Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n.

195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata

dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'articolo 2

della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'articolo 6 della legge 12

aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21;

articolo 22; articolo 23; articolo 23-bis; articolo 24; articolo

24-bis; articolo 24-ter; articolo 25; articolo 26; articolo 27;

articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31, iscritto al n. 96

del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione

ha dichiarato legittima la richiesta.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Bernardini

Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da

Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita

Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano - su parte della legge

24 marzo 1958, n. 195, verificata la regolarità della richiesta, ne

ha dichiarato la legittimità con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.

La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante

"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore

della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22

dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n.

655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente

alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo

23-bis; articolo 24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25;

articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30;

articolo 31?".

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio

centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo

comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della

legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Elezione

del Consiglio superiore della magistratura: Abolizione dell'attuale

sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9

gennaio 1997, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori

della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352

del 1970.

3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e

difesi dall'avv. Achille Chiappetti, avvalendosi della facoltà

prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970,

hanno depositato il 4 gennaio 1997 una memoria, per illustrare le

ragioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

La finalità perseguita dai promotori e l'effetto di un esito

positivo del referendum sarebbe quello di superare l'attuale sistema

elettorale proporzionale per dar luogo ad una normativa più

rispondente a criteri maggioritari.

I promotori ricordano che una precedente richiesta di referendum,

che aveva ad oggetto solo alcune delle disposizioni di cui oggi si

propone l'abrogazione, è stata dichiarata inammissibile con sentenza

n. 29 del 1987, in quanto l'assenza di una evidente finalità

intrinseca al quesito, non desumibile dalla pura e semplice

cancellazione delle norme, non avrebbe consentito la espressione di

un voto consapevole. Inoltre gli organi costituzionali o di

rilevanza costituzionale richiedono una indefettibile dotazione di

norme elettorali, per non essere esposti all'eventualità, anche solo

teorica, di soluzioni di continuità nel loro funzionamento.

Questi criteri non dovrebbero essere di ostacolo per

l'ammissibilità della nuova richiesta di referendum. L'abrogazione

di tutta la normativa concernente i procedimenti elettorali per la

costituzione del Consiglio superiore della magistratura renderebbe,

difatti, possibile una legge elettorale comunque orientata ad

introdurre elementi di sistema maggioritario, sicché risulterebbe

chiara la finalità intrinseca del quesito referendario.

Ad avviso dei promotori del referendum l'esigenza di continuità

nell'operatività del sistema elettorale andrebbe approfondita.

Dovrebbe essere valutata diversamente per gli organi

politico-rappresentativi, per i quali l'indefettibilità delle leggi

elettorali è necessaria, rispetto agli organi, di rilevanza

costituzionale, ma con attribuzioni amministrative, quali il

Consiglio superiore della magistratura.

4. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,

l'avv. Achille Chiappetti, il quale ha ribadito ed illustrato le

argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo investe tutti gli

articoli della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione

e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura),

posti sotto il capo III, quale risulta a seguito delle modifiche

apportate dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art.

2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12

aprile 1990, n. 74. Questo capo della legge n. 195 del 1958

comprende, sotto la rubrica "Costituzione, cessazione e scioglimento

del Consiglio superiore", più insiemi di disposizioni, i quali

riguardano rispettivamente:

a) la durata del Consiglio superiore, con riferimento alla

cessazione al termine del quadriennio (art. 30) o per scioglimento,

qualora ne sia impossibile il funzionamento (art. 31); i

consequenziali tempi di convocazione dei corpi elettorali (art. 21);

b) le modalità e la maggioranza (qualificata) richiesta per la

elezione dei componenti da parte del Parlamento (art. 22);

c) i requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dai

magistrati (art. 23); l'ineleggibilità (art. 24) ed il divieto di

immediata rieleggibilità per coloro che hanno fatto parte del

Consiglio cessato (art. 23-bis);

d) la costituzione dei collegi elettorali per l'elezione dei

componenti magistrati (artt. 24-bis e 24-ter); la disciplina del

sistema elettorale con liste di candidati, sia nel collegio nazionale

per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione che nei

quattro collegi territoriali (art. 25); l'assegnazione dei seggi con

il sistema proporzionale, in base ai voti di ciascuna lista e,

nell'ambito di queste, alle preferenze (art. 27);

e) le procedure elettorali e la costituzione degli uffici che vi

sono addetti (art. 26), le contestazioni (art. 28) ed i reclami (art.

29).

2. - Una analoga richiesta di referendum abrogativo parziale della

stessa legge n. 195 del 1958 era stata in precedenza proposta,

limitatamente agli artt. 25, 26 e 27 (nel testo vigente prima delle

modifiche apportate con la legge n. 74 del 1990), investendo

esclusivamente la disciplina del sistema e delle procedure elettorali

dei componenti magistrati.

Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile, con sentenza n.

29 del 1987, che ha affermato, tra l'altro, l'indefettibilità della

dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione

elettiva sia espressamente prevista dalla Costituzione.

La richiesta di referendum per l'abrogazione di disposizioni della

stessa legge n. 195 del 1958 viene ora nuovamente proposta, ma con un

contenuto più ampio, che è opportuno esaminare preliminarmente per

la individuazione dell'estensione e la valutazione estrinseca del

quesito ai fini dell'ammissibilità del referendum.

La ricognizione delle disposizioni, la cui abrogazione si intende

sottoporre al voto popolare, ha già consentito di raggrupparle in

più insiemi differenti, alcuni dei quali eccedono la finalità,

enunciata dai promotori, di superare il sistema elettorale

proporzionale. Ciò pone in evidenza che si tratta di disposizioni

non omogenee, nella prospettiva della scelta da esprimere con il voto

referendario.

È sufficiente rilevare che il quesito comprende disposizioni del

tutto indipendenti dai diversi sistemi elettorali, anzi compatibili

con qualsiasi sistema. Ciò vale, in particolare, per la disciplina

della durata del Consiglio, delle cause di ineleggibilità, del

potere di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della

Repubblica. La disomogeneità si manifesta altresì nella

disciplina, nettamente distinta, della elezione dei componenti del

Consiglio da parte del Parlamento e da parte della magistratura: si

tratta di criteri e di procedure non assimilabili e che non possono

essere unitariamente valutate.

Altre disposizioni rispecchiano enunciazioni normative già

espresse dalla Costituzione: così è per la indicazione delle

categorie tra le quali le Camere possono scegliere i componenti del

Consiglio eletti dal Parlamento (art. 104, quarto comma, della

Costituzione e art. 22, quarto comma, della legge n. 195 del 1958);

così è, ancora, per la durata del Consiglio e per la non immediata

rieleggibilità di tutti i suoi componenti (art. 104, sesto comma,

della Costituzione e, rispettivamente, artt. 30, primo comma, e

23-bis della legge n. 195 del 1958).

Conclusivamente, è sufficiente la ricognizione dell'ambito e

dell'estensione del quesito referendario, per renderne manifesta

l'eterogeneità.

La richiesta di referendum è, pertanto, inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 24 marzo

1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura), e successive modifiche,

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre

1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il Redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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