Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il

6 febbraio 1992, depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1992, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 816 del 30

marzo 1991 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con la

quale è stata autorizata l'esecuzione di opere relative alla miniera

per sali alcalini e magnesiaci denominata "Costa Alta", sita nel

Comune di Valstagna (VI) ed iscritto al n. 3 del registro conflitti

1992;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 6 febbraio 1992 e depositato l'11

successivo, la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, con riferimento al provvedimento del 30

marzo 1991, n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali,

con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di opere di

sistemazione ambientale relative alla miniera denominata "Costa

Alta", sita nel comune di Valstagna (Vicenza). La ricorrente chiede

che l'atto succitato sia annullato, in quanto lesivo delle proprie

competenze in materia paesaggistico-ambientale, determinate dall'art.

82, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616,

come modificato dall'art. 1, l. 8 agosto 1985, n. 431.

Rileva la ricorrente che in materia di beni ambientali le funzioni

amministrative già esercitate dallo Stato, sono state delegate alle

regioni dal suddetto art. 82.

L'atto che forma oggetto del conflitto costituirebbe esercizio

della funzione concernente il rilascio dell'autorizzazione di cui

all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delegata pur'essa

alle regioni in virtù della disciplina surrichiamata.

Ciò premesso, la regione afferma: a) la propria competenza in

ordine al rilascio della predetta autorizzazione;

b) tale competenza è tutelabile con il conflitto di attribuzione,

in quanto ad essa delegata per consentire l'esercizio organico delle

funzioni trasferite.

Infine, si osserva che la richiesta di autorizzazione sarebbe

stata trasmessa dall'ufficio minerario al Ministro dei beni

ambientali nel dicembre 1987 e che la relativa autorizzazione sarebbe

stata rilasciata solo in data 30 marzo 1991.

Del procedimento e del relativo atto conclusivo non sarebbe stata

informata la regione.

Ne deriverebbe l'illegittimità dell'atto emanato dal Ministro dei

beni ambientali, per violazione dell'art. 82, primo, secondo e terzo

comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1

della legge 8 agosto 1985, n. 431.

In particolare la ricorrente sottolinea che il nono comma

dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 aggiunto dalla legge n. 431

del 1985 stabilisce che: 1) in base all'art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497 la regione deve provvedere sulla richiesta di

autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni; 2) che

le regioni sono tenute a comunicare immediatamente al Ministro per i

beni culturali e ambientali il rilascio dell'autorizzazione stessa;

3) che, ove la regione non provveda entro il predetto termine, gli

interessati possono, nei successivi trenta giorni, richiedere

l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

A giudizio della regione, il potere di vigilanza sul rispetto del

vincolo al quale nell'originaria versione del quarto comma dell'art.

82 del d.P.R. n. 616 del 1977 era tenuto lo Stato, sarebbe

attualmente regolato nel nono comma aggiunto dell'art. 82 cit., con

riferimento all'autorizzazione.

Il Ministro per i beni ambientali avrebbe, quindi, "letteralmente

trasgredito" la disciplina ora indicata ritenendosi investito in via

immediata ed esclusiva della potestà di rilasciare l'autorizzazione.

Inoltre, la richiesta di autorizzazione (inviata il 19 dicembre

1987), sarebbe stata evasa dopo un quadriennio, nella totale

inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni imposto allo

stesso ministro.

Sulla base delle suesposte censure la Regione Veneto chiede che

sia annullato l'atto del Ministro per i beni culturali e ambientali

del 30 marzo 1991 e che sia correlativamente affermata la propria

competenza in ordine al rilascio della autorizzazione predetta.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.

Con memoria in data 21 aprile 1992, la regione ribadisce la sua

competenza nella materia anche nel caso di presentazione diretta al

ministero della domanda di autorizzazione, salvo l'intervento

sostitutivo in caso di mancata illegittima pronuncia, come precisato

con la circolare ministeriale n. 8 del 1985. Si conferma, in ogni

caso, l'esigenza dell'"intesa" tra le diverse autorità competenti

nelle materie. Considerato in diritto Il ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto

propone alla Corte la questione se il provvedimento n. 816 del

Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991,

autorizzando la esecuzione di opere di sistemazione ambientale relative alla miniera denominata "Costa Alta", sita in Valstagna

(Vicenza), violi la competenza della Regione Veneto in ordine al

rilascio della autorizzazione ex art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497,

delegata alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 431,

convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431.

Il tema, così indicato, si risolve in base ai princi'pi già

affermati da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 559 del 1988,

in base ai quali le Regioni sono legittimate a sollevare conflitto di

attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato ove

ricorrano due condizioni, che:

a) dette competenze siano state conferite alle Regioni mediante

delega "devolutiva" o "traslativa", vale a dire attraverso

l'assegnazione delle potestà delegate alla sfera di attribuzioni

regionali, che sia caratterizzata da una relativa stabilità e non

sia accompagnata dal permanere allo Stato di poteri "concorrenti" sui

medesimi oggetti della delega;

b) le stesse competenze costituiscano un'integrazione necessaria

di funzioni "proprie" delle Regioni, nel senso che tra le competenze

trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale

tale che, in considerazione della conformazione risultante dalla

disciplina e dalle finalità contenute nelle leggi di attuazione

della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e

Regioni, la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti

un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze "proprie"

delle Regioni (v. anche sentt. nn. 579, 977, 1034 e 1112 del 1988 e

n. 278 del 1991).

Con la sentenza n. 1112 del 1988, la Corte applicò i princi'pi

ora ricordati ad una fattispecie attinente alla stessa materia di

quella che ha dato luogo alla questione proposta ora dalla Regione

Veneto, concernente autorizzazione ex art. 7 della l. n. 1497 del

1939 (tutela dei beni ambientali, in correlazione all'esercizio di

poteri statali per l'annullamento di autorizzazione all'esecuzione di

opere pubbliche).

Al riguardo la Corte precisò che, nonostante l'ampia delega alle

regioni in siffatta materia, permangono in capo allo Stato e, per

esso, al ministero dei beni culturali e ambientali, numerose

competenze, tra le quali vanno ricordate il potere di integrare gli

elenchi delle bellezze naturali, approvati dalle regioni (art. 82

cit., secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 616 del 1977); il

potere di inibire i lavori o sospenderne l'esecuzione, quando essi

siano suscettibili di arrecare pregiudizio alle bellezze naturali

(quarto comma); il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui

all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 nel caso in cui la regione

non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta (nono comma).

L'entità e la rilevanza delle ora indicate attribuzioni, che la

disciplina dei beni ambientali, contenuta nell'art. 82 del d.P.R. n.

616 del 1977 e nelle successive modificazioni e integrazioni,

devolvono al ministero dei beni culturali e ambientali, inducono ad

affermare che le funzioni delegate alle regioni dal primo comma della

predetta disposizione, ed in particolare quella concernente

l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939

(della quale nel presente giudizio è questione) non sono

suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione. Ne

deriva l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Veneto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla Regione Veneto contro il Presidente del Consiglio dei

ministri per l'annullamento del provvedimento n. 816 del 30 marzo

1991 del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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