Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre

1952, n 1756, promossi con ordinanze rispettivamente emesse l'11 maggio

1964 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di

Clemente Pietro ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale, ed il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Pisa, nel

procedimento civile vertente tra Campani Laura e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritte ai nn. 173 e 174

del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 282 del I4 novembre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Di Clemente Pietro ed altri, di

Campani Laura e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 16 febbraio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uliti l'avv. Franco Lorenzo Prosperi, per la Campani, e l'avv.

Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Di Clemente

Pietro ed altri, quali eredi di Di Clemente Benedetto, e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Roma, con

ordinanza 11 maggio 1964, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 29 novembre 1952,

n. 2774, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione

all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Rileva il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col

detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza

della proprietà del de cuius eseguito mediante inclusione, fra

l'altro, nel coacervo, di alcuni terreni in agro di Scurcola Marsicana,

secondo i dati risultanti dal catasto rustico entrato in conservazione

nella zona il 1 agosto 1951, per una superficie di ha. 103.35 ed un

reddito dominicale di lire 40.276; mentre secondo i dati del vecchio

catasto-risultava per gli stessi terreni, alla data del 15 novembre

1949, una superficie di ha. 93.74, con reddito dominicale di lire

20.762. La proprietà complessiva del Di Clemente ai fini dello

scorporo era stata così calcolata in complessivi ha. 334.47 per un

reddito di lire 103.786, anziché, come si sarebbe dovuto, in ha.

324.86 per un reddito dominicale di lire 84.272.

Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della

Corte costituzionale, secondo cui, per l'accertamento della consistenza

della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della

quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data

del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed

eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e

ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini

del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti

alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964 n. 282.

2. - Avanti alla Corte si sono costituiti gli eredi del Di Clemente

Benedetto, col patrocinio dell'avv. Leo Collina, il quale, nelle difese

depositate in cancelleria il 3 dicembre 1964, ha fatto proprie le

ragioni esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del citato decreto.

3. - Si è anche costituito l'Ente di riforma, in persona del

Presidente avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell'avv. Guido Astuti,

il quale ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 4

dicembre 1964.

La difesa dell'Ente riconosce che, in effetti, la quota

espropriabile in danno del Di Clemente fu determinata sulla base dei

dati del nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva al 15

novembre 1949, e non contesta perciò l'illegittimità costituzionale

del decreto impugnato. Assume peraltro che anche così non si sarebbe

fatto luogo ad esproprio di una quota maggiore di quella che

legittimamente vi era soggetta, e perciò conclude chiedendo che, nel

dichiarare la illegittimità costituzionale del D.P.R. impugnato, con

la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi

analoghi, venga fatta riserva degli accertamenti del giudice di merito

circa la consistenza della proprietà e della relativa quota di

scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841.

4. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Campani Laura e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale

di Pisa con ordinanza 30 aprile 1964 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1756, con

cui erano stati espropriati alla predetta ha. 370.89.76 di terreno in

agro di Volterra, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in

relazione all'art. 4 della legge n. 841.

Il Tribunale premette nell'ordinanza che l'attrice aveva eccepito

l'illegittimità costituzionale del D. P. impugnato per due ragioni:

la prima, perché il calcolo della intera proprietà era stato fatto

sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in vigore

nella zona di Volterra il 1 settembre 1951, anziché sulla base della

consistenza al 15 novembre 1949, e secondo le tariffe di estimo al 1

gennaio 1943, come stabilito dall'art. 4 della legge n. 841; la seconda

ragione, perché nel calcolo del reddito dominicale per ettaro, che

costituisce uno degli elementi da tenere presenti ai fini della

determinazione della quota da espropriare, ai sensi del citato art. 4

della legge n. 841, non era stata esclusa una notevole quantità di

terreni che per la loro natura avevano un reddito perfino inferiore a

quello dei "boschi" e degli "incolti produttivi", che pure il ripetuto

art. 4 vieta di considerare ai fini della determinazione suddetta.

Per queste ragioni la Campani sosteneva che la espropriazione aveva

avuto ad oggetto una quota notevolmente superiore a quella che avrebbe

dovuto essere colpita a norma di legge.

Ciò posto, osserva il Tribunale che la tesi come riferita al primo

punto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte

costituzionale, la quale ha sempre ritenuto viziati di illegittimità

costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a base

del calcolo i dati del nuovo catasto, entrato in vigore dopo il 15

novembre 1949.

Pertanto, ritenuta la questione non manifestamente infondata e

rilevante ai fini della decisione, sospendeva il giudizio e rimetteva

gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964, n. 282.

5. - Avanti alla Corte si è costituita la Campani, rappresentata e

difesa dagli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini, i quali hanno

depositato le deduzioni in cancelleria il 17 novembre 1964.

La difesa, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, insiste

nell'affermare l'illegittimità del decreto impugnato derivante

dall'avere l'Ente determinato, in base ai dati risultanti dal nuovo

catasto, una quota di esproprio maggiore di quella che sarebbe stato

legittimo accertare in base ai dati del vecchio catasto.

Aggiunge poi che. la seconda questione, già sottoposta al

Tribunale, circa la mancata esclusione, ai fini del calcolo del reddito

medio, dei terreni a reddito inferiore a quello dei boschi od incolti

produttivi, sarebbe superata dal fatto che, giusta la consulenza

tecnica espletata nel giudizio principale, la quota espropriabile in

base ai dati del vecchio catasto sarebbe rimasta sempre la stessa anche

con l'esclusione in parola.

Osserva inoltre la difesa della Campani che, in ogni caso,

diversamente da quanto sostenuto dalla controparte nel giudizio di

merito, nella specie non potrebbe demandarsi al giudice a quo il

compito di effettuare indagini sulla reale consistenza della proprietà

al 15 novembre 1949, e di sostituirsi cosi alla Commissione censuaria

nei compiti che essa sola avrebbe potuto svolgere a norma dell'art. 6

della legge, qualora ne fosse stata tempestivamente richiesta, anche

perché in tal modo si verrebbe ad investire il Tribunale di una

questione di estimo catastale, che non rientra nella sua competenza.

Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale del

decreto impugnato.

6. - L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido

Astuti, si è costituito mediante deposito delle deduzioni nella

cancelleria in data 4 dicembre 1964.

Anche in questo giudizio l'Ente riconosce la illegittimità del

decreto di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata

in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio, ancora in

vigore nella zona al 15 novembre 1949. Tale vizio, pero, sarebbe

soltanto parziale, dovendosi ritenere espropriata soltanto una quota

maggiore di quella che, in ogni caso, avrebbe dovuto espropriarsi a

norma dell'art. 4 della legge. Pertanto la difesa dell'Ente afferma

che, nel dichiarare l'illegittimità del decreto, si dovrebbero

demandare al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza

della proprietà e della relativa quota a norma del citato art. 4.

Quanto alla questione di illegittimità del decreto relativa

all'inclusione di terreni aventi un reddito inferiore a quello dei

boschi e degli incolti produttivi, ai fini del calcolo del reddito

dominicale medio, la difesa dell'Ente eccepisce, anzitutto, che la

stessa non risulterebbe sottoposta alla Corte dal giudice a quo.

Comunque sarebbe infondata, perché la legge n. 841 avrebbe escluso

i boschi e gli incolti produttivi dal calcolo suddetto non in relazione

al loro basso reddito, ma in considerazione della loro funzione

economico-sociale, in quanto cioè necessari nell'ambio di un razionale

ordinamento culturale. Pertanto i detti terreni dovevano essere inclusi

nel calcolo, ed anzi tanto più lo dovevano, quanto più basso era il

reddito, secondo il principio informatore della legge n. 841.

Conclude la difesa dell'Ente chiedendo che, previa eventuale

dichiarazione di manifesta infondatezza della questione da ultimo

accennata, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto

impugnato sotto l'altro profilo sopra riferito, con la consueta formula

"in quanto", costantemente usata dalla Corte nei casi di riconosciuta

illegittimità parziale.

7. - La difesa dell'Ente di riforma, in entrambe le cause, ha

depositato, nei termini, memorie illustrative di identico contenuto,

con le quali insiste, sviluppandole, nelle tesi già svolte a favore

dell'ammissibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice a

quo circa l'effettiva consistenza dei terreni espropriati alla data del

15 novembre 1949.

In particolare la difesa osserva che la Corte costituzionale, in

varie sue decisioni, avrebbe affermato appunto il principio che i dati

catastali devono corrispondere alla realtà di fatto alla data

suddetta, e che la proprietà da assoggettare allo scorporo deve essere

valutata nella sua consistenza effettiva. Né, d'altra parte, potrebbe

obbiettarsi che l'Ente avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso alla

Commissione censuaria centrale per ottenere la correzione delle

risultanze del vecchio catasto, ai sensi del l'art. 6 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, dato che il piano di esproprio era stato già

compilato, appunto, coi dati del nuovo catasto.

Inoltre, sempre a dire della difesa dell'Ente, il giudice ordinario

ben potrebbe, dopo la sentenza della Corte costituzionale, procedere

alla rettifica dei dati catastali, ed accertare così l'effettiva

consistenza della proprietà, senza incorrere nel difetto di

giurisdizione di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato E, ed all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. I dati

del nuovo catasto rispecchierebbero, infatti, in realtà, la situazione

al 15 novembre 1949, e, ove il giudice ad essi si riferisse, nel

valutare la consistenza della proprietà espropriabile, non farebbe che

recepire un accertamento eseguito dall'organo amministrativo

competente, senza violare quindi le citate disposizioni.

Né a questa soluzione osterebbe la legge n. 841 del 1950, che

riterrebbe validi ai fini dell'esproprio, e senza possibilità di

ricorso, i dati risultanti dal nuovo catasto, purché entrato in vigore

al momento della emanazione della legge; e ammetterebbe così la

validità di un accertamento, anche se fatto in periodi diversi, ma

prossimi alla data del 15 novembre 1949.

Neppure osterebbe alla ammissibilità delle indagini la necessità

di determinare il reddito imponibile sulla base delle tariffe vigenti

alla data del 1 gennaio 1943, in relazione ai terreni pei quali si

fosse così accertata una consistenza diversa da quella risultante dal

vecchio catasto. Questa determinazione richiederebbe, infatti, soltanto

un'operazione di carattere tecnico, consistente nell'attribuzione ai

fondi stessi del reddito dominicale imponibile a fondi di identica

consistenza alla data suddetta.

Osserva infine che l'indagine richiesta sarebbe indispensabile per

evitare sperequazioni fra i proprietari, dovute alla fortuita

circostanza che in alcune zone, al 15 novembre 1949, fosse ancora in

vigore il vecchio catasto, con conseguente esonero dall'espropriazione;

tanto più ingiusto in casi, come quello di specie, in cui vi sarebbe

la certezza morale della non corrispondenza dei dati del vecchio

catasto alla consistenza effettiva dei terreni.

La difesa insiste pertanto nel chiedere che la Corte, nel

dichiarare la illegittimità dei decreti impugnati con la conseguente

formula "in quanto", voglia precisare che il giudice a quo è tenuto,

ai fini della decisione della causa di merito, a provvedere

all'accertamento della effettiva consistenza delle proprietà in esame

al 15 novembre 1949, "con l'eventuale rettificazione delle risultanze

del vecchio catasto terreni allora in vigore, le quali non fossero

rispondenti alla situazione reale dei terreni per qualità di coltura e

classe di produttività". Considerato in diritto :

1. - Le due cause riguardano questioni sostanzialmente identiche, e

vanno perciò riunite e decise con unica sentenza.

2. - La illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei

decreti presidenziali di espropriazione impugnati non è contestata

dall'Ente Maremma e d'altra parte, secondo l'oramai costante

giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 70 del 1958; 47 e 77 del

1961; 18 del 1962; 73 del 1964; 3 del 1965), sussiste la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, quando, per la formulazione del piano di

esproprio ai fini della riforma fondiaria, l'Ente di riforma ha tenuto

conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato in vigore nelle

zone di esproprio al 15 novembre 1949, anziché dei dati del vecchio

catasto.

Non vi è dubbio pertanto che, sotto il cennato profilo, debbano

dichiararsi costituzionalmente illegittimi i DD. PP. 29 novembre 1952,

n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756.

3. - La Corte ha anche avuto occasione di pronunciarsi circa

quell'aspetto della questione su cui, nelle deduzioni e nelle memorie,

insiste la difesa dell'Ente, e precisamente sulla passibilità che

venga demandato al giudice a quo ogni ulteriore accertamento sulla

consistenza dei terreni al 15 novembre 1949, ai fini della esatta

determinazione della quota soggetta ad esproprio. Ha in proposito già

affermato la Corte che mentre sono sottratte alla competenza del

giudice ordinario le indagini riguardanti questioni attinenti

all'estimo catastale, come quelle concernenti la qualità di coltura e

la classe di produttività dei terreni, è invece da ammettere la

competenza dello stesso giudice sulle questioni direttamente attinenti

alla estensione dei terreni soggetti a scorporo (sentenza n. 73 del

1964). Ribadendo tali principi, la Corte, con sentenza n. 3 del 1965,

ha poi più specificamente affermato che l'indagine tendente ad

accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto fare luogo alla

espropriazione qualora si fossero tenuti presenti i dati catastali

vigenti al 15 novembre 1949 anziché quelli desunti dal nuovo catasto

entrato in vigore successivamente' a tale data, pur restando fuori

dalla competenza della Corte, se ed in quanto implichi una indagine di

merito, può tuttavia essere effettuata dal giudice a quo, purché non

abbia attinenza all'estimo catastale, sottratto alla competenza del

giudice ordinario ai sensi dell'art. 6 della legge sul contenzioso

amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, ed anche dell'ultimo

comma dell'art. 6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841. Al di

là di questa indicazione, contenuta nelle richiamate precedenti

sentenze, questa Corte non può andare senza invadere il campo proprio

del giudice di merito.

4. - Per quanto attiene alla questione di legittimità del decreto

di esproprio 3 ottobre 1952, n. 1756, in danno di Campani Laura,

relativa alle modalità seguite per il calcolo del reddito medio per

ettaro, nel quale calcolo sarebbe stato compreso anche il reddito di

terreni inferiore a quello dei boschi e dei terreni incolti produttivi,

dalla legge escluso dal calcolo stesso, è da rilevare che, come

eccepisce la difesa dell'Ente, trattasi di questione ricordata

nell'ordinanza di rinvio, ma non proposta dal Tribunale all'esame di

questa Corte.

Invero, mentre tale questione è esposta nella parte narrativa

dell'ordinanza, ove è chiaramente contraddistinta con la lettera b),

dopo l'esposizione dell'altra concernente l'errore sui dati catastali,

distinta con la lettera a), nella parte motiva dell'ordinanza si

rinviene solo l'esposizione delle ragioni secondo cui, ad avviso del

Tribunale "la tesi sostenuta dall'attrice Campani Laura, come riportata

al punto a)" è rilevante e non manifestamente infondata. Nessun

accenno nella motivazione dell'ordinanza può far ritenere che il

giudice a quo abbia inteso esprimere il suo pur necessario giudizio

sulla manifesta infondatezza o meno della questione sub b), ed abbia

comunque inteso sottoporla alla Corte. Ciò lascia ragionevolmente

ritenere che l'esposizione della stessa nella parte narrativa sia stata

fatta dal Tribunale unicamente ai fini di una completa relazione delle

vicende della causa, e non abbia quindi alcuna influenza sulla materia

sottoposta al giudizio della Corte, desumibile in modo sufficientemente

chiaro dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza come limitata

alla questione sub a).

Ma, a parte ciò, è da osservare che la stessa difesa della

Campani non ha giudicato di dovere insistere sulla questione in questa

sede, dando anzi atto che la stessa sarebbe "superata" dalle risultanze

della consulenza tecnica effettuata nel giudizio di merito, la quale

avrebbe escluso qualsiasi rilevanza dalla inclusione o meno dei terreni

in discorso nel computo del reddito medio, ai fini della determinazione

della quota di scorporo.

Escluso, quindi, che la Corte possa occuparsi di quest'ultima

questione, non rimane che dichiarare la illegittimità dei decreti

presidenziali per la ragione innanzi spiegata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause;

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre

1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio

1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei

piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di

Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi

catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre

1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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