Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in

merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il

territorio del Monte Bianco), promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 13 novembre 1996, depositato in

cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 44 del registro

ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e

l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per contrasto con

l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 2 dello statuto speciale,

la legge regionale della Valle d'Aosta (Disposizioni in merito al

transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del

Monte Bianco), riapprovata dal Consiglio della Valle, a maggioranza

assoluta dei componenti, nella seduta del 24 ottobre 1996.

Secondo la difesa erariale tale legge, nell'istituire una tassa di

circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali in

entrata ed in uscita dal traforo del Monte Bianco, violerebbe il

limite del diritto internazionale, poiché l'uso del traforo è

regolato da convenzioni stipulate tra il Governo italiano e quello

francese, con la conseguenza che la predetta tassa viene ad

interferire in un campo già regolato da disciplina statale.

Oltre a ciò la legge impugnata si porrebbe in contrasto con la

direttiva CEE 93/89, perché introduce, con carattere di durevolezza

e continuità, un diritto d'utenza su di un tratto di strada già

gravato da pedaggio.

Nel ricorso, inoltre, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che la

legge in questione va oltre la competenza fissata dallo statuto

speciale della Valle d'Aosta in materia di strade, poiché nel caso

non si tratta di strada di interesse regionale, bensì di una strada

ad evidente rilevanza statale.

La medesima legge, poi, troverebbe un limite anche nel diritto

privato, in quanto crea un obbligo di esazione a carico delle

società (private) che gestiscono il traforo del Monte Bianco.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la Regione Valle d'Aosta, chiedendo che la questione venga

dichiarata non fondata.

Rileva innanzitutto la Regione che la tassa in contestazione,

relativa ai mezzi commerciali le cui immissioni non rispondono ai

limiti contro l'inquinamento, è stata disposta nel pieno rispetto

degli artt. 2 e 12 dello statuto speciale e dell'art. 1 della legge

26 novembre 1981, n. 690, che regola la competenza finanziaria della

Valle d'Aosta. Osserva inoltre che l'istituzione di una simile

tassa, da considerarsi a tutti gli effetti come una eco-tassa

finalizzata alla protezione dell'ambiente, non incide sulla

determinazione della politica estera, né si pone in contrasto con la

direttiva comunitaria indicata dall'Avvocatura. Infatti, se da un

lato la Corte di giustizia della CEE, con sentenza 19 maggio 1992, ha

affermato che la protezione dell'ambiente è uno degli obiettivi

fondamentali della comunità, dall'altro va detto che la direttiva

indicata nel ricorso non impedisce (art. 10, lett. c)) ai singoli

Stati di istituire appositi tributi finalizzati a combattere

particolari situazioni di traffico circoscritte a determinati luoghi;

e la tassa, che non fa alcuna discriminazione tra vettori italiani e

vettori stranieri, ha l'effetto di scoraggiare il transito degli

automezzi che inquinano l'ambiente.

Quanto alle presunte lesioni degli artt. 7 e 9 della direttiva, la

parte resistente osserva che il divieto di cumulo dei pedaggi per uno

stesso tratto stradale non vale per le gallerie ed i valichi di

montagna, e che l'obbligo di preventiva consultazione della

Commissione CEE non può applicarsi al caso di specie, in cui la

normativa regionale si è pienamente adattata a quella comunitaria.

Rileva infine la Regione che, alla luce della recente sentenza n.

264 del 1996 di questa Corte, è scorretto ogni richiamo all'art.

120 Cost., poiché il giudice delle leggi ha in quell'occasione

dichiarato non fondata un'analoga questione sollevata in relazione ad

altra legge della Valle d'Aosta istitutiva di una tassa di

circolazione.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, la difesa erariale ha rilevato che è improprio il

richiamo alla sentenza n. 264 del 1996 di questa Corte, giacché in

quell'occasione si discuteva di una tassa relativa a strade di

competenza comunale e regionale. E del resto nel ricorso stesso non

c'è alcun richiamo all'art. 120 Cost..

Oltre a ciò, l'Avvocatura dello Stato ha osservato che è del

tutto evidente il contrasto tra la legge impugnata e l'art. 10 della

direttiva 93/89 CEE, poiché tale norma consente soltanto agli Stati

membri (e non alle Regioni, dunque) di istituire tributi volti a

combattere particolari situazioni di congestione stradale per luoghi

e tempi limitati.

4. - Anche la regione Valle d'Aosta ha depositato, ma fuori

termine, una memoria a sostegno delle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede a questa

Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto

con l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 2 dello statuto

speciale della Valle d'Aosta, della legge regionale (recante

"Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati

attraverso il territorio del Monte Bianco"), riapprovata dal

Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei componenti, nella

seduta del 24 ottobre 1996.

La predetta legge, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con

gli indicati parametri per i seguenti motivi:

a) per violazione dei limiti statutari in materia di strade,

poiché il traforo del Monte Bianco non può ritenersi strada di

interesse regionale;

b) per violazione della direttiva CEE 25 ottobre 1993, n. 89,

perché la tassa va a gravare su di un tratto di strada già soggetto

a pedaggio, per di più con carattere di durevolezza e continuità

(artt. 7, 9 e 10 della direttiva);

c) per violazione del limite del diritto internazionale, poiché

la gestione ed il funzionamento del traforo sono regolati da

convenzioni tra l'Italia e la Francia;

d) per violazione del limite del diritto privato, perché la

tassa crea un obbligo di esazione a carico delle società (private)

che gestiscono il traforo.

2. - La questione di legittimità costituzionale posta all'esame

della Corte coinvolge numerosi profili; ma il suo fulcro investe la

disciplina delle strade, sicché è alla stregua della competenza

regionale in tale materia che occorre anzitutto verificare

l'eventuale violazione degli indicati parametri.

Dal testo complessivo della legge, d'altronde, risulta in modo

evidente il collegamento tra l'esazione della tassa e la circolazione

di alcuni tipi di autoveicoli su determinati tratti stradali. L'art.

1 della legge, infatti, prende le mosse dalla competenza della

Regione "in materia di strade", ed i successivi artt. 2 e 3

specificano chiaramente che il pagamento della tassa si riferisce al

traffico di autotreni "provenienti o diretti all'estero tramite il

traforo del Monte Bianco". Che l'attraversamento di quest'ultimo,

nonostante i contrari rilievi della difesa della Regione, abbia un

ruolo fondamentale è confermato dal comma 2 dell'art. 3, ove si

afferma espressamente che il pagamento del tributo "è effettuato al

traforo", e dal comma 3 dello stesso articolo, secondo cui le

modalità di riscossione sono definite "sentite le società che

gestiscono il traforo del Monte Bianco".

3. - Così precisata la parte fondamentale dell'impugnativa, il

ricorso risulta fondato.

L'art. 2, lett. f) dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, afferma

che la Regione ha competenza in materia di "strade e lavori pubblici

di interesse regionale", con ciò implicitamente riconoscendo che

tale competenza viene meno ove si tratti di una strada di interesse

nazionale o internazionale. È pacifico, d'altra parte, che la

potestà normativa regionale, sia essa primaria, concorrente o

semplicemente attuativa, incontra il primo ed essenziale limite

costituito dal proprio territorio, nel senso che la Regione

chiaramente non può legiferare con effetti che vanno al di là di

tale ambito.

Nel caso specifico appare di immediata evidenza, come già detto,

che la tassa istituita con la legge in questione, pur essendo

motivata soprattutto da esigenze ecologiche conseguenti

all'attraversamento di una parte del territorio valdostano, ha un

nesso inscindibile con il transito degli autotreni attraverso il

traforo del Monte Bianco, la cui natura non è ovviamente quella di

una strada di interesse regionale. Inoltre il traforo, sia per il

fatto di costituire un passaggio di confine tra l'Italia e la

Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i

due Paesi, fa parte di una strada che assume una rilevanza

oggettivamente internazionale.

4. - Da questa situazione consegue che il ricorso del Governo si

palesa fondato sotto entrambi i profili ora richiamati. In primo

luogo, invero, la legge in esame oltrepassa i limiti fissati dallo

statuto alla competenza in materia di strade. Tale materia va intesa

non solo con riguardo alle strade nella loro materialità, ma anche

in connessione con il problema più generale del traffico e della

viabilità. E la violazione delle indicate norme-parametro è

ravvisabile per l'incidenza della legge regionale sul regime di

afflusso dei veicoli verso un passaggio di interesse italo-francese.

In realtà, essendo il transito e l'amministrazione del traforo del

Monte Bianco materia di accordi tra l'Italia e la Francia, non può

una singola Regione intervenire con una propria legge in un campo

riservato alla competenza statale ed alla particolare disciplina

oggetto di convenzione internazionale. Come rileva la difesa

erariale, questa materia è stata regolata da tre convenzioni tra

l'Italia e la Francia: la convenzione stipulata a Parigi il 14 marzo

1953 e ratificata con legge 1 agosto 1954, n. 846, l'accordo

aggiuntivo alla convenzione, concluso a Roma il 25 marzo 1965,

ratificato con legge il 14 luglio 1965, n. 921, nonché l'ulteriore

accordo concluso a Parigi il 7 febbraio 1967, ratificato con legge 13

ottobre 1969, n. 761. In particolare, l'art. 12 della convenzione 14

marzo 1953 prevede espressamente che le questioni monetarie e fiscali

relative alla costruzione ed all'amministrazione (intesa anche come

utilizzazione economica) del tunnel siano oggetto di specifici

accordi tra i Governi dei due Stati.

È palese, dunque, che la legge regionale impugnata si risolve in

un'indebita ingerenza della Regione in un ambito - come quello della

conclusione di un accordo con uno Stato estero - certamente di

spettanza statale senza possibilità di interferenze da parte di

altri enti territoriali.

5. - Alla luce delle esposte considerazioni, il richiamo contenuto

nella difesa della Valle d'Aosta alla sentenza n. 264 del 1996 di

questa Corte deve ritenersi improprio.

La legge regionale della Valle d'Aosta impugnata in quel giudizio

fu ritenuta esente dai lamentati vizi di incostituzionalità perché

riguardava strade di rilevanza che non supera la competenza

regionale, e per di più con carattere di temporaneità, allo scopo

di decongestionare il traffico in particolari periodi dell'anno,

nonché con destinazione dei proventi in modo finalizzato alla

soppressione del pedaggio stesso.

È chiaro, invece, che analoghe ragioni giustificatrici non si

riscontrano nel presente caso, i cui elementi costitutivi sono del

tutto differenti.

6. - La difesa della Regione sottolinea infine che, specialmente

dall'art. 6 della legge impugnata, emergono il concetto e la

finalità della tassa ecologica oggetto del presente esame.

Questa Corte ha già osservato in proposito che (v. sentenza n.

183 del 1987) una competenza "costituzionalmente garantita in materia

di protezione ambientale" spetta alle Regioni, nel senso che le

stesse ben possono, unitamente allo Stato o anche in piena autonomia,

attivarsi per la tutela del bene ambiente contro tutte le forme di

inquinamento; anche perché gli interventi regionali sono fondati su

quella conoscenza specifica delle realtà locali che è garanzia di

validi risultati. Ma deve essere nel contempo ribadito che il

perseguimento di questi apprezzabili obiettivi non può avvenire se

non nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo

vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e le

Regioni e senza oltrepassare i limiti statutari nelle varie materie.

Rimane assorbito ogni altro motivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione

Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in merito

al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio

del Monte Bianco).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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