Corte costituzionale

Sentenza n. 282/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di

parchi e riserve naturali in Campania), promosso con Ordinanza emessa

l'11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da

comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri, iscritta

al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal comune

di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare

e chiedere l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta

regionale della Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569, recante

"Perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del Parco

regionale dei Campi Flegrei" - il Tribunale amministrativo regionale

della Campania ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33

(Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).

Il predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva

impugnato dal comune di Procida, il cui territorio risultava incluso

nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei Campi

Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione

e raccordo con gli enti locali previste dall'art. 22 della legge 6

dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato dal

comune ricorrente nel giudizio amministrativo a quo risulta conforme

alla legge della Regione Campania n. 33 del 1993, che non prevede

tali procedure. Nondimeno - aggiunge il TAR, motivando sulla

rilevanza nel processo principale della sollevata questione di

legittimità costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta

regionale dovrebbe essere annullato, ove questa Corte dichiarasse

l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale

n. 33 del 1993, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in

relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991.

A norma dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree

naturali protette regionali "la partecipazione delle province, delle

comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione

dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni

amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8

giugno 1990, n. 142". L'evocato art. 22 della legge quadro sulle aree

protette precisa che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto

dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze

per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi

territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione

provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla

valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul

territorio".

Il giudice a quo rileva che l'atto impugnato dal comune di

Procida, "pur costituendo il momento iniziale di un procedimento

all'esito del quale è condizionata l'istituzione del parco, è

caratterizzato da una propria lesività immediata", essendo le misure

provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla redazione del piano

del parco.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione

sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della

disciplina regionale impugnata dall'art. 22 della legge quadro n. 394

del 1991, osservando che quest'ultima disposizione richiede la

partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali

protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio possa

essere ricompreso in una di queste attraverso conferenze apposite,

finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo concernente

l'area destinata a protezione. Tale necessaria partecipazione non

sarebbe garantita, ad avviso del giudice a quo dalla istituzione di

un Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette

(art. 3 della legge regionale impugnata) che "non è integrato con la

partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati

in concreto, ma non è neppure composto stabilmente da rappresentanti

dei comuni"; né, aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione

"può essere assicurata con la semplice possibilità di formulare

osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del

parco" (art. 6, lettera b).

2. - Non si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le

parti del giudizio amministrativo a quo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita,

in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione

all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle

aree protette), della legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di

parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione

delle aree naturali protette nella Regione.

A tal fine, la disciplina regionale impugnata prevede che,

sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali

protette, vengano istituiti i parchi e le riserve naturali con

decreti temporanei del presidente della giunta regionale destinati a

definire provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la

descrizione dei luoghi, la probabile zonizzazione e le misure

transitorie di salvaguardia. Tali decreti devono essere notificati

agli enti territoriali interessati, i quali, entro trenta giorni,

possono formulare "osservazioni e proposte". A norma della lettera c)

del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta

giorni, su proposta del comitato consultivo regionale per le aree

naturali protette, istituisce in via definitiva, con singoli

provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.

Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina è in

contrasto con l'art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394

del 1991, il quale, tra i princìpi fondamentali per la disciplina

delle aree naturali protette regionali, include "la partecipazione

delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento

di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle

funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della

legge 8 giugno 1990, n. 142". L'art. 22 della legge quadro precisa

altresì che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto

dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze

per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi

territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione

provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla

valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul

territorio".

La prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell'ordinanza

di rimessione, "essere assicurata con la semplice possibilità di

formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti

istitutivi del parco", dovendo il comune interessato "avere la

possibilità di spiegare il suo intervento prima dell'emanazione di

un atto che, quantunque temporaneo, è efficace e quindi

potenzialmente lesivo", attraverso conferenze apposite, finalizzate

alla redazione di un documento di indirizzo relativo all'area

destinata a protezione, in base all'art. 22 della legge n. 394 del

1991.

2. - La questione è fondata.

L'art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro

interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione

delle aree protette regionali partecipino le province, le comunità

montane e i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione

si realizzi "attraverso conferenze per la redazione di un documento

di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare

a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione

degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti

dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".

La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree

protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia

destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta

dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla

previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato

consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come

osserva il giudice a quo non prevede la partecipazione di

rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né

è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta

partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi

legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni

e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro

concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6.

La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall'art. 22

della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l'omessa previsione di

forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti

nell'istituzione dell'area naturale protetta, sia per l'omessa

previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso

dal legislatore statale tra i princìpi fondamentali della materia,

viola l'art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei

princìpi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi

e riserve naturali in Campania).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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