Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1985

Altra decisione · depositata il 13/11/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di

Bolzano notificati il 26 giugno 1978 e 14 marzo 1979, depositati in

cancelleria il 30 giugno 1978 e il 20 marzo 1979 ed iscritti al n. 17

del registro 1978 e al n. 8 del registro 1979, nonché con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 dicembre 1984,

depositato il 2 gennaio 1985 ed iscritto al n. l del registro 1985, per

conflitti di attribuzione concernenti l'assegnazione di alloggi di

servizio dell'A.S.S.T.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

dott. Francesco Saja;

uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri il 26 giugno 1978 (reg. ric. n. 17 del 1978) la Provincia

autonoma di Bolzano esponeva di aver casualmente appreso che l'Azienda

di Stato per i servizi telefonici aveva indetto un concorso per i

propri dipendenti in servizio presso la sede locale, al fine di

assegnare sedici alloggi in un complesso di case economiche situate in

detta città.

Il bando indicava, quale requisito essenziale per la

partecipazione, la prestazione di "servizio esclusivo in loco presso

l'A.S.S.T.", riferendosi in proposito "all'art. 8 lett. b d.P.R. 20

gennaio 1973 n. 115". La Provincia sosteneva che i detti immobili

dovevano, invece, intendersi ad essa appartenenti ai sensi della norma

ult. cit., che dispone appunto il trasferimento alle due province

autonome del Trentino-Alto Adige degli "edifici destinati ad alloggi

economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli

alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla

prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche

amministrazioni ovvero che si trovino negli stessi immobili nei quali

hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni

predette".

Secondo la ricorrente tale norma escludeva dal trasferimento non

tutti gli alloggi pubblici, comunque destinati ai dipendenti occupati

nel territorio provinciale, bensì solo quelli propriamente detti "di

servizio", ossia strettamente e funzionalmente connessi alle mansioni

svolte dal dipendente, con automatica cessazione dell'assegnazione al

termine della carica. Di conseguenza sosteneva essere state invase le

proprie attribuzioni dall'Azienda dei telefoni, la quale aveva

illegittimamente disposto degli immobili.

2. - La Provincia proponeva poi un nuovo ricorso, notificato il 14

marzo 1979 (reg. ric. n. 8 del 1979) ed avente ad oggetto la

graduatoria del concorso per l'assegnazione degli alloggi medesimi

nonché l'invito ai vincitori a scegliere l'appartamento: il ricorso

aveva lo stesso contenuto di quello precedente.

3. - In entrambi i giudizi si costituiva la Presidenza del

Consiglio dei ministri, la quale osservava che, a norma dell'art. 68

del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto

1972 n. 670, le Province di Trento e Bolzano erano bensì succedute nei

beni e diritti demaniali dello Stato, ma con esclusione di quelli

"relativi a servizi di carattere nazionale".

Osservava inoltre la Presidenza del Consiglio che l'espressione

"alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla

prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche

amministrazioni", era tratta testualmente da precedenti leggi statali

ed era stata costantemente interpretata nel senso che si riferisse non

solo agli alloggi propriamente detti "di servizio", ma anche a quelli

concessi in relazione alla qualità di dipendente della pubblica

Amministrazione.

4. - La Presidenza del Consiglio dei ministri sollevava a sua volta

un conflitto di attribuzione, proponendo ricorso, notificato alla

Provincia di Bolzano il 14 dicembre 1984 (reg. ric. n. 1 del 1985),

contro il provvedimento con cui l'Istituto per l'edilizia abitativa

agevolata della Provincia aveva assegnato ad alcune famiglie tre degli

alloggi sopra detti.

Il ricorso era fondato sugli stessi argomenti svolti negli atti

difensivi ora illustrati. La ricorrente proponeva anche istanza di

sospensione ai sensi dell'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87.

La Provincia si costituiva oltre il termine di cui agli artt. 25 e

41 l. n. 87 del 1953.

5. - In data 20 settembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei

ministri ha presentato una memoria, illustrando ulteriormente gli

argomenti già svolti per sostenere la fondatezza dei suoi ricorsi. Considerato in diritto :

1. - I tre ricorsi per conflitto di attribuzione - proposti, due,

dalla Provincia autonoma di Bolzano e, uno, dallo Stato - hanno, come

è stato enunciato in narrativa, il medesimo oggetto, rivendicandosi

reciprocamente dai due enti la competenza a disporre degli alloggi di

servizio costruiti in Bolzano dall'Azienda di Stato per i servizi

telefonici: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - A fondamento della propria pretesa la Provincia invoca gli

artt. 8, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che approva il testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, in base ai quali essa ha la potestà legislativa

primaria nonché la competenza amministrativa in materia di edilizia

comunque sovvenzionata. La Provincia richiama anche l'art. 8, lett. b)

d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 che, in attuazione del citato statuto

speciale in materia di trasferimento alle due Province autonome di beni

demaniali e patrimoniali dello Stato (e della Regione), dispone il

passaggio degli alloggi economici e popolari di proprietà di

quest'ultimo.

A dire della Provincia, il trasferimento comprenderebbe anche gli

immobili in questione, in quanto non sarebbe applicabile l'eccezione,

prevista nello stesso art. 8 lett. b), riguardante gli alloggi la cui

concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di

un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni: in questa

eccezione, sempre secondo la Provincia, rientrerebbero soltanto gli

alloggi concessi intuitu ministerii ai pubblici dipendenti, ma non

anche quelli qui considerati, la cui costruzione era diretta ad evitare

al personale situazioni di disagio derivanti dalla destinazione in

città ove maggiore è la difficoltà di procurarsi abitazioni private.

Obietta la difesa dello Stato che, se pure gli immobili in

questione potessero rientrare nella previsione dell'art. 8 n. 10 Stat.

cit. - sul che esso muove qualche dubbio - è decisivo il fatto che i

medesimi rimangono di spettanza statale secondo il disposto dell'art.

68 dello stesso Statuto, che esclude le Province dalla successione nei

beni demaniali e patrimoniali dello Stato "relativi a servizi di

carattere nazionale".

Ne consegue, sempre secondo lo Stato, che gli alloggi di cui si

tratta non possono rientrare nella previsione dell'art. 8 lett. b)

delle Norme di attuazione ult. cit., essendo comunque riconducibili

all'eccezione ivi prevista e relativa alle abitazioni concesse ai

dipendenti pubblici.

3. - La pretesa della Provincia non sembra sorretta da valide

ragioni, mentre risulta fondata quella dello Stato.

Come si è detto, il cit. art. 68 dello Statuto, nell'indicare i

beni rispetto ai quali le due province autonome succedono allo Stato,

espressamente eccettua, tra l'altro, "quelli relativi... a servizi di

carattere nazionale..." tra i quali rientra certamente quello

telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da sé che la previsione

normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso

viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati.

Ciò è stato correttamente tradotto nelle citate norme di

attuazione, il cui art. 8 lett. b), come si è ora detto, esclude dal

trasferimento "gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente

condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso

pubbliche amministrazioni (statali)...".

L'assunto della Provincia, secondo cui quest'ultima disposizione si

riferisce soltanto agli alloggi concessi al dipendente intuitu

ministerii, ossia con riguardo alle singole e specifiche funzioni da

lui esercitate e con l'automatica cessazione al momento del venir meno

dalla carica (prefetti, comandanti di reparti militari, ovvero

impiegati della carriera esecutiva con funzioni di custodi) non può

essere condiviso.

Anzitutto, la formula adoperata non è nuova nella nostra

legislazione (cfr. art. 2 lett. b) e c) d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2) ed

è stata sempre e concordemente intesa dalla giurisprudenza della

Cassazione e del Consiglio di Stato nel senso che comprende tutti gli

alloggi comunque concessi ai dipendenti, alla sola condizione che essi

espletino in loco le mansioni pubbliche, alle quali sono preposti.

È da ritenere perciò che, se il legislatore del 1973 avesse

voluto formulare una diversa previsione, altra sarebbe stata

l'espressione da lui adoperata, mentre l'impiego della medesima formula

chiaramente manifesta la volontà di affermare lo stesso concetto.

E ciò aderisce pienamente alle finalità dell'amministrazione

centrale, la quale nel costruire gli alloggi del tipo in questione è

mossa dall'intento (come, in particolare, risulta espressamente per

l'Azienda dei telefoni dal preambolo della legge di autorizzazione 11

dicembre 1952 n. 2521) di evitare ai propri dipendenti le difficoltà,

influenti negativamente sul funzionamento degli uffici, di soddisfare

l'esigenza primaria dell'abitazione nelle località ove maggiore è la

crisi degli alloggi.

Pertanto, non essendo stato trasferito alla Provincia il servizio

telefonico, che, come si è già detto, è rimasto nelle attribuzioni

dello Stato, non possono non continuare ad appartenere a quest'ultimo

(ed appunto sono esclusi dal trasferimento) anche i beni preordinati al

buon andamento del servizio stesso.

In proposito, si può anche ricordare che l'art. 24 d.P.R. 22

marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione del più volte citato Statuto

speciale in materia urbanistica e di opere pubbliche) riserva allo

Stato la costruzione di alloggi per i propri dipendenti la cui

concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di

un determinato servizio: disposizione che, com'è evidente, risulta in

linea con quella già esaminata dal ricordato art. 8, lett. b), d.P.R.

n. 115 del 1973 e conferma ulteriormente l'interpretazione qui accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli

alloggi costruiti nel territorio della Provincia di Bolzano

dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri

dipendenti che prestano servizio in loco;

2) annulla per l'effetto la deliberazione 1 ottobre 1984 con cui il

Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa

agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi

suddetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari