Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1958

Altra decisione · depositata il 08/04/1958 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 30 luglio 1957, depositato il 9 agosto 1957 nella

cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 17 del

Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra la Regione

siciliana e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente della

Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, che riconosce la personalità

giuridica alla fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi

Petruzzella fu Giuseppe" con sede in Villalba, provincia di

Caltanissetta.

Udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1958 la relazione del

Giudice Antionio Manca;

uditi l'avv. Rosario Nicolò per il ricorrente e il sostituto

avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379,

pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1957, su

proposta del Ministro per la pubblica istruzione è stata riconosciuta

la personalità giuridica alla fondazione "Borse di studio Francesco

Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", con sede in Villalba, provincia di

Caltanissetta, ed è stato approvato il relativo statuto.

In seguito alla deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno

1957, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato dall'avv.

prof. Rosario Nicolò, con ricorso notificato il 30 luglio 1957 al

Presidente del Consiglio dei Ministri e depositato nella cancelleria il

9 agosto successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo

la illegittimità costituzionale del predetto provvedimento, la cui

emanazione rientrerebbe nella sfera di competenza del Presidente della

Regione.

Si deduce al riguardo che, essendo attribuita alla Sicilia potestà

normativa esclusiva (art. 14, lett. r, dello Statuto) per l'istruzione

elementare, e potestà normativa concorrente (art. 17, lett. d) per

l'istruzione media e universitaria, spetterebbe altresì alla Regione

l'attività amministrativa per l'intera materia, in base all'art. 20,

primo comma, dello stesso Statuto. E pertanto anche il riconoscimento

della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni, in

base all'art. 12 del Codice civile, sarebbe devoluto agli organi

regionali i ogni qual volta il provvedimento si ricollegasse alla

materia anzidetta. Secondo quanto sostiene la difesa della Regione, il

riconoscimento stesso non potrebbe essere considerato come fine a se

stesso, bensì in funzione della tutela delle varie categorie di

interessi compresi nell'ambito dell'autonomia regionale. Allo stesso

modo che alle associazioni e alle fondazioni che hanno finalità di

interesse nazionale, la personalità giuridica è bensì conferita, di

regola, con decreto del Capo dello Stato, ma su proposta del Ministro

competente, secondo la materia oggetto dell'attività dell'ente;

mentre, per quelle categorie di enti che operano nell'ambito della

provincia, il provvedimento è emanato dal Prefetto su delega del

Governo. Si aggiunge, poi, ricordando la giurisprudenza dell'Alta Corte

(sentenza n. 8 del 24 giugno 1949 e n. 10 del 5 agosto 1949) che è

stata altresì riconosciuta di competenza degli organi regionali la

potestà di conferire la personalità giuridica di diritto pubblico a

quegli enti che esplicano la loro attività nelle materie attribuite

alla Regione e nel territorio della medesima.

Nel ricorso si chiede pertanto che si dichiari spettare al

Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, il

riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati di

interesse regionale; e che, in conseguenza, sia annullato il decreto

del Presidente della Repubblica sopra ricordato.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha

depositato deduzioni e memoria rispettivamente il 19 agosto 1957 e il

26 febbraio 1958. L'Avvocatura rileva anzitutto che la fondazione,

eretta in ente morale con il decreto ora impugnato, fu istituita, con

disposizioni testamentarie, da Francesco Capizzi, per conferire alcune

borse di studio a favore dei suoi parenti legittimi di grado più

prossimo nella linea maschile, limitando il beneficio per i discendenti

di quella femminile; che, in mancanza di questi parenti, il testatore

aveva disposto che il beneficio fosse attribuito, secondo l'ordine di

precedenza indicato nel testamento, ad altri discendenti della stessa

famiglia Capizzi, residenti in Sicilia, in tutta l'Italia e

nell'America meridionale. Da tali premesse la difesa dello Stato deduce

che, contrariamente alla tesi della Regione, si tratterebbe di una

fondazione che non opererebbe esclusivamente nell'ambito della Regione,

e non potrebbe perciò essere considerata come ente di esclusivo

interesse regionale. Cadrebbe quindi il presupposto su cui sarebbero

fondate le argomentazioni prospettate nel ricorso.

In linea generale, d'altra parte, la difesa dello Stato sostiene

che il riconoscimento della personalità giuridica di carattere

pubblico o privato, non rientrerebbe nella sfera di competenza degli

organi regionali in base alla disposizione dell'art. 20 dello Statuto,

anche se, in materia d'istruzione, alla Sicilia è attribuita potestà

legislativa e amministrativa. Si tratterebbe infatti di provvedimento

che, in quanto attiene al conferimento della capacità giuridica,

esigerebbe, per l'emanazione, unicità di criteri, di indi rizzo e di

modalità, da valutarsi dà un punto di vista generale, che

trascenderebbe necessariamente l'ambito del territorio regionale.

In relazione poi alla disposizione dell'art. 12 del Codice civile,

la difesa dello Stato deduce che il potere di emanare il provvedimento

anzidetto sarebbe devoluto unicamente al Capo dello Stato, che non

potrebbe essere sostituito, senza espressa disposizione, dal Presidente

della Regione.

Conclude pertanto perché sia respinto il ricorso proposto dalla

Regione.

La difesa della Regione non ha presentato memoria. Considerato in diritto :

Nel ricorso si propone, in via generale ed astratta, la questione

se rientra nella sfera di competenza del Presidente della Regione

siciliana il potere di conferire la personalità giuridica agli enti di

carattere privato e di interesse regionale, quando l'attività

dell'ente si ricollega alle materie devolute alla potestà normativa

della Regione, in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto.

Oppone peraltro la difesa dello Stato che la fondazione "Francesco

Capizzi", eretta in ente morale col decreto del Presidente della

Repubblica, ora impugnato, non operando esclusivamente nell'ambito

della Regione siciliana, non possa in alcun modo considerarsi come

istituzione di esclusivo interesse regionale. E pertanto, venendo meno

il presupposto di fatto, verrebbe meno la base stessa

dell'impugnazione.

Chiarisce in proposito l'Avvocatura (né su questo punto vi è

contestazione fra le parti) che, delle borse di studio istituite nel

testamento di Francesco Capizzi, devono beneficiare in primo luogo i

parenti legittimi del testatore di grado più prossimo e nella linea

maschile, con limitazione per quelli della linea femminile; che, in

mancanza dei parenti anzidetti, il beneficio deve attribuirsi, secondo

l'ordine di precedenza indicato nel testamento, ai discendenti di altri

sedici stipiti della famiglia Capizzi, senza distinzione di linea,

ovvero a tutti i discendenti della provincia di Caltanissetta, o, in

difetto, a quelli di tutta la Sicilia, o, sempre in ordine di

precedenza, a quelli di tutta l'Italia, o infine a quelli residenti

nell'America meridionale.

Osserva la Corte che, data la situazione posta in essere dalle

disposizioni testamentarie che hanno dato luogo al decreto di

riconoscimento, l'eccezione dedotta dall'Avvocatura meriti seria

considerazione, e che altresì, per se stessa, come pure sostiene

l'Avvocatura, assuma carattere risolutivo ed assorbente in relazione

alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte. Ciò perché,

anche se si ritenesse competere al Presidente della Regione il potere

di conferire, con suo decreto, la personalità giuridica ad istituzioni

di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per

quegli enti a substrato personale o patrimoniale che non operassero nei

limiti segnati dal territorio regionale, come, del resto, ammette la

stessa difesa della Regione. Limiti che sussistono per tutti gli enti

autarchici a base territoriale, e che, in particolare, per quanto

riguarda la Sicilia, sono espressamente menzionati pure nell'art. 14

dello Statuto. Consegue logicamente e necessariamente che l'attività

normativa e quella amministrativa devolute alla Regione, in attuazione

del decentramento, non si possono svolgere legittimamente se non

nell'ambito del territorio assegnato alla Regione stessa e per la

tutela di quegli interessi, i quali, in base ad una valutazione di

tutti gli elementi che la varietà dei casi può presentare, si

appalesino esclusivamente, o almeno prevalentemente, localizzati nel

territorio medesimo. Applicando tali principi al caso in esame è da

notare che, nelle fondazioni, gli interessi (che con il conferimento

della personalista' giuridica si è inteso tutelare) si ricollegano

strettamente alla destinazione di un complesso di beni allo scopo

determinato dal fondatore; scopo che ha rilevanza giuridica preminente

come generalmente si riconosce. Ed è quindi la sfera di attuazione di

questi interessi che determina la competenza ad emanare il decreto di

riconoscimento.

E siccome, nella fondazione in esame, scopo del fondatore è quello

di attribuire le borse di studio alle persone appartenenti alla

famiglia Capizzi, secondo l'ordine indicato nel testamento, è il luogo

dove esse hanno stabilito la residenza che viene a determinare il campo

di attività, che l'ente deve svolgere per attuare la volontà del

testatore; campo di attività che trascende, nella specie, l'ambito del

territorio regionale.

È da considerare infatti che, come si rileva dalle deduzioni

dell'Avvocatura, e, del resto, non forma oggetto di discussione,

l'assegnazione delle borse di studio non è condizionata alla residenza

in Sicilia degli aventi diritto, e che tale assegnazione non è neppure

vincolata all'obbligo di frequentare istituti scolastici situati

nell'isola. Risulta invece chiaramente che, secondo l'intendimento

manifestato dal testatore, destinatari del beneficio sono gli

appartenenti alla sua famiglia anche se nessuno di essi abbia la

residenza nella Regione. Il che dimostra la fondatezza della tesi

sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, che cioè la fondazione non si

può considerare di esclusiva, o, quanto meno, prevalente rilevanza

regionale.

Le osservazioni sopra esposte sono sufficienti, ad avviso della

Corte, per respingere nella fattispecie, che forma oggetto dell'attuale

controversia, il ricorso proposto dalla Regione, prescindendo

dall'esaminare la questione di carattere generale, prospettata nel

ricorso stesso, che rimane pertanto sotto ogni aspetto impregiudicata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presi

dente della Regione siciliana con ricorso notificato il 30 luglio 1957,

in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957,

n. 379:

dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità

giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi

Petruzzella fu Giuseppe" e respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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