Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del Titolo I della

legge 28 luglio 1967, n. 641, così come modificato dalla legge 17

febbraio 1968, n. 106 (norme in materia di edilizia scolastica),

promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

29 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 al Presidente del

Consiglio dei ministri e depositato il 29 febbraio successivo, il

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano chiede che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale del Titolo I della legge 28

luglio 1967, n. 641 (nel testo risultante dalle integrazioni apportate

con la legge 17 febbraio 1968, n. 106) per contrasto con gli artt. 5,

n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971,

n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto.

Le norme impugnate, le quali prevedono che la costituzione,

l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici, compresi

le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali

elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di

educazione sono eseguite in base a programmi (statali) quinquennali,

contrasterebbero - secondo quanto si assume nel ricorso - con le

sopravvenute norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

sopra ricordate, le quali attribuiscono alla competenza esclusiva della

Provincia di Bolzano la materia dell'edilizia scolastica precludendo

così ogni possibilità di intervento di organi ad essa estranei sia in

sede legislativa che in sede amministrativa.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con foglio di deduzioni depositato il 9 marzo 1972, chiedendo una

pronunzia di inammissibilità o di reiezione del ricorso. Sotto il

primo profilo si osserva che le sopraggiunte modifiche statutarie,

quand'anche fossero suscettibili di immediata applicazione,

determinerebbero un problema non già di conflitto ma di abrogazione

per successione di norme, la cui soluzione non spetta alla Corte

costituzionale. Comunque, l'esame delle disposizioni denunziate

darebbe la riprova che l'asserito contrasto non esiste o che esso può

risolversi solo attraverso un'opera di coordinamento legislativo tra

norme statali e provinciali.

3. - All'udienza del 26 novembre 1975, preso atto della entrata in

vigore delle norme di attuazione relative all'edilizia, scolastica,

emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, entrambe le parti hanno

chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano chiede che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme contenute

nel Titolo I della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (concernente

l'edilizia scolastica), nel testo risultante dalle integrazioni

apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106, per contrasto con gli

artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10

novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto. Nel

ricorso si assume che le norme impugnate, le quali riservano allo Stato

il compito di provvedere in base a programmi quinquennali, alla

costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di

edifici destinati alle scuole elementari, secondarie ed artistiche,

nonché agli istituti statali di educazione, contrastino con le

sopravvenute norme dello Statuto speciale per la Regione del

Trentino-Alto Adige, sopra ricordate, che hanno attribuito alla

competenza esclusiva della Provincia di Bolzano la materia

dell'edilizia scolastica (art. 5, n. 28); prevedendo altresì che

nelle materie riservate alla competenza esclusiva della Provincia la

quota ad essa spettante di investimenti nel settore deve essere alla

medesima devoluta (art. 68 ter) ed, inoltre, che "qualora lo Stato

intervenga con propri fondi nelle Provincie di Trento e Bolzano, in

esecuzione di piani straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei

fondi stessi è effettuato di intesa con la Provincia" (art. 17

quater).

2. - Il ricorso è inammissibile.

Per vero, tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia

speciale, secondo i principi affermati da questa Corte con la sentenza

n. 13 del 1974 e successivamente ribaditi con l'ordinanza n. 269 del

1974, per rimuovere dalle materie attrbuite alla loro potestà

legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti

imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtù di norme di

rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore

di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di

ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale perché

possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle

proprie competenze e nel rispetto dei limiti prefissati a tale

attività, il risultato della quale rimane soggetto al sindacato di

questa Corte.

La Provincia ricorrente, cui l'art. 5 n. 28, legge costituzionale

10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 8, n. 28, d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670, t.u. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), innovando alla legislazione preesistente, ha attribuito

competenza normativa primaria in materia di edilizia scolastica, non si

è avvalsa della summenzionata facoltà e non ha legiferato in materia,

nemmeno dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al

d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

296 del 16 novembre 1973), intervenuta nel corso del presente giudizio,

con piena osservanza della normativa di cui agli artt. 57 e seguenti

della già citata legge costituzionale n. 1 del 1971 (ora artt. 107 e

segg. del tu.).

Pertanto stante che con il ricorso si assume l'invasione della

competenza legislativa della Provincia di Bolzano, è evidente il

difetto d'interesse di quest'ultima a proporre il presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la

Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater

della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente

modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il

Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato

dalla successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per

l'edilizia scolastica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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