Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15 (Norme

modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle

elezioni provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 29

luglio 1992 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Belloni Fabrizio contro la

Provincia di Trieste ed altri, iscritta al n. 25 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio per l'annullamento del verbale di

proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste,

relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno

1992, il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 3

aprile 1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali

la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di

partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro

rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni".

2. - Il T.A.R. remittente rileva un possibile contrasto della

norma con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione e con l'art.

116 della Costituzione.

Premette il giudice a quo che, in base all'art. 116 della

Costituzione, spetta allo Stato - come regola generale - legiferare

in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni

possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali

gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

Orbene, lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato

con la citata legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963),

all'art. 5, punto 5, tra le materie devolute alla competenza

legislativa regionale, include soltanto "l'Ordinamento dei comuni";

detto testo non menziona affatto le province, e nemmeno fa

riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla

Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1957 n. 105,

riferentesi allo Statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa

anche la disciplina elettorale.

Né potrebbe essere addotto, in contrario avviso, il dettato

dell'art. 4 del d.P.R. 9 agosto 1966 n. 834 recante norme di

attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che

implicitamente ammette la potestà legislativa regionale, ma

unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.

In conclusione, mentre nello Statuto regionale si rinviene un

riferimento alla potestà legislativa della Regione in materia di

ordinamento comunale (da cui è desumibile una sua estensione alle

elezioni comunali), nulla di analogo sussiste per quanto riguarda le

province e le correlative elezioni provinciali; ne discenderebbe che,

in carenza di una norma derogatoria, ci si possa riferire solo al

testo costituzionale (art. 116) che demanda al legislatore statale

ogni potestà in materia. Considerato in diritto

1. - Nel giudizio per l'annullamento dell'atto di proclamazione

degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste, relativo alle

elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno 1992, il T.A.R.

per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 3 aprile

1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la

presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di

partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro

rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni". Ad

avviso del T.A.R. remittente la norma impugnata si pone in contrasto

con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione (approvato con

legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1) e con l'art. 116 della

Costituzione.

In particolare il giudice a quo rileva che, sulla base dell'art.

116 della Costituzione, la regola generale è che spetta allo Stato

legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali

eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango

costituzionale, quali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

Posto quindi che lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,

all'art. 5, punto 5, include soltanto, tra le materie devolute alla

competenza legislativa regionale, "l'Ordinamento dei comuni" mentre

non menziona affatto le province (e nemmeno fa riferimento, ad altri

"enti locali"), ogni potestà in materia non può che rimanere

attribuita al legislatore statale, in carenza di una norma

espressamente derogatoria.

2. - La questione è fondata.

Giova premettere che l'art. 128 della Costituzione, con norma di

carattere generale, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle

Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della

Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime

leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo

(v. sent. n. 42 del 1961 di questa Corte).

Detto principio va poi correlato con quanto, alla luce dell'art.

116 della Costituzione, questa Corte, fin dalla sentenza n. 24 del

1957, ha avuto modo di affermare, e cioè che l'autonomia di ogni

regione a Statuto speciale è specificamente caratterizzata dalle

norme dello Statuto stesso, le quali hanno carattere eccezionale e

non sono suscettibili di applicazione analogica.

3. - Tale essendo il contesto normativo, i termini della questione

si presentano assai chiari: la competenza legislativa in tema di

elezioni provinciali appartiene allo Stato salvo che lo Statuto di

una Regione dotata di speciale autonomia non l'attribuisca

esplicitamente alla Regione stessa.

Così non è nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia.

Dalla chiara enunciazione dell'art. 5 dello Statuto speciale, il

quale menziona solo i Comuni e non le Province, si evince, data la

rigorosa tassatività che deve distinguere le attribuzioni di potere

legislativo operate dal testo statutario, la volontà del legislatore

costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la

disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni.

Qualsiasi estensione interpretativa è pertanto da escludersi; né

alcun argomento in contrario può essere ricavato dal successivo art.

59, il quale si limita ad affermare soltanto che Province e Comuni

hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e

della Regione.

È del tutto evidente che, proprio sulla base della precedente

ripartizione statutaria, non può effettuarsi, della norma, altra

lettura di quella che consente alla Regione di legiferare sul solo

"Ordinamento dei Comuni" mentre l'organizzazione e le funzioni

provinciali sono conservate alla potestà legislativa dello Stato.

4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia

3 aprile 1985 n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni

provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione,

da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione,

abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15

(Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle

elezioni provinciali e comunali), nella parte in cui consente per le

elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna

sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che,

nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel

Consiglio regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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