Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificati il 18 febbraio 1977, il 12 agosto 1977, il 24

ottobre 1977, il 23 marzo 1978 (n. 2 confl.), il 27 maggio 1978, il 19

febbraio 1979, il 7 giugno 1979, il 28 giugno 1979, il 20 dicembre

1979, il 29 luglio 1980 (n. 2 confl.), l'11 ottobre 1980 e il 15

gennaio 1981, depositati in cancelleria il 2 marzo 1977, il 27 agosto

1977, il 7 novembre 1977, il 3 aprile 1978, il 4 aprile 1978, il 15

giugno 1978, il 3 marzo 1979, l'8 giugno 1979, il 10 luglio 1979, il 9

gennaio 1980, il 4 agosto 1980, il 5 agosto 1980, il 28 ottobre 1980 e

il 27 gennaio 1981, ed iscritti ai nn. 5, 18 e 20 del registro 1977;

nn. 10, 11 e 15 del registro 1978; nn. 6, 17 e 19 del registro 1979;

nn. 2, 21, 22 e 31 del registro 1980; n. 3 del registro 1981, per

conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti dei Presidenti

delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Lombardia e della

Provincia autonoma di Bolzano, concernenti varianti a piani regolatori.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia,

Veneto, Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

dott. Francesco Saja;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri e gli avvocati Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano, Giulio Cevolotto per la Regione Veneto e Umberto

Pototschnig per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto n. 02031/Pres. 207 del 30 novembre 1976 il

Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia approvava

il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione del Comune di

Trasaghis, nel quale un'area edificata, appartenente al patrimonio

indisponibile dell'Amministrazione militare dello Stato, veniva

destinata a "zona di rispetto stradale e cimiteriale, inedificabile".

Contro il decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri

sollevava un conflitto di attribuzione, chiedendone l'annullamento con

ricorso notificato il 18 febbraio 1977 (reg. ric. n. 5 del 1977).

Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava di proporre una

questione non già attinente all'opportunità del vincolo di

destinazione urbanistica bensì relativa all'individuazione

dell'autorità competente a disporre in materia: questione, dunque,

appartenente alla giurisdizione costituzionale e non a quella

amministrativa.

Nel merito la ricorrente sosteneva che la sottrazione di beni del

demanio e del patrimonio indisponibile statale alla loro destinazione

doveva avvenire nei modi stabiliti dalla legge (artt. 828 e 829 cod.

civ.), e quindi non certo con atto unilaterale delle regioni.

2. - Con successivi ricorsi di analogo contenuto la Presidenza del

Consiglio dei ministri impugnava i seguenti atti:

- decreto n. 01163 del 17 maggio 1977, con cui il Presidente della

Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una variante

al piano regolatore generale del Comune di Tarvisio, statuente la

destinazione a "zona stradale" dell'area occupata da alcuni alloggi

militari (ricorso notificato il 12 agosto 1977, reg. ric. n. 18 del

1977);

- deliberazione n. 1221 del 23 marzo 1977 (in B.U. n. 27 del 27

giugno 1977) con cui la Giunta regionale del Veneto aveva approvato una

variante al piano regolatore generale del Comune di Venezia, che

destinava a verde pubblico alcuni beni del demanio marittimo (ricorso

notif. il 24 ottobre 1977, reg. ric. n. 20 del 1977);

- deliberazione n. 3356 del 26 luglio 1976 (in B.U. n. 4 del 23

gennaio 1978), con cui la suddetta Giunta aveva approvato una variante

del piano regolatore generale di Venezia, che destinava a verde

pubblico alcuni beni del demanio ferroviario (ricorso notif. il 23

marzo 1978, reg. ric. n. 10 del 1978);

- deliberazione n. 5109 del 15 novembre 1977 (in B.U. n. 4 del 23

gennaio 1978), con cui la suddetta Giunta aveva approvato una variante

del piano regolatore generale di Venezia, che destinava a verde

pubblico ed a parcheggio automobilistico alcune aree del demanio

marittimo, prevedendo anche la demolizione di alcuni immobili demaniali

e la costruzione di edifici pregiudicanti la manutenzione delle difese

a mare (ricorso notif. il 23 marzo 1978, reg. ric. n. 11 del 1978);

- decreto n. 2619 del 31 ottobre 1977 (in B.U. n. 86 del 29 marzo

1978), con cui il Presidente della Giunta regionale della Puglia aveva

approvato il piano particolareggiato per il restauro della città

vecchia di Taranto, piano che destinava ad attrezzature pubbliche di

interesse generale e ad autosilos alcuni beni del demanio e del

patrimonio indisponibile statale (ricorso notif. il 27 maggio 1978,

reg. ric. n. 15 del 1978);

- deliberazione n. 7162 del 23 ottobre 1978 (in B.U. n. 67 del 27

dicembre 1978), con cui la Giunta provinciale di Bolzano aveva

approvato una variante al piano urbanistico del Comune di Campo di

Trens, statuente la destinazione di una area del demanio ferroviario a

zona agricola e ad insediamenti produttivi di interesse provinciale. La

ricorrente osservava che la potestà amministrativa della Provincia

autonoma di Bolzano, stabilita dall'art. 16 dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige in correlazione con la potestà legislativa

attribuita dal precedente art. 8 n. 5, non escludeva il potere dello

Stato di decidere autonomamente la destinazione dei propri beni

demaniali (ricorso notif. il 19 febbraio 1979, reg. ric. n. 6 del

1979);

- deliberazione n. 2931 del 13 giugno 1978 (in B.U. n. 18 del 17

aprile 1979) con cui la Giunta regionale del Veneto aveva approvato il

piano particolareggiato del Comune di Venezia - zona Santa Marta, che

mutava la destinazione di alcune aree del demanio ferroviario (ricorso

notif. il 7 giugno 1979, reg. ric. n. 17 del 1979);

- deliberazione n. 1711 del 12 marzo 1979 (in B.U. n. 22 del 12

maggio 1979), con cui la Giunta provinciale di Bolzano aveva approvato

una variante al piano urbanistico del Comune di Sluderno, che destinava

a parcheggio pubblico un'area del demanio ferroviario (ricorso Min. dei

trasporti notif. il 28 giugno 1979, reg. ric. n. 19 del 1979);

- deliberazione n. 6100 del 21 settembre 1979 (in B.U. n. 53 del

23 ottobre 1979), con cui la suddetta Giunta provinciale aveva

approvato una variante al piano urbanistico del Comune di San Candido,

che destinava un'area del demanio militare a "zona per attrezzature

collettive" (ricorso notif. il 20 dicembre 1979, reg. ric. n. 2 del

1980);

- deliberazione n. 2726 del 12 maggio 1980 (in B.U. n. 29 del 30

maggio 1980), con cui la suddetta Giunta provinciale aveva approvato il

"piano urbanistico rielaborato" del Comune di Bolzano, che mutava la

destinazione di un'area del demanio militare (ricorso notif. il 29

luglio 1980, reg. ric. n. 21 del 1980); nonché di diversi beni del

demanio e del patrimonio ferroviario (ricorso notif. il 29 luglio 1980

reg. ric. n. 22 del 1980);

- deliberazione n. 29471 del 26 febbraio 1980 (in B.U. n. 22 del

28 maggio 1980) con cui la Giunta regionale della Lombardia aveva

approvato una variante del piano regolatore generale del Comune di

Milano che mutava la destinazione di alcuni beni del demanio e del

patrimonio ferroviario, ovvero imponeva su di essi vincoli

incompatibili con la loro attuale destinazione (ricorso notif. l'11

ottobre 1980, reg. ric. n. 31 del 1980);

- deliberazione n. 6324 del 17 ottobre 1980 (in B.U. n. 57 del 18

novembre 1980), con cui la Giunta provinciale di Bolzano aveva

approvato una variante del piano urbanistico del Comune di Bressanone,

che destinava un'area del demanio militare ad attrezzature sportive e

verde pubblico (ricorso notif. il 15 gennaio 1981, reg. ric. n. 3 del

1981).

3. - Si costituivano i rappresentanti delle Regioni interessate e

della Provincia autonoma di Bolzano.

Risultavano fuori termine, ossia effettuati dopo venti giorni dalla

notifica del ricorso (artt. 41 e 25 l. n. 87 del 1953), gli atti di

costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 18/1977) e Veneto

(n. 20/1977, 10 e 11/1978), nonché della Provincia di Bolzano (n. 2,

21 e 22/1980).

4. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella causa n. 5 del 1977,

contestava l'ammissibilità dei ricorsi, riferiti, a suo dire, alla

legislazione ordinaria sui beni pubblici statali e non riguardanti

perciò alcuna norma della Costituzione ovvero integrativa di

quest'ultima.

Per di più il piano regolatore doveva ritenersi, in quanto mero

programma, privo di efficacia idonea alla lesione immediata di

qualsiasi posizione giuridica soggettiva.

Nel merito la Regione osservava che il piano stesso doveva

riguardare l'intero territorio comunale (art. 7 l. n. 1150 del 1942,

modif. dall'art. 1 l. n. 1187 del 1968), e quindi anche le aree

demaniali, soggette al potere di pianificazione degli enti locali per

espresso disposto dell'art. 31 l. n. 1150 del 1942.

A questi argomenti aderiva sostanzialmente la Regione Veneto,

costituitasi nella causa n. 17 del 1979.

La Provincia di Bolzano (cause n. 6 e 19 del 1979, 3 del 1981)

escludeva anch'essa l'ammissibilità dei ricorsi, sostenendo anzitutto

che lo Stato attraverso di essi esercitava una semplice vindicatio rei

e aggiungendo che le questioni sollevate concernevano non già

l'astratta sussistenza della propria potestà amministrativa nella

materia urbanistica, bensì il modo del suo esercizio: esse

appartenevano quindi alla giurisdizione amministrativa.

La Provincia deduceva ancora che oggetto delle impugnazioni dello

Stato erano semplici provvedimenti comunali, ossia gli strumenti di

pianificazione urbanistica rispetto ai quali l'intervento delle

autorità regionali o provinciali aveva una mera funzione di controllo:

essi pertanto non erano idonei a dar luogo ai conflitti di attribuzione

previsti dall'art. 134 Cost.

Che poi nelle proprie potestà amministrative, aggiungeva la

resistente, rientrasse il controllo di tutta la pianificazione

provinciale, risultava dal d.P.G.P. 23 giugno 1970 n. 20 e succ. mod.,

emanato nell'esercizio della potestà legislativa primaria.

Nella causa n. 17 del 1979 si costituiva anche il Comune di

Venezia.

5. - In data 24 giugno 1985 il Ministero dei trasporti depositava

un atto di rinuncia al ricorso n. 19 del 1979, accettato l'8 luglio

successivo dalla controparte.

6. - In prossimità dell'udienza le parti hanno presentato alcune

memorie.

La Regione Friuli-Venezia Giulia (causa n. 5 del 1977) sostiene la

legittimità costituzionale delle previsioni urbanistiche del Comune di

Trasaghis. Infatti nel momento di formazione degli strumenti

urbanistici, contenenti norme meramente indicative, non sarebbe

possibile, per le ragioni già dette nell'atto di costituzione, alcun

conflitto attuale e concreto tra autorità statali e poteri locali,

onde risulterebbe inutile, inopportuna ed inattuabile un'intesa.

La Provincia di Bolzano, nella causa n. 6 del 1979, insiste sulla

già dedotta inammissibilità dei ricorsi, non concernenti - a suo dire

- conflitti di attribuzione.

Nel merito la Provincia esclude essere, di regola, necessaria

un'intesa con lo Stato nella formazione dei piani regolatori comunali.

Nella causa n. 3 del 1981, essa afferma infine che l'art. 81

d.P.R. n. 616 del 1977, applicabile estensivamente anche nelle regioni

a statuto speciale, prevede una competenza esclusiva dello Stato solo

per quanto riguarda la realizzazione di opere di difesa nazionale e non

concerne dunque la fattispecie per cui è causa, in cui si tratta di un

immobile non destinabile ad un diretto impiego bellico e comunque

inutilizzato e perciò appartenente ormai al patrimonio disponibile

dello Stato. Considerato in diritto :

1. - I quattordici ricorsi per conflitto di attribuzione promossi

dallo Stato contro le Regioni Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia

Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano hanno fondamentalmente il

medesimo oggetto, poiché riguardano la competenza dello Stato ovvero

delle Regioni e delle Province autonome nella formazione degli

strumenti urbanistici, quanto al mutamento di destinazione dei beni

pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili). I relativi

giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Dei ricorsi suindicati va anzitutto dichiarato inammissibile

quello proposto contro la Regione Lombardia (reg. ric. n. 31 del 1980)

e concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 29471 del 26

febbraio 1980, con cui è stata approvata una variante al piano

regolatore di Milano.

Infatti il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino

ufficiale della Regione n. 22 del 28 maggio 1980, data dalla quale, in

base all'art. 39, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, ha inizio il

decorso del termine perentorio di sessanta giorni, mentre il conflitto

è stato nella specie proposto con atto dell'11 ottobre 1980 e pertanto

oltre il termine suddetto.

3. - Deve poi essere dichiarato estinto il giudizio relativo al

ricorso n. 19 del 1979, proposto contro la Provincia autonoma di

Bolzano, in quanto lo Stato vi ha rinunziato con atto del 24 giugno

1985 ed è intervenuta l'accettazione della controparte in data 8

luglio successivo.

4. - Si rileva ancora che in alcuni giudizi la costituzione delle

Regioni e della Provincia di Bolzano è avvenuta oltre il termine di

venti giorni fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 cit. l.

11 marzo 1953 n. 87, termine che ha carattere perentorio, come questa

Corte ha costantemente ribadito; si tratta dei giudizi relativi ai

ricorsi n. 18/1977 contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, nn.

20/1977, 10 e 11/1978 contro la Regione Veneto e nn. 2, 21 e 22/1980

contro la Provincia di Bolzano. Pertanto la Corte non può esaminare

gli scritti difensivi delle parti resistenti, relativi ai suindicati

giudizi, ma deve tener conto soltanto di quelli presentati nei

procedimenti in cui la costituzione è avvenuta tempestivamente, ossia

in quelli concernenti i ricorsi n. 5/1977 contro la Regione

Friuli-Venezia Giulia, n. 17/1979 contro la Regione Veneto e nn.

6/1979 e 3/1981 contro la Provincia di Bolzano (la Regione Puglia non

si è costituita).

Va, infine, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio

del Comune di Venezia (cui era stato notificato il ricorso n. 17/1979)

per un duplice ordine di ragioni: sia perché essa è avvenuta al di

là del richiamato termine di venti giorni, sia perché, com'è noto,

non è consentito l'intervento dei comuni nei conflitti tra Stato e

Regioni (o Province autonome), essendo il contraddittorio limitato ai

soggetti espressamente legittimati dagli artt. 134 Cost., 20 e 39 l. n.

87 del 1953 a promuovere il conflitto ovvero a resistervi (cfr. ord. 23

aprile 1975, 3 giugno 1976, 25 febbraio 1977).

5. - Ciò posto, rileva la Corte che con i ricorsi in esame lo

Stato, secondo quanto inequivocabilmente si evince dal loro contenuto,

si duole che le Regioni e la Provincia autonoma suddetta abbiano

approvato strumenti urbanistici comunali, attraverso i quali è stata

mutata la destinazione di beni pubblici statali senza il concorso della

sua volontà.

Le Regioni e la Provincia resistenti contestano l'ammissibilità

dei ricorsi predetti con varie eccezioni, che non sembrano però

fondate.

Inaccettabile, anzitutto, è l'assunto della Provincia, che si

traduce peraltro in una mera affermazione, secondo cui lo Stato

eserciterebbe una rei vindicatio, inidonea a formare oggetto di un

giudizio per conflitto di attribuzione, essendo per contro in

discussione, come è stato già accennato, il potere dello Stato

medesimo in ordine alla destinazione dei suoi beni pubblici.

Non regge poi l'altra deduzione della Provincia, secondo cui i

ricorsi riguarderebbero non questioni di competenza, ma, eventualmente,

un esercizio non corretto del potere ad essa spettante, che si

risolverebbe in un vizio deducibile soltanto davanti al giudice

amministrativo. È vero, infatti, che, come sarà chiarito in

prosieguo, il potere reclamato dallo Stato in subiecta materia non è

assoluto ed esclusivo ma va coordinato con quello appartenente in

materia urbanistica agli enti di governo locale (regione, o provincia

autonoma, e comune): ciò però non esclude la configurabilità del

conflitto di attribuzione, il quale è ammissibile non soltanto se

ricorra invasione di competenza ma anche quando, come nella specie,

l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralità di enti e,

per contro, uno di essi provveda autonomamente, senza tener conto della

potestà altrui (da ultimo cfr. sent. n. 206 del 1985).

È stato inoltre eccepito che i ricorsi non concernono una norma di

grado costituzionale o strettamente integrativa, bensì la disciplina

ordinaria di beni pubblici statali. In contrario, va però osservato

che le impugnazioni si riferiscono all'art. 117 Cost. e alle

correlative norme degli statuti speciali delle Regioni Friuli-Venezia

Giulia e Trentino-Alto Adige (artt. 4 n. 12 e 8 stat. Friuli-Venezia

Giulia, 8 n. 5 e 16 stat. Trentino-Alto Adige) nella parte in cui esse

trasferiscono alle regioni e alle province autonome la materia

dell'urbanistica: appunto sulle dette norme costituzionali si fondano

le resistenti per affermare il loro potere di comprendere negli

strumenti urbanistici i beni dello Stato, prevedendo per essi nuove e

diverse funzioni.

Occorre pertanto stabilire se detta attribuzione della materia di

cui si tratta escluda ogni potestà dello Stato in ordine alla

destinazione dei propri immobili, sicché i suddetti soggetti di

governo locale possano operarne da soli il mutamento, ovvero se essa

determini in subiecta materia un concorso di poteri, onde ogni

determinazione locale resti pur sempre condizionata dall'intervento

della volontà statale.

6. - Deduce ancora la Provincia, al fine di sostenere

l'inammissibilità dei ricorsi, che essi investono atti di sola

approvazione ossia, a suo dire, meri atti di controllo, mentre gli

effetti di cui lo Stato si duole debbono essere imputati ai

provvedimenti comunali con cui è adottato lo strumento urbanistico:

provvedimenti che non possono formare oggetto di un giudizio per

regolamento di competenza perché non promanano da uno dei soggetti del

conflitto.

Rileva però in contrario la Corte che l'intervento delle Regioni o

delle Province autonome in materia di piani regolatori e programmi di

fabbricazione non ha soltanto una efficacia di controllo, ma si

inserisce, quale elemento costitutivo, in una fattispecie a formazione

progressiva, potendosi con esso apportare modificazioni, variazioni,

soppressioni e aggiunte alle previsioni formulate dal Comune.

È vero che sin dal momento dell'adozione da parte degli organi

comunali lo strumento urbanistico produce alcuni effetti prodromici,

sia pur limitati, i quali trovano la loro giustificazione nell'esigenza

che medio tempore non sia pregiudicata l'attuazione di esso. Tale

efficacia anticipata non rileva però sulla serie procedimentale di

formazione del medesimo, serie che dà vita ad un atto complesso

riferibile non soltanto agli enti minori (comuni) ma anche a quelli

(regioni, province autonome) che provvedono all'approvazione.

Si ripete qui pertanto, pur nella diversità del caso concreto, la

medesima situazione già oggetto della sent. n. 175 del 1976, con cui

questa Corte ha ritenuto ammissibile (ed anche fondato) il ricorso per

conflitto di attribuzione da parte dello Stato contro la Regione Lazio:

questa, senza alcuna intesa con il competente organo statale, aveva

approvato il piano regolatore del Comune di Latina, comprendente anche

il parco del Circeo, sebbene la materia dei parchi nazionali non fosse

stata trasferita alle Regioni, ma fosse rimasta di competenza statale.

7. - Osserva ancora la Corte che vanamente, a sostegno della

dedotta inammissibilità, la Provincia di Bolzano invoca la propria

legislazione locale, la quale non può avere alcun rilievo, una volta

che, come sopra è stato chiarito, il giudizio concerne una norma

costituzionale attributiva di competenza. La legislazione predetta,

invero, ha la funzione di disciplinare la materia trasferita, ma non è

certo idonea ad operare essa stessa un trasferimento.

Né, infine, può trovare accoglimento l'eccezione proposta dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia (e fatta propria dalla Regione Veneto)

secondo cui il proposto conflitto è inammissibile, in quanto, a suo

dire, il piano regolatore è privo di una sua forza cogente e

costituisce un mero programma, inidoneo a produrre lesione di posizioni

giuridiche.

Invero, anche se così fosse, l'atto sarebbe tuttavia capace di dar

luogo a conflitto, in quanto integrerebbe pur sempre una manifestazione

di volontà diretta all'affermazione di una competenza in contrasto

(vero o presunto) con quella di altro ente, il che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente per la configurabilità

di una controversia da decidere in sede di giudizio costituzionale.

Peraltro, il piano regolatore, una volta approvato, ha una propria

efficacia immediata ed è autonomamente impugnabile per vizi ad esso

riferibili, i quali non possono più essere fatti valere contro lo

strumento di attuazione (piano particolareggiato), soggetto ad

impugnazione soltanto per quanto di nuovo e peculiare sia in esso

contenuto.

9. - Nel merito, osserva la Corte che la questione generale e

comune a tutti i ricorsi concerne l'ambito di attribuzioni da

riconoscere alle Regioni e alle Province autonome nella materia

dell'urbanistica, secondo le previsioni della Costituzione e delle già

citate norme degli statuti speciali.

Precisamente si tratta di stabilire, agli effetti del presente

giudizio, se il potere appartenente alle Regioni resistenti e alla

Provincia di Bolzano sia pieno ed esclusivo, onde solo ad esse competa

di approvare gli strumenti urbanistici, quando questi ultimi, come

nella fattispecie in esame, non solo comprendano i beni pubblici

statali (il che è necessario, dovendo il piano regolatore comprendere

l'intero territorio comunale: art. 7 l. 17 agosto 1942 n. 1150, modif.

dall'art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187), ma contengano altresì

previsioni di destinazioni diverse da quelle attuali, senza l'adesione

dello Stato, pur sempre titolare della proprietà (pubblica)

istituzionalmente preordinata alla cura di interessi generali da

soddisfare con i beni medesimi.

La questione, così posta, va risolta in senso favorevole allo

Stato.

Già, in linea di principio, questa Corte ha avuto modo di rilevare

che le attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni e delle

due Province autonome non escludono senz'altro, nelle singole materie,

la consistenza di alcuni poteri statali, con la relativa necessità di

coordinamento, quando si tratti della tutela di esigenze che esorbitino

dall'ambito regionale e non possano quindi non continuare a permanere

nella sfera dello Stato: le Regioni, invero, com'è ius receptum, sono

enti esponenziali di interessi locali e quindi non possono incidere su

posizioni giuridiche che fanno capo all'intera collettività nazionale.

In particolare poi la Corte, dopo aver precisato, in armonia con

l'art. 80 d.P.R. n. 616/1977, che l'urbanistica comprende tutto quanto

concerne l'uso dell'intero territorio ai fini della localizzazione e

tipizzazione degli insediamenti, con le relative infrastrutture (sent.

n. 239/1982), ha avvertito che la competenza regionale subisce varie

restrizioni, tra cui, ad esempio, quelle relative alla costruzione di

opere pubbliche di interesse nazionale, sempre appartenenti alla

competenza centrale.

Analoga restrizione, per l'eadem ratio, non può non verificarsi

per i beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili),

il cui uso, secondo la loro natura e finalità, attiene ai compiti

dello Stato ed è inteso alla soddisfazione, con modalità varie, di

interessi riferibili a tutta la comunità nazionale (si può invero

distinguere, com'è noto, tra un uso indiretto, per il demanio e

patrimonio militare, le strade ferrate, gli aeroporti, e un uso

diretto, per il demanio marittimo, idrico, stradale, ecc.).

10. - Giova in proposito ricordare come già nella vigenza della

legge 17 agosto 1942 n. 1150, il cui art. 10 attribuiva agli organi

statali il potere (ora trasferito alle regioni) di approvazione del

piano regolatore generale, il controllo di conformità alle previsioni

urbanistiche delle opere da eseguire su terreni demaniali (art. 31,

modif. dall'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765) spettava al Ministero dei

lavori pubblici d'intesa con le amministrazioni interessate: sistema

confermato testualmente dall'art. 9, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977

n. 10.

E può anche ricordarsi che l'art. 3 l. 24 dicembre 1976 n. 898

affida, in materia di servitù militari, ad atti bilaterali

l'armonizzazione tra i piani territoriali delle regioni o delle

Province autonome e le esigenze dell'Amministrazione centrale della

difesa.

Sulla linea di continuità di dette norme, va affermato che ogni

qual volta concorra - come nella fattispecie in esame - una

molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e

tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve

provvedersi attraverso l'istituto, tipico e generale del diritto

pubblico, rappresentato dall'intesa.

In proposito l'affermazione della Provincia di Bolzano, secondo cui

l'intesa sarebbe possibile soltanto nel caso specifico previsto

dall'art. 81, secondo comma, d.P.R. 616/1977, non sembra alla Corte

puntuale. La norma ora citata si riferisce invero ad una fattispecie

particolare, che non esclude certo l'impiego dell'istituto (il quale,

come s'è detto, è di portata generale) tutte le volte che esso

costituisce strumento idoneo a realizzare la sua funzione ora detta.

Tutto ciò conferma la già preannunciata conclusione, secondo cui

non spetta alle Regioni ed alle Province autonome approvare gli

strumenti urbanistici senza che, nelle parti in cui essi prevedono il

mutamento di destinazione degli immobili pubblici appartenenti allo

Stato, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi

centrali.

In definitiva vanno quindi accolti tutti i ricorsi che hanno per

oggetto esclusivamente la questione ora esaminata, mentre la Corte deve

ancora soffermarsi brevemente sulle impugnazioni con cui sono state

mosse alcune eccezioni particolari.

11. - Si tratta anzitutto del ricorso n. 6/1979, relativo al piano

urbanistico del Comune di Campo di Trens, approvato dalla Provincia di

Bolzano. Al riguardo osserva la Corte che, in accoglimento

dell'eccezione sollevata dalla resistente, può ritenersi - sulla base

degli atti ed anche in mancanza di specifica contestazione - che non vi

sia stata lesione della competenza statale poiché una parte della zona

in questione (quella sud) appartiene al patrimonio disponibile dello

Stato, e non è perciò soggetta ai principi di diritto pubblico ora

detti, mentre per l'altra parte (quella nord) risulta già intervenuta

l'intesa tra Stato e Comune.

Non può invece essere accolta l'eccezione della Provincia (ricorso

n. 3/1981) relativa al Comune di Bressanone in quanto l'immobile di cui

trattasi, un poligono di tiro, costituisce pertinenza delle opere di

difesa nazionale e quindi rientra nella previsione dell'art. 822 cod.

civ. Peraltro, se pure in ipotesi potesse accettarsi l'affermazione

della resistente Provincia, il bene rientrerebbe pur sempre - come la

stessa in fondo riconosce - nella categoria dei beni patrimoniali

indisponibili (ovviamente un temporaneo non uso sarebbe privo di

rilevanza, dato che i beni del patrimonio indisponibile non possono

essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle

leggi che li riguardano, come espressamente stabilisce l'art. 828,

secondo comma, cod. civ.) e quindi rimarrebbero immutati i termini

della questione, la quale concerne egualmente i beni demaniali e quelli

patrimoniali indisponibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dallo Stato con atto 11 ottobre 1980 contro la Regione

Lombardia, e relativo alla deliberazione della Giunta regionale 26

febbraio 1980 n. 29471, di approvazione con varianti del piano

regolatore generale del Comune di Milano (reg. ric. n. 31/1980);

2) dichiara estinto per avvenuta rinuncia il giudizio relativo al

ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 28

giugno 1979 contro la Provincia di Bolzano e relativo alla

deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo 1979 n. 1711, di

approvazione con variante del piano urbanistico del Comune di Sluderno

(reg. ric. n. 19/1979);

3) dichiara che non spetta alle Regioni Friuli-Venezia Giulia,

Veneto e Puglia nonché alla Provincia autonoma di Bolzano di approvare

gli strumenti urbanistici dei Comuni di Trasaghis, Tarvisio, Venezia,

Taranto, San Candido, Bolzano e Bressanone, nelle parti in cui essi

prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali

(demaniali e patrimoniali indisponibili) senza che sia previamente

intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato (reg. ric. n.

5, 18, 20/1977; 10, 11, 15/1978; 17/1979; 2, 21, 22/1980; 3/1981); in

conseguenza annulla, nelle parti predette, le deliberazioni della

Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 novembre 1976 n.

02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977 n. 01163; della Giunta della Regione

Veneto 23 marzo 1977 n. 1221, 26 luglio 1976 n. 3356, 15 novembre 1977

n. 5109 e 13 giugno 1978 n. 2931; della Giunta della Regione Puglia 31

ottobre 1977 n. 2619, nonché della Giunta provinciale di Bolzano 21

settembre 1979 n. 6100, 12 maggio 1980 n. 2726 e 17 ottobre 1980 n.

6324;

4) rigetta il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto

dallo Stato con atto 19 febbraio 1979 contro la Provincia di Bolzano in

ordine alla deliberazione del 23 ottobre 1978, con cui la Giunta

provinciale ha approvato con variante il piano urbanistico del Comune

di Campo di Trens (reg. ric. n. 6/1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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