Corte costituzionale

Sentenza n. 283/2002

Altra decisione · depositata il 26/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo

1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso con ricorso della Corte di appello di Roma notificato il

15 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed

iscritto al n. 6 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello proposto avverso la

sentenza del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 1998 - con la quale

il deputato Vittorio Sgarbi era stato condannato alla pena di mesi

due di reclusione per il reato di diffamazione aggravata a mezzo

stampa ai danni del dott. Giancarlo Caselli, con riferimento ad

alcune espressioni ("Soltanto la mente perversa di alcuni magistrati

può pensare di attribuire a Berlusconi l'associazione mafiosa 416

bis. Loro sì mafiosi, che sequestrano la Sicilia, arrivano dal

Piemonte per inquisire i siciliani, corrompere la loro dignita!"),

pronunciate in occasione di un comizio tenutosi il 27 marzo 1996 e

riportate dalla stampa - la Corte di appello di Roma ha sollevato

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla

deliberazione della Camera dei deputati assunta il 23 marzo 1999. Con

tale deliberazione l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso

dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater

n. 65), ha dichiarato che i fatti per i quali il suddetto

parlamentare era sottoposto al procedimento penale in questione

concernevano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della

Costituzione.

La Corte di appello - dopo aver richiamato la giurisprudenza

costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed

al nesso funzionale, che deve intercorrere tra le opinioni e

l'attività parlamentare - ha rilevato come, nel caso di specie, non

possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, "stante la non

riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione

parlamentare, in quanto non è possibile individuare ...un intento

divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività

politico-parlamentare". Al contrario, le dichiarazioni incriminate

avrebbero "natura di insulto personale" e sarebbero scollegate ed

estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe

dimostrato "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a

fatti concreti, specifici, determinati". La Giunta per le

autorizzazioni a procedere e la Camera - ad avviso delle quali le

opinioni sarebbero da ricondurre ad un contesto prettamente politico

ed al legittimo diritto di critica del parlamentare, sia pure

espresso "in forma paradossale e forse non conveniente" - avrebbero

omesso di considerare che "non si può ricondurre nella funzione

parlamentare l'intera attività politica svolta dal deputato, perché

tale interpretazione vanificherebbe il nesso funzionale di cui

all'art. 68, primo comma, della Costituzione e comporterebbe il

rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale".

Invece, "il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante

e trattato in più occasioni da un deputato, non comporta di per sé

che ci si trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare,

da ravvisare solo quando tale attività sia correlabile ad uno

specifico atto tipico". Pertanto, secondo la Corte di appello

ricorrente, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito

derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione: con la

conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo

comma, e 104, primo comma, Cost., che assegnano la titolarità della

funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e

l'indipendenza del suo esercizio; nonché degli artt. 3, primo comma,

per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra

cittadini e parlamentari, e 24, primo comma, della medesima Carta,

per l'impossibilità della parte lesa di fruire della tutela

giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un parlamentare.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 9 del 2001 (depositata il 4 gennaio 2001). Le notificazioni di

rito sono state eseguite il 15 gennaio 2001 ed il conseguente

deposito è stato effettuato il 29 gennaio 2001.

3. - Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati,

depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle

quali ha chiesto dichiararsi che spetta ad essa Camera affermare la

insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle

opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in data 27 marzo 1996,

come deliberato dalla Assemblea della Camera medesima in data

23 marzo 1999.

Viene anzitutto ritenuta erronea la tesi della Corte ricorrente,

secondo la quale la sede "extraparlamentare e politica" in cui le

dichiarazioni sono state rese renderebbe inoperante la prerogativa

sancita dall'art. 68 Cost.: tesi in contrasto con la giurisprudenza

costituzionale e con il diverso testo che compariva nell'art. 51

dello Statuto. Altro assunto reputato erroneo è quello secondo il

quale non sarebbe dato di ravvisare nella specie un collegamento tra

un pur minimo intento divulgativo e un "comportamento" del

parlamentare, giacché - osserva la Camera resistente - una "indagine

che pretendesse di sindacare le motivazioni soggettive che abbiano

mosso il parlamentare a rendere le proprie dichiarazioni, resta del

tutto ininfluente ai fini della applicazione della garanzia

costituzionale della insindacabilità", come d'altra parte è

possibile desumere dalla stessa giurisprudenza costituzionale. È al

contrario corretta - sottolinea la Camera - l'osservazione svolta

dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, laddove segnala come

il deputato Sgarbi abbia rivolto una costante attenzione,

nell'esercizio del sindacato ispettivo proprio della carica,

sull'operato della Procura della Repubblica di Palermo; sicché le

dichiarazioni sub iudice vengono a porsi "con tale attività in

rapporto di conseguenzialità logica e contenutistica", come d'altra

parte testimoniano "le svariate interrogazioni avanzate dal medesimo

deputato", che la stessa Camera ha depositato ed illustrato. Come

emergerebbe dalla rassegna delle interrogazioni riportata nell'atto

di costituzione, tra le dichiarazioni di cui alla impugnata delibera

di insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede

ispettiva, non intercorrerebbe soltanto - ad avviso della Camera - un

"più che trasparente rapporto di comunanza tematica, ma una vera e

propria identità di impostazione e di svolgimento dei medesimi

contenuti critici". Ciò anche in riferimento alla "perifrasi

provocatoria, ossia quella che ricorre all'appellativo "mafiosi", che

peraltro non è di uso infrequente nella tecnica argomentativa del

parlamentare, tant'è che figura negli stessi atti ispettivi". Che

poi non vi sia perfetta coincidenza testuale tra gli atti

parlamentari tipici e le dichiarazioni, è circostanza non dirimente,

avendo la giurisprudenza costituzionale già chiarito come sia

sufficiente ai fini della garanzia della immunità la "sostanziale

corrispondenza di significati". Né viene reputata convincente la

deduzione della Corte ricorrente, secondo la quale le dichiarazioni

in questione si porrebbero al di fuori della menzionata garanzia,

perché avrebbero "natura di insulto personale": ove una siffatta

impostazione fosse condivisa, sarebbero introdotte nel conflitto

"valutazioni di merito, relative cioè alla fondatezza o meno delle

accuse rivolte al parlamentare, che devono restarvi rigorosamente

estranee". In ogni caso, osserva la Camera, non può ritenersi che la

forma attraverso la quale il parlamentare ha espresso la propria

opinione possa precludere la garanzia costituzionale, ove ne

ricorrano i presupposti, giacché ciò aprirebbe il varco a

valutazioni del tutto soggettive ed opinabili. Né può convenirsi,

infine, con la tesi secondo la quale la estraneità delle

dichiarazioni dalla sfera di protezione costituzionale, sarebbe

dimostrata "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a

fatti concreti, specifici, determinati": sia perché il rinvio alle

denunce operate in sede ispettiva deve ritenersi implicito; sia

perché è proprio la prospettata "genericità" delle opinioni

espresse - conclude la Camera - a "comprovarne, ictu oculi il

carattere della insindacabilità".

Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza,

la Camera dei deputati ha riassunto e ribadito le argomentazioni già

svolte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla delibera assunta il 23 marzo 1999, con la

quale l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso dalla Giunta

per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 65), ha

dichiarato che i fatti per i quali pendevano alcuni procedimenti

penali, promossi nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi a seguito

di querela proposta dal dott. Giancarlo Caselli - fra i quali anche

il procedimento sottoposto al giudizio della Corte ricorrente -

concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione. Come emerge dalla relazione della Giunta

per le autorizzazioni a procedere, la deliberazione oggetto di

impugnativa si riferisce ad una complessa vicenda processuale,

originata da alcune frasi - riportate nell'esposizione in fatto -

proferite dal deputato Sgarbi nel corso di una manifestazione

politica svoltasi il 27 marzo 1996 in Milano: frasi che, diffuse da

agenzie di stampa, vennero pubblicate da alcuni quotidiani, dando

origine - a seguito di querela proposta dal dott. Caselli,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - a vari

procedimenti penali per il reato di diffamazione, pendenti anche in

gradi diversi. La stessa Giunta non mancò di sottolineare, al

riguardo, come, pur nella varietà delle singole vicende processuali,

le stesse si riferissero al medesimo accadimento storico, costituito

dal comizio tenuto dal deputato Sgarbi il 27 marzo 1996; sicché -

indipendentemente dalle conseguenze di natura processuale o

sostanziale che a tale "fatto storico" erano ricollegate, in base

alla normativa vigente, da parte della autorità giudiziaria - la

proposta formulata dalla stessa Giunta (poi approvata dall'Assemblea)

doveva "intendersi attinente a tutti i procedimenti pendenti", che da

quel fatto avevano tratto origine. Fatto, dunque, che restava

enucleato dalle espressioni riprodotte sulla stampa e recepite nelle

imputazioni elevate a carico del deputato Sgarbi nel procedimento

pendente dinnanzi alla Corte ricorrente, investita a seguito di

gravame interposto avverso la sentenza di condanna in primo grado,

allegata agli atti qui trasmessi dalla stessa Corte.

Nel merito delle doglianze, la ricorrente sottolinea in

particolare come - al lume tanto della giurisprudenza costituzionale

che di quella di legittimità - non possano essere attratte

nell'alveo della prerogativa della insindacabilità quelle

manifestazioni del pensiero che, espresse "in comizi, cortei,

trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi",

non presentino alcun collegamento funzionale con l'attività

parlamentare, se non sul piano "meramente soggettivo" rappresentato

dal fatto di provenire da persona fisica che è anche membro del

Parlamento. Nella specie - afferma la ricorrente - le espressioni

contestate al deputato Sgarbi come diffamatorie non potrebbero

ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di

parlamentare: sia per l'occasione ed il luogo in cui furono

pronunciate; sia perché non sarebbe possibile individuare in tale

comportamento "un sia pur minimo intento divulgativo di una scelta o

di un'attività politico-parlamentare, quale una proposta di legge o

un'interrogazione o interpellanza, eccetera". La Camera dei deputati,

dunque, accogliendo la proposta della Giunta avrebbe omesso di

considerare che non si può ricondurre alla funzione parlamentare

l'intera attività politica, giacché, altrimenti, la prerogativa

costituzionale rischierebbe di trasformarsi in un "privilegio

personale". Le dichiarazioni del deputato Sgarbi, quindi,

resterebbero estranee alla sfera della insindacabilità, avendo

natura di "insulto personale" scollegato all'esercizio di funzioni

parlamentari, come sarebbe dimostrato "dalla loro genericità e dalla

carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati".

2. - La Camera resistente reputa, al contrario, che dalle varie

interrogazioni parlamentari formulate dal deputato Sgarbi e

depositate in sede di costituzione, emerga la fondatezza di quanto

già osservato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a

proposito della "costante attenzione" manifestata dal parlamentare

per le vicende relative alla procura della Repubblica di Palermo;

sicché, tra le dichiarazioni oggetto della impugnata delibera di

insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede

ispettiva, non sarebbe ravvisabile soltanto un rapporto di comunanza

tematica, ma sarebbe possibile cogliere una identica impostazione e

lo svolgimento "dei medesimi contenuti critici". Né - sottolinea

ancora la Camera - potrebbe farsi leva, come argomenta la Corte

ricorrente, sulla pretesa genericità delle affermazioni per dedurne

la non riferibilità all'esercizio della funzione parlamentare,

giacché, per un verso, ciò riproporrebbe l'esigenza di una

inaccettabile "identità burocraticamente testuale tra dichiarazioni

esterne ed atti parlamentari interni"; mentre, sotto altro profilo,

vi sarebbe da chiedersi se non sia proprio la pretesa "genericità"

delle opinioni espresse a dimostrare, di per sé, il carattere della

loro insindacabilità, perché intese a manifestare "il significato

essenziale dell'impegno svolto in sede di esercizio del mandato

parlamentare".

3. - Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte - nella

ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di

attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine alla

applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -

allorché le dichiarazioni, per le quali il parlamentare è chiamato

a rispondere in sede giurisdizionale, siano state rese, come nella

specie, "del tutto al di fuori di un'attività funzionale

riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di

fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte

dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda

l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se

non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o

contestualmente espressa, nell'esercizio della funzione parlamentare"

(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque

ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni"

per le quali opera la garanzia costituzionale della

irresponsabilità, non bastano - ha sottolineato questa Corte - né

la semplice comunanza di argomenti, né l'identità del "contesto"

politico tra quelle dichiarazioni ed atti tipici della funzione

parlamentare. "Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere

qualificata come espressione di attività parlamentare; il che

normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale

corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori

dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in

Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime"

(v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali

pende il procedimento penale davanti all'organo giurisdizionale che

ha sollevato il conflitto, possa attribuirsi siffatto carattere

divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di

sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera, non

evidenziano, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto

alle espressioni che formano oggetto delle imputazioni, per le quali

è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti del

deputato Sgarbi ed è in corso di celebrazione il giudizio di appello

davanti alla Corte ricorrente; essi esprimono - come ha sottolineato

la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere -

null'altro che "il sintomo di una costante attenzione manifestata dal

deputato Sgarbi, nell'esercizio dell'attività ispettiva propria di

un parlamentare, sull'operato della Procura di Palermo", restando

invece esclusa qualsiasi diretta attinenza con le "esternazioni" per

le quali pende il procedimento in questione. Tali esternazioni,

dunque, sono riconducibili ad un "contesto prettamente politico",

come la Giunta riconosce; ma sono prive di un intimo raccordo,

contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle attribuzioni

parlamentari, le quali sole legittimano e giustificano, sul piano

costituzionale, la garanzia della insindacabilità che, erroneamente,

la Camera resistente ha nella specie ritenuto di affermare.

Deve dunque concludersi che la Camera dei deputati, nel votare

per la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, ha

violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal

modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso davanti alla Corte di appello di Roma

il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui

al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la

deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 23 marzo 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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