Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1979 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo 1976, depositati in

cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14 e 15 del registro 1976, per conflitti di attribuzione sorti

a seguito del decreto n. 2 emesso dal Presidente della Regione Umbria

l'8 gennaio 1976, con il quale sono stati costituiti i Collegi dei

revisori dei seguenti Enti ospedalieri: Santa Maria dei Laici di

Amelia, Ospedale civile dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale

civile di Umbertide, Ospedale della Misericordia di Assisi, Ospedale

Calai di Gualdo Tadino, Ospedale di Santa Maria di Terni, Ospedale

civile di Gubbio, Ospedale degli Infermi di Narni, Ospedale San Matteo

degli Infermi di Spoleto, Ospedale San Marco di Montefalco e Ospedale

civile di Trevi.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con undici decreti del Presidente della Regione dell'Umbria in data

8 gennaio 1976, recante i nn. dal 2 al 12 e pubblicati nel Bollettino

Ufficiale della Regione del 14 gennaio 1976, per il quinquennio

1976-1980, venivano costituiti i collegi dei revisori dei seguenti

Ospedali della Regione: S. Maria dei Laici di Amelia, Ospedale civile

dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale civile di Umbertide, Ospedale

della Misericordia di Assisi, Calai di Gualdo Tadino, S. Maria di

Terni, Ospedale civile di Gubbio, Ospedale degli Infermi di Narni,

Ospedale S. Matteo degli Infermi di Spoleto, S. Marco di Montefalco,

Ospedale civile di Trevi, ciascuno nella seguente composizione: un

presidente, designato dal Ministero del Tesoro; due componenti

effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.

Ritenendo che con tali atti fosse stata invasa la sfera di

competenza dello Stato, quale è delimitata dal combinato disposto

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8 e 12 della legge 12

febbraio 1968, n. 132 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il

Presidente del Consiglio dei ministri proponeva regolamento di

competenza, con distinti atti, notificati regolarmente alla

controparte.

A sostegno dei ricorsi presentati all'uopo (distinti, ma identici

quanto al contenuto), l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che

la composizione del collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza

sull'attività amministrativa dell'ente ospedaliero, veniva ad essere

disciplinata dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e

prevedeva che le funzioni di presidente fossero espletate da un

rappresentante del Ministero del Tesoro e che i componenti fossero

designati uno dal Ministero della Sanità, uno da quello del Lavoro e

della Previdenza Sociale ed uno dalla giunta regionale, in

rappresentanza della Regione, osservava che lo stesso art. 12 era

espressamente richiamato dall'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.

4, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni

amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed

ospedaliera. Tale ultima norma, previa enunciazione del principio

secondo cui il trasferimento riguarda anche le funzioni di vigilanza e

di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in

ordine agli enti locali..., nonché le attribuzioni in ordine alla

nomina dei collegi dei revisori, "salva la designazione da parte del

Ministero del Tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione

alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato", reca,

all'ultimo comma, che: "Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della

legge 12 febbraio 1968, n. 132".

Su questa base normativa, l'Avvocatura riteneva indubbio che la

esclusione dalla composizione dei collegi dei revisori dei

rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro avesse invaso

la sfera di competenza di questi organi dello Stato.

Né, sempre secondo l'Avvocatura, potrebbe essere sostenuto che le

citate norme (art. 12 legge n. 132 del 1968 e 3 del d.P.R. n. 4 del

1972) siano state superate dalla legge regionale dell'Umbria del 14

gennaio 1975, n. 4, che, all'art. 16, determina la composizione del

collegio dei revisori degli enti ospedalieri nel modo poi attuato con i

provvedimenti impugnati. La competenza legislativa regionale, nella

materia de qua, può infatti essere esercitata nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, come la Presidenza del

Consiglio dei ministri, con nota in data 3 aprile 1975, ebbe a

comunicare alla Regione.

Si osservò allora, nel mentre si consentiva il corso della citata

legge regionale onde assicurare la tempestiva attuazione del nuovo

ordinamento dell'assistenza ospedaliera, che il citato art. 3, ultimo

comma, del d.P.R. n. 4 del 1972, all'atto del trasferimento delle

funzioni, escludeva ogni innovazione nella disciplina del predetto

Collegio, ponendo in tal guisa un limite che non poteva essere

superato dalla legislazione regionale.

In base a tali presupposti, si chiedeva che la Corte dichiarasse

che spetta ai Ministri della Sanità e del Lavoro di designare i

rappresentanti dei rispettivi ministeri nei collegi dei revisori degli

enti ospedalieri, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva il Presidente della Regione dell'Umbria, osservando

che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri appariva

infondato. In limine, la difesa della Regione deduceva che i decreti

impugnati ottemperano in modo puntuale alle disposizioni della legge

regionale 14 gennaio 1975, n. 4; e che pertanto il ricorso dovrebbe

essere considerato improponibile, atteso che, non essendo stata

impugnata per illegittimità la più volte ricordata legge regionale

n. 4 del 1975, la conflittualità tra Stato e Regione non può porsi

con riferimento agli atti che a detta legge danno esecuzione; sarebbe

stata infatti, in ipotesi, la normativa regionale a porsi in contrasto

con quella statale nella subiecta materia e non già i decreti

presidenziali, che si sono limitati a "rendere operative" le

disposizioni del legislatore regionale.

Nel merito, si osservava che la modificata (dalla legge regionale)

attribuzione del potere di nomina dei revisori non incide su principi

fondamentali della particolare materia. Ad avviso della Regione

resistente infatti, dal contenuto della legge statale si desume una

sola norma con caratteri di principio, e cioè quella che assicura la

presenza, nell'ambito del collegio dei revisori, di un componente

designato dal Ministero del Tesoro, nel quadro della tutela degli

interessi finanziari dello Stato, comunque sussistenti pur nell'ambito

dell'organizzazione regionale della ospedalità. Tale esigenza viene

soddisfatta dalla legge regionale, sicché deve ritenersi che ogni

altra innovazione operata al riguardo della legge regionale sia

avvenuta in piena legittimità ed in aderenza ai principi fondamentali

della materia.

Si chiedeva pertanto che i ricorsi in parola fossero respinti, con

ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese.

Nel corso della discussione orale, le parti insistevano nelle

rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - Gli undici ricorsi di contenuto identico propongono un unico

conflitto e vanno pertanto decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata in primo luogo a pronunciarsi sulla

eccezione di improponibilità (rectius: inammissibilità) dei ricorsi,

sollevata in limine dalla Regione Umbria. Questa, infatti, sostiene che

la pretesa invasione della competenza dello Stato da parte della

Regione si sarebbe, in ipotesi, verificata al momento e per effetto

della emanazione della legge regionale dell'Umbria 14 gennaio 1975, n.

4, e non già al momento e per effetto della emanazione degli undici

decreti del Presidente della Regione che nominavano, presso altrettanti

ospedali regionali, i collegi dei revisori nella composizione stabilita

dalla legge regionale stessa. I richiamati decreti impugnati dallo

Stato non sarebbero, infatti, che atti esecutivi della non impugnata

legge regionale.

3. - La Corte rileva che l'Avvocatura dello Stato ha prodotto la

nota della Presidenza del Consiglio in data 3 aprile 1975, nella quale,

premesso che il Governo con telegramma del 13 gennaio 1975 aveva

comunicato "di non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale

al fine di assicurare la tempestiva attuazione del nuovo ordinamento

dell'assistenza ospedaliera e con riserva di ulteriori comunicazioni",

si richiamava l'attenzione, fra l'altro, sull'art. 16 della legge

regionale, il quale regolava la composizione del collegio dei revisori

in modo diverso da quanto, secondo il Governo, era disposto nell'art.

3, ultimo comma, del d.P.R. n. 4 del 14 gennaio 1972, che faceva salvo

quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

È indubbio anche per tale esplicito riconoscimento che la legge

non fu tempestivamente impugnata dal Governo. E in conseguenza si pone

il problema della ammissibilità dei ricorsi del Governo stesso contro

i citati undici decreti della Regione.

4. - La questione non è nuova e la Corte l'ha esaminata e decisa

con diverse sentenze ed ordinanze, nelle quali la preclusione del

conflitto di attribuzione, nelle situazioni richiamate, è stata

giustificata dalla valutazione delle singole fattispecie.

Peraltro non è da dubitare che, allorché gli atti impugnati, più

che conseguenti, siano meramente e letteralmente esecutivi o

addirittura ripetitivi rispetto alle disposizioni della normativa

generale, e che pertanto con il conflitto si solleva la stessa identica

questione che avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti della

normativa stessa, la preclusione sia senz'altro operante.

Ora nella specie la legge della Regione Umbria 14 gennaio 1975, n.

4, all'art. 16 determinava puntualmente la composizione del Collegio

dei revisori degli enti ospedalieri (un rappresentante del Ministero

del Tesoro, due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione,

nominati dal Consiglio regionale con voto limitato). Gli undici decreti

del Presidente della Giunta regionale: "visto l'art. 16 della legge

regionale 14 gennaio 1975, n. 4, che stabilisce la composizione dei

detti collegi nel seguente modo: un rappresentante del Ministero del

Tesoro, due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione

nominati dal Consiglio regionale con voto limitato"; vista la

deliberazione 29 aprile 1975, n. 154, con la quale il Consiglio

regionale ha effettuato le nomine di sua competenza; vista la

designazione pervenuta dal Ministero del Tesoro; viste le

deliberazioni con le quali la Giunta regionale nominava Presidente del

collegio il rappresentante del Ministero del Tesoro, si limitano a

stabilire la composizione nominativa di ciascuno degli undici collegi.

Così stando le cose, non è dubbio che la pretesa menomazione

della competenza dello Stato si sarebbe verificata con la legge

regionale che determinava (in difformità dall'asserito dettato della

legge statale) la composizione e il modo di nomina dei collegi, mentre

i decreti non hanno aggiunto altro che i nomi dei componenti.

E non essendo stata impugnata la legge regionale, sono

inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dal Governo.

5. - Non è poi luogo a provvedere sulla richiesta della Regione di

"ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese", essendo pacifica

la gratuità del procedimento davanti alla Corte costituzionale

(ordinanza n. 76 e sentenza n. 75 del 1965).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione come

in narrativa sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri

contro il Presidente della Regione Umbria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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