata, composta di un solo

articolo, conteneva inizialmente una disposizione secondo la quale -

in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma, lettera c),

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è consentito l'esercizio

dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, nei territori

appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui

alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 74. Sottoposta al controllo

governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge

veniva rinviata al Consiglio regionale in base al terzo comma

dell'art. 127 appena citato, in quanto ritenuta in contrasto con il

principio fondamentale stabilito dal ricordato art. 21, primo comma,

lettera c), della legge n. 157 del 1992, secondo il quale deroghe al

divieto di cacciare nelle foreste demaniali possono essere disposte

soltanto al verificarsi di alcuni presupposti (nel senso che deve

trattarsi di foreste che non presentino condizioni favorevoli alla

riproduzione e alla sosta della fauna selvatica), presupposti che non

sono affatto previsti nel caso della legge rinviata. In sede di

riesame il Consiglio regionale della Toscana ha modificato il

precedente testo legislativo, che inizialmente constava di un solo

comma, introducendo nell'articolo unico un secondo comma dal seguente

tenore: "Nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territorio

del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla data di

entrata in vigore della presente legge - già vige il regime di

divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio fino

a diversa disposizione assunta in applicazione della legge 157/92".

Ad avviso del ricorrente, quella riapprovata in sede di riesame

non può esser considerata "legge nuova" ai sensi dell'art. 127,

quarto comma, della Costituzione, sia perché è stata riapprovata

nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia perché

l'aggiunta del secondo comma, peraltro dal significato alquanto

ambiguo, non sembra accogliere i rilievi formulati dal Governo,

lasciando inalterata la deroga al divieto di caccia oggetto di rinvio

(ove non fosse così interpretata la legge sarebbe inficiata da

un'insanabile contraddizione interna). Non essendo "legge nuova", la

delibera impugnata avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza

assoluta per essere in armonia con l'art. 127, quarto comma, della

Costituzione, e non già a maggioranza semplice, come è invece

avvenuto.

Oltre ad essere costituzionalmente illegittima per il profilo ora

indicato, la legge regionale contestata appare al ricorrente in

contrasto anche con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo

della violazione di un principio fondamentale della materia. Essa,

infatti, non condiziona la deroga al divieto di caccia nelle foreste

demaniali alla ricorrenza dei già ricordati presupposti fissati

dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge n. 157 del 1992 e,

nello stesso tempo, omette la previsione del previo parere

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiesto dal

predetto art. 21. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in

riferimento agli artt. 117 e 127, quarto comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel

patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata a maggioranza

semplice dal Consiglio dell'anzidetta Regione nel corso della seduta

del 15 settembre 1993. Secondo il ricorrente, la legge impugnata -

oltre a contrastare con il principio fondamentale della materia

stabilito dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), in violazione dell'art. 117

della Costituzione - sarebbe affetta da un vizio di forma, essendo

stata riapprovata, a seguito di un rinvio governativo, in un testo

non "nuovo" ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione,

con una votazione che ha riportato soltanto la maggioranza semplice

anziché quella assoluta, richiesta dal predetto art. 127.

2. - Il ricorso va accolto.

In data 27 luglio 1993 il Consiglio regionale della Toscana ha

approvato una legge, composta di un solo articolo, nel quale si

disponeva che "in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma,

lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ( ..), l'esercizio

dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, è consentito

nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale

regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 ( ..)".

In data 27 agosto 1993, tale legge veniva rinviata dal Governo con il

motivo che essa appariva in contrasto con il ricordato art. 21, primo

comma, lettera c), il quale consente deroghe al divieto di caccia

nelle foreste demaniali soltanto ove queste ultime non presentino,

sulla base di un parere dell'Istituto nazionale per la fauna

selvatica, condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della

fauna selvatica. In sede di riesame, il Consiglio regionale della

Toscana ha apportato modifiche alla legge rinviata nel senso che ha

aggiunto un comma rispetto all'unico già esistente, con il quale si

dispone che "nelle foreste demaniali e in altre porzioni di

territorio del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla

data di entrata in vigore della presente legge - già vige il regime

di divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio

fino a diversa disposizione assunta in applicazione della legge

157/92". Nella seduta consiliare del 22 settembre 1993 il testo così

emendato veniva riapprovato a maggioranza semplice e in pari data

veniva comunicato al Governo, che nei termini costituzionali ha

proposto il ricorso ora in esame.

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha

costantemente affermato che, "ai fini dell'art. 127 della

Costituzione, deve considerarsi come non nuova qualsiasi legge

regionale rinviata che in sede di riesame sia stata modificata dal

Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni

consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero in parti dell'atto

legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo,

formula promulgativa, etc.); mentre, sempreché si resti nell'ambito

di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata

va considerata come nuova, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,

soltanto nella ipotesi (inversa) in cui il legislatore in sede di

riesame abbia apportato modificazioni (ovviamente comportanti

mutamenti del significato normativo) dirette a inserirsi in parti

estranee rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette a incidere

su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel

rinvio governativo" (v., da ultimo, sent. n. 497 del 1992, nonché

sent. n. 316 del 1993). Non v'è dubbio che, alla luce di tali

principi, la legge regionale impugnata deve esser considerata come

"non nuova", poiché, per quanto sia problematico il complessivo

significato dei due commi votati in sede di riesame, il comma

aggiunto nella seduta del 22 settembre 1993 è indubbiamente diretto

a porre riparo alle censure espresse dal rinvio governativo in

relazione all'ampiezza e all'incondizionatezza della deroga al

divieto di caccia contenuta nel primo comma della legge contestata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt.

nn. 79 e 561 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992), una delibera

legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a

seguito di rinvio governativo, ove sia considerata come "non nuova"

ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deve esser riapprovata, in

base al medesimo art. 127, a maggioranza assoluta, non già a

maggioranza semplice. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo

di precisare, il sistema previsto dall'art. 127 presuppone, da un

lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco

costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a

maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad un

legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimità

costituzionale dinnanzi a questa Corte (v., in particolare, sent. n.

154 del 1990).

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale sotto il profilo

dell'art. 127 della Costituzione assorbe la questione sollevata in

riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel

patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata nel corso della

seduta consiliare del 15 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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