Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 27 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 6

aprile 1960 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente

tra Paggi Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4 giugno 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Paggi Giovanni, l'avv. Guido

Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente tra Paggi Giovanni e l'I.N.P.S.

il Tribunale di Novara ha pronunciato ordinanza in data 6 aprile 1960,

disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

affinché decida, se non sia da ritenersi illegittimo l'art. 27 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 2 e 37 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che il Paggi vedeva respinta dal

comitato esecutivo centrale dell'I.N.P.S. la domanda intesa ad ottenere

la liquidazione della pensione di vecchiaia in quanto, essendo egli

titolare di pensione a carico del Ministero dei trasporti-ferrovie

dello Stato, non avrebbe diritto alla pensione autonoma

nell'assicurazione generale obbligatoria, ma soltanto ad un

supplemento, pari al 20 per cento dei contributi versati, ai sensi

dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Il Paggi conveniva, pertanto, in giudizio l'I.N.P.S. ed eccepiva la

illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega,

del citato articolo 27, assumendo che il medesimo, emanato in virtù

dell'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, avrebbe

modificato in senso restrittivo le norme concernenti le pensioni di

vecchiaia dell'I.N.P.S. Per le quali, gli unici requisiti - tutti

ricorrenti nella specie - per il conseguimento della pensione di

vecchiaia sono: il compimento del 60 anno di età; un'anzianità

assicurativa di almeno 15 anni e l'avvenuto versamento di n. 416

contributi settimanali (art. 2 cit. legge n. 218 del 1952).

A motivare la rilevanza della questione sollevata e la non

manifesta infondatezza di essa, nella ordinanza si osserva che l'art.

10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sia pure ad altri effetti,

riconosce il principio del cumulo delle pensioni, mentre l'art. 27 in

questione lo ha implicitamente negato con l'introdurre, in sua vece, il

menzionato supplemento di pensione in misura del 20 per cento

dell'ammontare dei contributi base "qualunque sia il numero dei

contributi complessivamente risultanti"; cioè, tanto nel caso in cui

l'assicurato abbia maturato il diritto alla pensione intera

nell'assicurazione generale obbligatoria, quanto nel caso opposto.

Si osserva, inoltre, che la legge delegante aveva dato mandato al

Governo di emanare norme di attuazione e di coordinamento in

conformità dei principi e dei criteri ai quali essa legge si informa e

che la norma dell'art. 27 della legge delegata non sembra possa

considerarsi norma di attuazione, in quanto contrasterebbe con le norme

della legge alla quale dovrebbe darsi attuazione, né di coordinamento,

giacché va al di là di una semplice armonizzazione di una serie di

norme. L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della

Corte costituzionale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 137

del 4 giugno 1960.

Si sono costituiti in giudizio sia il Paggi che l'I.N.P.S. È

intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il

primo, rappresentato e difeso dall'avv. Vezio Crisafulli e dall'avv,

Franco Agostini con elezione di domicilio presso lo studio del primo,

in Via Pasubio, n. 1, ha dedotto quanto segue.

La delega era stata conferita al potere esecutivo per emanare norme

transitorie e di attuazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché

per coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle

della legge medesima. Conseguentemente, l'art. 27 della citata legge

delegata n. 818 concreterebbe un evidente eccesso di tale delega, in

quanto non solo non costituirebbe attuazione della su riportata legge

n. 218, né potrebbe in alcun modo considerarsi norma di coordinamento

di essa con le altre norme che disciplinano le assicurazioni sociali,

ma, anzi, sarebbe in netto contrasto con l'una e le altre. Infatti,

detto articolo disconosce il diritto dell'assicurato, titolare di altra

pensione sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia ecc., ad ottenere quest'ultima pensione, attribuendo,

invece, il minore diritto ad un supplemento di pensione pari al 20 per

cento dell'ammontare dei contributi base con le integrazioni di legge.

La stessa legge del 1952 e le altre disposizioni, osserva ancora il

Paggi, riconoscono il diritto dell'assicurato alla pensione, anche se

è in godimento di altro trattamento previdenziale, non statuendo

alcuna limitazione, anzi prevedendo espressamente il cumulo (art. 10

della legge n. 218 del 1952). L'assicurato in possesso dei prescritti

requisiti assicurativi ha diritto alla pensione di vecchiaia

indipendentemente da altro trattamento di quiescenza, trattandosi di

un diritto soggettivo che non può essere limitato se non con legge

formale.

Dopo aver, poi, rammentato che già altre disposizioni del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, sono state denunciate a questa Corte perché

violatrici dell'articolo 76 della Costituzione in quanto contrastanti

con i principi e criteri direttivi ai quali l'articolo 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218, condizionava la validità delle norme delegate, il

Paggi conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità

costituzionale del ripetuto art. 27 per violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli,

Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, premette nelle

proprie deduzioni (depositate il 18 giugno 1960) che uno dei principi

informatori dell'ordinamento previdenziale è quello che tende a

rendere in ogni caso possibile l'utilizzazione della contribuzione

obbligatoria versata dal lavoratore e con il suo concorso. E si citano,

a riprova, gli istituti della prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria e del coordinamento dell'assicurazione

obbligatoria con quella facoltativa (artt. 57, 85, n. 2, 88, primo e

secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 25 del R.D.

28 agosto 1924, n. 1422).

In applicazione del cennato principio - continua l'I.N.P.S. - si è

provveduto in ogni occasione a garantire al lavoratore, passato dall

assicurazione obbligatoria ad un altro trattamento previdenziale, il

diritto di utilizzare l'assicurazione obbligatoria rimasta interrotta,

mediante la trasformazione del contributo obbligatorio in un elemento

accessorio e supplementare del trattamento speciale più favorevole,

misurato quasi sempre mediante il coefficiente del 20 per cento.

Per comprovare questa affermazione si citano gli articoli: a) 32

del R.D.L. 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dalla legge 19 agosto

1938, n. 1560, per i marittimi; h) art. 11 del R.D. 24 luglio 1931, n.

1098, per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; c)

art. 15 R.D. 3 maggio 1937, n. 1021, per i dipendenti delle esattorie e

ricevitorie delle imposte dirette; d) art. 14 del R.D.L. 12 maggio

1938, n. 908, per gli addetti alle gestioni appaltate delle imposte di

consumo.

Il ripetuto principio avrebbe ricevuto il suo completamento -

sempre secondo l'I.N.P.S. - con la legge 2 aprile 1958, n. 322, che

ha reso comunicanti i trattamenti speciali di previdenza con

l'assicurazione generale obbligatoria, in vista del medesimo fine della

utilizzazione previdenziale dell'intera vita di lavoro dell'assicurato.

Per confermare ulteriormente la esattezza del proprio assunto,

l'I.N.P.S. rileva:

a) che la legge 4 aprile 1952, n. 218, nel disciplinare

l'istituzione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria ha, in certo modo, ristretta la possibilità del

lavoratore, che ha compiuto l'età pensionabile, di raggiungere i

requisiti di contribuzione richiesti per conseguire il diritto a

pensione, in quanto ha posto come condizione necessaria per ottenere di

proseguire volontariamente il rapporto assicurativo interrotto, il

possesso dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente

l'interruzione (art. 5);

b) che la stessa legge ha definitivamente ridisciplinato

l'assicurazione facoltativa (art. 29), restituendole la sua fisionomia

propria di assicurazione basata sulla continuazione di risparmio e

commisurandone le prestazioni ai consueti coefficienti tecnici

derivanti dalle tavole di sopravvivenza, dopo aver provveduto a

rivalutare i contributi versati fino al 1957.

Da tale riordinamento sarebbe conseguita la pratica impossibilità

di utilizzare il contributo base obbligatorio (che si trasforma in

prestazione mediante l'applicazione di un coefficiente e di un

moltiplicatore fisso), come contributo facoltativo, poiché, dato il

suo simbolico valore - (che è presso a poco quello d'anteguerra)-,

l'utilità che ne ricaverebbe l'assicurato sarebbe irrisoria.

Ciò posto, il legislatore delegato - argomenta l'I.N.P.S. -

trovandosi a dover disciplinare la sorte delle contribuzioni

obbligatorie rimaste interrotte per il passaggio del lavoratore

nell'ambito di un trattamento particolare di previdenza, e sopravvenute

in seguito ad un' attività di lavoro subordinato intrapresa dopo

maturato il diritto a pensione, non poteva avvalersi degli istituti

della prosecuzione volontaria e della assicurazione facoltativa che la

stessa legge n. 218, come ora si è detto, aveva modificati e resi

inadatti allo scopo di conseguire l'attuazione del sopravvivente

principio della conservazione della contribuzione obbligatoria

insufficiente. Ma lo stesso legislatore ha trovato nell'art. 27 della

legge n. 218 una direttiva, peraltro già attuata nei casi particolari

innanzi citati: quella direttiva, cioè, secondo la quale la

contribuzione versata dopo maturato il rischio non è inutile, ma

attribuisce all'assicurato un diritto ad un trattamento supplementare.

L'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, attua, dunque, questa

direttiva nell'intento di conservare e generalizzare l'altra e

principale finalità dell'ordinamento previdenziale: consentire al

lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la sua vita

di lavoro.

E poiché detta norma - conclude l'I.N.P.S. - condiziona il diritto

a tale supplemento al solo maturarsi del rischio, rendendolo

indipendente dai periodi di attesa e dai minimi di contribuzione

necessaria per ottenere la pensione (minimi e periodi secondo l'id quod

plerumque accidit irraggiungibili entro i limiti dell'età di 60 anni,

per chi ha compiuto la propria vita di lavoro fino a conseguire la

pensione di un trattamento speciale), la lieve diminuzione del valore

che, in rari casi, il supplemento subisce rispetto all'intera pensione,

trova un ampio compenso anche sotto il profilo economico.

Con ciò si intende, naturalmente, affermare per qual via può

ritenersi sanata l'eventuale illegittimità della norma. Con la quale,

invece, si ripete, si attua un coordinamento fra i principi della

legge n. 218 e quelli generali dell'ordinamento previdenziale, rispetto

ad una fattispecie - utilizzazione dei contributi obbligatori versati

per periodi di lavoro marginale - che era stata tenuta sempre presente

dal legislatore previdenziale; per la quale, peraltro, in seguito al

sopravvenire della legge delegante, occorreva disporre una nuova

disciplina. Il che, uniformandosi ai criteri (art. 27 legge n. 218 e

legge speciale citata) della legge delegante che l'ordinamento

previdenziale dettava, compiutamente avrebbe fatto il legislatore

delegato.

Chiede, pertanto, l'I.N.P.S. che la Corte dichiari manifestamente

infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

come per legge dall'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento

depositato il 30 aprile 1960 premette che la liquidazione di un

supplemento di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi

base, preveduto nell'art. 27 impugnato, non è, come può apparire a

prima vista, un diniego di pensione, ma la fissazione della pensione

nella misura normale derivante dal sistema previdenziale contributivo,

detrattane la parte, non rilevante, di carattere assistenziale. E per

chiarire tale assunto l'Avvocatura osserva che secondo i principi

generali di cui all'art. 2 della legge delegante, la pensione viene

liquidata nella misura del 45 per cento sulle prime 1500 lire di

contribuzione, del 33 per cento sulle seconde 1500 lire e del 20 per

cento su ogni residuo di contribuzione. Conseguentemente, il

supplemento in parola altro non è che una pensione liquidata in toto

sulla base del 20 per cento, senza tener conto delle aliquote

particolari esistenti per le prime 3000 lire di contribuzione.

La divergenza tra l'art. 27 e l'art. 2 consisterebbe, pertanto, non

già nella sostituzione alla pensione di un supplemento, ma nel calcolo

della pensione senza tener conto delle più favorevoli aliquote dettate

per le prime 3000 lire di contribuzione.

Premette ancora l'Avvocatura che, in virtù dell'art. 27, chi già

dispone di pensione derivante da una forma sostitutiva di assicurazione

può utilizzare i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria

generale, anche se essi non avrebbero dato, di per sé, il diritto a

prestazioni assicurative.

Si tratta, cioè, di una norma unica relativa a tutti i contributi,

sia a quelli che sarebbero andati perduti, perché insufficienti a

conferire il diritto a pensione, sia a quelli che, invece, in via

normale, avrebbero attribuito il diritto alla pensione

nell'assicurazione generale. La norma, pertanto, ha due aspetti: uno,

nel quale si rivela come più favorevole ai lavoratori assicurati;

l'altro, nel quale appare meno favorevole ad essi di quello che sarebbe

risultato dalla considerazione distinta e dal pieno cumulo delle

prestazioni della assicurazione obbligatoria e della forma

sostitutiva.

Ciò premesso, si osserva che la disposizione in parola

indubbiamente non contrasta con la legge delegante e col sistema quando

stabilisce, riunendo le due assicurazioni, che le contribuzioni

sufficienti per il diritto a pensione, vengono considerate ai fini di

attribuire un supplemento a favore degli interessati.

Ma la disposizione appare legittima - continua l'Avvocatura - anche

per la parte in cui non attribuisce all'assicurato il beneficio delle

maggiori aliquote innanzi cennate.

La legge delegante - si argomenta - ha tracciato all'art. 10 il

criterio che le prestazioni della assicurazione generale e quelle della

forma sostitutiva debbono sommarsi e considerarsi come unica

prestazione rispetto ai limiti della pensione previsti dall'articolo

stesso.

Consegue da ciò, che quei benefici eccezionali assistenziali i

quali tendono a far raggiungere alla pensione nell'assicurazione

generale un livello da consentire un minimo di mantenimento, non

possono trovare applicazione quando il soggetto assicurato fruisca

anche di altra pensione in una delle forme cosiddette sostitutive. La

legge delegata, pertanto, interpretando le disposizioni precedenti,

esattamente avrebbe ritenuto che l'aliquota speciale fissata per le

prime 3000 lire di contribuzione rientri in quel gruppo di benefici che

tendono ad assicurare il livello minimo e che, quindi, non trovano

applicazione quando si abbia il cumulo delle forme pensionistiche.

Benefici, ripetesi, di carattere assistenziale che si aggiungono alla

previdenza solo se necessari per raggiungere il ripetuto minimo.

L'art. 27, quindi, è norma di attuazione della legge delegante -

conclude l'Avvocatura - più che nei suoi precisi articoli, nei criteri

generali che la informano, espressi dall'art. 10, ed è anche norma di

coordinamento, perché pone una disposizione generale che contempla e

supera quelle particolari conformi dettate dalle singole leggi

previdenziali, per gli stessi motivi volte a regolare il cumulo tra le

prestazioni nell'assicurazione obbligatoria e le prestazioni

sostitutive.

Si chiede, pertanto, che la Corte respinga la eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957,

n. 818.

Le parti hanno depositato, nei termini, memorie illustrative.

La difesa del Paggi, ricollegandosi alle precedenti deduzioni,

rileva che il lavoratore assicurato nella assicurazione obbligatoria di

invalidità, vecchiaia ecc., indipendentemente dal fatto di essere

titolare di pensione in diversi trattamenti di previdenza, ha diritto

alla pensione della detta assicurazione obbligatoria, acquistando, con

lo stato giuridico di pensionato, determinati benefici economici. Gli

artt. 2 e 10 della legge del 1952, n. 218, confermano la cumulabilità

dei due cennati trattamenti di pensione. Soggiunge che la distinzione

proposta dall'Avvocatura tra diritti strettamente assicurativi e

diritti assistenziali non ha fondamento nel regime giuridico delle

prestazioni in oggetto; che se mai potrebbero considerarsi

assistenziali le prestazioni previste dall'art. 10 citato ai fini di

integrare il minimo pensionabile anche quando non sia raggiunto con i

contributi versati, ma non le prestazioni previste in misura

percentuale sui contributi effettivi dall'art. 2, nella parte in cui

questo modifica l'art. 12 del R.D.L. n. 636 del 1939.

Quanto al potere di coordinamento delegato dall'art. 37 della legge

del 1952, n. 218, esso dovrebbe riguardare il problema della

utilizzazione dei contributi versati nell'assicurazione obbligatoria

del lavoratore passato ad altro trattamento assicurativo; problema

risoluto dagli artt. 2 e 10 della citata legge del 1952 nel senso che,

quando i contributi sono sufficienti per il diritto alla pensione

debbono essere calcolati integralmente. L'articolo 27 della stessa

legge disciplina, poi, la utilizzazione dei versamenti effettuati dopo

che il diritto a pensione è maturato. Al legislatore delegato rimaneva

a regolare l'utilizzazione dei contributi versati prima che il diritto

a pensione fosse maturato, ma insufficienti a perfezionare tale

diritto. Entro questi limiti si può giustificare la norma impugnata.

Infine, le disposizioni delle leggi speciali richiamate sono

inconferenti ai finì della controversia.

La difesa dell'I.N.P.S. insiste nell'affermare che l'art. 27 del

decreto n. 818 del 1957 va inserito nelle norme intese a garantire al

lavoratore, specie nei casi in cui il rapporto assicurativo rimane

interrotto, la utilizzazione delle contribuzioni affluenti, per titoli

diversi, ma nascenti dalle esplicazioni di una attività lavorativa, in

fondi previdenziali distinti. Richiamandosi, poi, agli artt. 37 e 38

del R. D. L.4 ottobre 1935, n. 1827, aggiunge che il legislatore ha

voluto affidare alle assicurazioni obbligatorie una funzione di tutela

generale di tutti i lavoratori compresi i pubblici dipendenti; che

esiste una connessione tra assicurazione generale e trattamenti

sostitutivi, i quali condizionano il sorgere dell'obbligo generale

assicurativo, dando luogo ad entità giuridiche vincolate quanto meno

da una condizione di reciproca interpretazione in virtù del principio

della continuità del rapporto assicurativo, vigente nell'ordinamento

previdenziale.

Infine, il coordinamento dei due rapporti previdenziali è stato

regolato dall'art. 27 della legge delegata col principio della

supplementarità, desunto da quanto è stabilito dal legislatore

ordinario in casi analoghi e da direttive seguite dalla stessa legge

delegante (ex artt. 12 e 27 legge 4 aprile 1952, n. 218).

L'Avvocatura dello Stato ritorna sull'argomento, che l'ammontare

dei contributi base, stabilito dalla norma impugnata, non costituisce

parte di pensione, ma la stessa pensione spettante per l'assicurazione

generale, decurtata da modesti coefficienti preferenziali; ribadisce,

inoltre, il carattere di norma di attuazione e di coordinamento della

disposizione dell'art. 27 della legge delegata.

All'udienza del 22 marzo 1961 la difesa delle parti illustra

ulteriormente i precedenti argomenti, insistendo nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere, se la norma dell'art. 27 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (legge delegata), emanata in virtù

dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (legge delegante), abbia

ecceduto i limiti della delega, in quanto stabilisce di corrispondere

un supplemento annuo del 20 per cento dell'ammontare dei

contributi-base "... ai beneficiari di pensioni a carico di forme

obbligatorie previdenziali sostitutive dell'assicurazione per la

invalidità e la vecchiaia... che abbiano dato titolo alla esclusione o

all'esonero da detta assicurazione ... qualunque sia il numero dei

contributi complessivamente risultanti..,

Presupposto di questa disposizione è che il lavoratore, già

assicurato nell'assicurazione generale obbligatoria e passato ad un

nuovo lavoro, coperto da forma sostitutiva di assicurazione, abbia

maturato il diritto a pensione a carico di quest'ultima. Il

lavoratore, relativamente all'originario rapporto assicurativo

I.N.P.S., può avere continuato a versare, col sistema della

contribuzione volontaria (art. 16 legge cit. n. 218), i contributi fino

a completare l'ammontare stabilito per il diritto a pensione

nell'assicurazione obbligatoria; può, invece, avere versato un numero

di contributi insufficiente a coprire il minimo richiesto per il

diritto a pensione di detta assicurazione. L'ampia formulazione

legislativa del citato art. 27 consentirebbe di liquidare la posizione

assicurativa I.N.P.S. col coefficiente del 20 per cento dei

contributi-base, qualunque sia il numero dei contributi versati o

accreditati. In tale modo il legislatore delegato avrebbe inteso

regolare gli effetti di due distinti rapporti previdenziali, l'uno

derivante dall'assicurazione obbligatoria generale, che può non

essersi perfezionato, l'altro originato da una forma sostitutiva di

detta assicurazione, che ha dato luogo ad un autonomo diritto a

pensione. Ma così disponendo, ha violato i limiti posti dalla delega

(articolo 37 legge 4 aprile 1952, n. 218).

Giova, infatti, ricordare che per quanto ampio possa considerarsi,

il potere di coordinamento, oggetto di delega legislativa, va inteso

nel senso di colmare le lacune e disarmonie esistenti nel settore del

sistema giuridico cui la delega si riferisce; e che i principi

direttivi desunti dalla legge delegante non possano legittimare una

norma in contrasto con una disposizione della stessa legge delegante

(Corte cost. sent. n. 16 del 19 gennaio 1957; sent. n. 42 del 25

giugno 1958; sent. n. 24 del 18 aprile 1959, sent. n. 2 dell'11 marzo

1961).

Ciò premesso, a sostegno della legittimità dell'art. 27 si assume

che il supplemento valutato in misura del 20 per cento sulla

contribuzione-base attua il principio, vigente nell'ordinamento

previdenziale, della utilizzazione dei contributi versati, di per sé

insufficienti a dare vita al diritto a pensione e che lo stesso

coefficiente del 20 per cento è stato assunto come criterio in varie

norme della legge delegante riguardanti il trattamento di posizioni

assicurative. Ma le disposizioni invocate o sono irrilevanti ai fini

del decidere (esempio: R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 57, 85, n.

2, 88, commi primo e secondo; R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 25

secondo comma); o riguardano situazioni che il legislatore ha creduto

di regolare espressamente con norme che, non accogliendo una disciplina

né uniforme, né univoca, non possono dare vita ad un criterio

direttivo nella sfera previdenziale (esempio: R.D. 24 giugno 1931, n.

1098, art. 11; R.D. 3 maggio 1937, n. 1021, art. 15; R.D. 20 ottobre

1939, n. 1863, art. 14; legge 31 marzo 1956, n. 293, art. 17; R.D.L.

26 ottobre 1919, n. 1996, art. 32, modificato dalla legge 19 agosto

1938, n. 1560, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 9). Né,

tanto meno, si può ritenere che il coefficiente del 20 per cento debba

considerarsi un criterio adottato dalla legge del 1952, giacché essa

indica vari coefficienti con finalità diverse (artt. 9, 12, 13, 18,

27 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Ché, anzi, l'avere la legge delegante previsto particolari situazioni

assicurative, come quella del lavoratore che, con diritto a pensione,

continua a lavorare alle dipendenze altrui (art. 12), e del lavoratore

che differisce la liquidazione della pensione (art. 27), stabilendo che

i contributi versati dopo l'età pensionabile si traducono in un

supplemento di pensione calcolato in misura non uniforme, sta a

significare che questa materia è stata sottratta al potere delegato.

Invero, trattandosi di porre limiti ad un diritto soggettivo, quale è

il diritto a pensione, riconosciuto dalla legge delegante, come detti

limiti non si possono desumere in via di interpretazione da

disposizioni che riguardano differenti situazioni giuridiche, così

non possono comprendersi nel potere di coordinamento, ove la

formulazione della delega non lo consenta.

Inoltre, il coefficiente del 20 per cento disposto dall'art. 27,

arbitrariamente decurta la pensione I.N.P.S. anche nell'ipotesi

dell'intero versamento di contributi, disconoscendo la possibilità del

cumulo delle due pensioni già perfezionate, la pensione ex

assicurazione obbligatoria e la pensione ex trattamento sostitutivo,

ponendosi in contrasto con la legge del 1952. E per quanto dal sistema

legislativo previdenziale non possa desumersi un principio per il

coordinamento delle pensioni, tuttavia in alcuni casi il cumulo è

ammesso, come per la legge del 1952 n. 218. La quale nell'art. 2

(artt. 9 e 12 del testo modificato) stabilisce che, quando

l'assicurato nell'assicurazione obbligatoria sia in possesso dei

requisiti richiesti (anzianità di età e di assicurazioni e minimo di

contributi versati o accreditati: nella specie l'assicurato aveva tali

requisiti), ha diritto a liquidare la pensione costituita da

coefficienti espressamente stabiliti; e nel successivo art. 10 prevede

espressamente il cumulo, confermato da questa Corte con la sentenza n.

35 del 24 maggio 1960. Né, come vorrebbe la difesa, la disposizione

impugnata potrebbe legittimarsi, considerandola norma di collegamento

tra le due pensioni; perché nella legge delegante non è dato

ravvisare nessuna disposizione cui possa riferirsi l'art. 27. Ché anzi

al collegamento provvede lo stesso art. 10, il quale, dopo avere

stabilito che le pensioni ex assicurazioni obbligatorie non possono

essere inferiori ad un determinato minimo (comma secondo), soggiunge

che tale integrazione non si applica a chi fruisce di due pensioni,

qualora, in virtù del cumulo, il pensionato abbia un beneficio

mensile superiore al cennato minimo garantito.

Si sostiene, infine, che l'art. 27 sia una norma di attuazione del

citato art. 10, in quanto precisa come il cumulo delle due pensioni

debba eseguirsi. Ma una norma in tale senso sarebbe superflua perché,

come si è detto, lo stesso art. 10 stabilisce le modalità del cumulo.

Rileva, da ultimo, la Corte che, essendo state dichiarate

incostituzionali varie norme del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (sent.

n. 24 del 18 aprile 1959; sent. n. 34 del 24 maggio 1960; sent. n. 35

del 24 maggio 1960; sent. n. 2 dell'11 marzo 1961), sia necessario che

il legislatore riveda l'intera materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 27 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i

superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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