Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90

riapprovata il 26 febbraio 1991 dal Consiglio regionale avente per

oggetto "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti

il personale delle Unità sanitarie locali", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 1991,

depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 15

del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 1991 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del disegno di legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90 (Disposizioni applicative di

istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie

locali), approvato dal Consiglio regionale il 16 ottobre 1990 e, a

seguito di rinvio governativo, riapprovato nella seduta del 26

febbraio 1991.

La disposizione contrasterebbe con l'art. 6 dello Statuto speciale

della Regione poiché - non essendo, peraltro, in discussione il

carattere soltanto attuativo della competenza legislativa regionale

concretamente esercitata - essa, con l'introdurre un caso di

aspettativa per motivi non contemplati dall'art. 47 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761 esorbiterebbe dal livello di competenza di cui

trattasi.

La norma impugnata prevede infatti che: "Il dipendente vincitore

di concorso viene collocato, dal Comitato di gestione dell'Unità

sanitaria locale di provenienza, in aspettativa senza assegni per la

durata di sei mesi con conservazione del posto occupato prima del

superamento del concorso. La durata dell'aspettativa, ove necessario,

è prorogata di ulteriori sei mesi e non può, comunque, superare

complessivamente la durata di dodici mesi. Durante il periodo di

aspettativa il posto temporaneamente può essere ricoperto tramite

supplenza".

Il contrasto con la vigente normativa per gli impiegati civili

dello Stato sarebbe evidente in quanto una norma con ratio simile a

quella ora censurata era contenuta nel d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 e

non è stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.

2. - Il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia

Giulia riconosce che alla Regione è stata concretamente attribuita,

nella materia, soltanto una ridotta competenza legislativa per

l'attuazione della normativa statale, ma rileva che la ritenzione

operata dallo Stato riguarderebbe, pur tuttavia e nel suo complesso,

materia di sicura competenza regionale, dalla quale una porzione è

stata "amputata". Dovrebbe riconoscersi, perciò, una riduzione dei

suoi contenuti a ciò che è veramente essenziale per il

soddisfacimento dell'interesse nazionale.

Conclusivamente, la previsione di un ulteriore caso di

aspettativa, come quello prefigurato nella disposizione de qua,

appare, secondo la Regione, conforme alla competenza legislativa di

attuazione anche a voler considerare questa nei limiti più rigorosi;

il caso previsto andrebbe ricompreso, d'altra parte, in quello che,

con formula generica, viene riferito a motivi di famiglia. Considerato in diritto 1.1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in

via principale, questione di legittimità costituzionale della

deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Giulia n. 226, riapprovata il 26 febbraio 1991 e recante

"Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il

personale delle Unità sanitarie locali", limitatamente all'art. 3,

secondo comma.

La disposizione impugnata stabilisce che il dipendente vincitore

di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la

durata di sei mesi prorogabile per un uguale periodo ove necessario,

con conservazione del posto occupato prima del superamento del

concorso.

1.2 - Secondo il ricorrente il disposto in esame contrasterebbe

con l'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico

del personale delle Unità sanitarie locali) che non contempla la

specifica ipotesi di aspettativa in esame.

Sicché sussisterebbe violazione dell'art. 6 dello Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza del quale

spetta alla Regione nella materia de qua soltanto competenza di

attuazione.

2. - La censura è fondata.

La Corte ha avuto già modo di affermare (sentenza n. 122 del

1990; sentenza n. 484 del 1991) che nell'esercizio del potere di

emanare norme di attuazione come quella coinvolta nell'attuale

vicenda (né la Regione, affermando d'aver subito una "amputazione",

contesta, nel caso concreto, tale specifica competenza) il forzarne

l'ambito oggettivo esorbita dai limiti costituzionali relativi: per

contro, va osservato il rispetto delle regole contenute nel d.P.R. n.

761 cit., contenente lo stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali.

Fra queste v'è la regolamentazione delle aspettative, ma

l'articolo che le concerne (47) non dà facoltà di far uso

dell'istituto, in ipotesi, per i fini specifici di conservazione del

posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, così come

intende disporre, invece, la Regione.

Trattasi, invero, di previsione specifica già contenuta in

passato nello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

(d.P.R. 23 marzo 1969, n. 130) ma non riprodotta allorché si è

provveduto a regolare lo stato del personale delle unità sanitarie

locali (d.P.R. n. 761 cit.). Questo va disciplinato, adunque, giusta

l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del

servizio sanitario regionale, secondo i principi generali e comuni

del rapporto di pubblico impiego.

Il che sta ad avvalorare il divieto per il legislatore regionale,

nell'ambito di una competenza la quale - poiché attuativa - non lo

consente, di introdurre una nuova figura di aspettativa quale è

sostanzialmente quella in discussione, ben precisa nelle sue

finalità e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di

famiglia.

Consegue una dichiarazione di illegittimità costituzionale nei

riguardi della disposizione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata

"Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il

personale delle Unità sanitarie locali", riapprovata il 26 febbraio

1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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