Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo

comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di

finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri

contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla Commissione comunale di prima istanza per i

tributi locali di Misano Adriatico, Ceschina Renzo, Mario, Riccardo e

Marina impugnavano l'accertamento di aumento di valore delle aree

fabbricabili da essi possedute prima del 1963;

Nel corso del giudizio i ricorrenti proponevano ricorso alla Corte

di cassazione, con atto notificato il 5 marzo 1980, per regolamento

preventivo di giurisdizione, affinché fosse riconosciuto il difetto

di giurisdizione della suddetta Commissione, previa sottoposizione

alla Corte costituzionale della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952,

n. 703, asseritamente in contrasto con l'art. 108 della Costituzione

in quanto, sia per la modalità della nomina che per la durata

dell'incarico dei componenti della Commissione medesima, sarebbe

stato violato il principio di imparzialità e di indipendenza dei

giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia;

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 3

marzo 1988, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1988, hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta

norma in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

Hanno ritenuto che la questione era collegata alla pronuncia sulla

giurisdizione con carattere di necessaria pregiudizialità logica in

quanto attengono al tema della giurisdizione stessa le questioni

concernenti la composizione dell'organo giudicante proposte al fine

di far valere violazioni di norme organiche relative allo stato del

giudice, quale è quella che richiede la sua indipendenza;

Premesso che la questione di legittimità costituzionale di norme

relative alla costituzione del giudice sono rilevanti solo se

sollevate prima del compimento della fase processuale che si svolge

davanti al giudice della cui legittima costituzione si dubita e che,

nella specie, la questione, sollevata anche davanti alla Commissione

per i tributi locali, non era stata da questa delibata, la Corte

remittente ha osservato che l'interferenza con la risoluzione del

problema di giurisdizione riguarda solo la norma che prevede la

possibile riconferma dei membri di detta Commissione dopo il biennio

(art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952), in quanto non

risulta in tal modo garantita l'indipendenza del giudice, e che

l'eventuale soppressione di tale norma comporterebbe l'attribuzione

della giurisdizione al medesimo organo, ma in una composizione

legittima;

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte v'è stata

soltanto costituzione delle parti private le quali, riportandosi alle

considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, hanno insistito

sull'accoglimento della questione, anche con memoria presentata

nell'imminenza dell'udienza; Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952,

n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico

dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i

tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art.

108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva

del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che

deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto

all'organo del Comune che lo nomina;

2. - La questione è fondata;

L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni è

sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede,

al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico,

secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo

dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha

già avuto occasione di affermare (vedi sentenze n. 49 del 1968 e,

più specificamente, n. 25 del 1976), è proprio nella censurata

prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una

significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del

giudice rispetto all'organo dell'amministrazione cui compete il

potere di provvedere alla conferma;

Tale orientamento va ribadito anche nella fattispecie, con

conseguente necessità di dichiarare costituzionalmente illegittima

la norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo

comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di

finanza locale), nella parte in cui prevede che i membri della

Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio

comunale, possano essere riconfermati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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