Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione

Calabria riapprovate il 28 dicembre 1993 dal Consiglio regionale,

concernenti le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni

di Caccuri e Castelsilano, di Pazzano e Bivongi, di San Pietro

Apostolo e Gimigliano, promossi con ricorsi del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificati il 26 gennaio 1994, depositati in

cancelleria il 2 febbraio 1994 ed iscritti ai nn. 6, 7 e 8 del

registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con tre distinti ricorsi, tutti notificati in data 26 gennaio 1994,

il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della

Regione Calabria, approvate in prima lettura dal Consiglio regionale

il 15 luglio 1992 (con deliberazioni n. 197, 198 e 189), rinviate al

Consiglio stesso dal Governo ex art. 127, terzo comma, della

Costituzione, e quindi riapprovate all'unanimità il 28 dicembre 1993

con deliberazioni n. 326 (Modifica delle circoscrizioni territoriali

dei Comuni di Caccuri e Castelsilano), n. 325 (Modifica delle

circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi) e n. 323

(Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro

Apostolo e Gimigliano).

I provvedimenti hanno ad oggetto modifiche delle circoscrizioni

territoriali, rispettivamente, dei comuni di: Caccuri e Castelsilano,

Pazzano e Bivongi, San Pietro Apostolo e Gimigliano.

La declaratoria d'illegittimità costituzionale delle tre leggi

viene richiesta alla Corte per violazione dell'art. 133, secondo

comma, della Costituzione, poiché né dal testo dei provvedimenti,

né dalla relazione illustrativa, risulta rispettato il principio

della preventiva consultazione delle popolazioni interessate. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre

leggi della Regione Calabria, approvate tutte il 15 luglio 1992 e

riapprovate successivamente in seconda lettura con deliberazione del

28 dicembre 1993, aventi ad oggetto modifiche delle circoscrizioni

territoriali di alcuni Comuni.

La questione è posta con riferimento al secondo comma dell'art.

133 della Costituzione, in quanto non risulterebbe rispettato il

principio che impone di sentire le popolazioni interessate.

I giudizi, per l'identità della questione, possono essere riuniti

e decisi con un'unica sentenza.

2. - La censura è fondata.

L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133,

secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della

legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei

Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla

tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità

locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano".

Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di

garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori

nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano

addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere

adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle

popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989).

Con specifico riguardo alle Regioni a statuto ordinario, questa

Corte ha altresì ribadito più volte il carattere di indispensabile

forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza

partecipativa delle popolazioni interessate (cfr. sentenze nn. 204

del 1981 e 107 del 1983).

Le modalità attuative della consultazione formano oggetto della

riserva di legge regionale espressamente prevista dall'art. 11, comma

1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; né la mancata emanazione di

una legge in tal senso può considerarsi ostativa all'accertamento

effettivo della volontà autonomistica delle popolazioni (cfr.

sentenza n. 62 del 1975).

3. - Nel caso in esame i mutamenti delle circoscrizioni non

risultano deliberati nel rispetto di detta fondamentale garanzia

(riaffermata anche nell'art. 46, secondo comma, dello statuto della

Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519). E non

valgono certo il numero dei soggetti in ipotesi interessati e la

scarsa entità dell'intervento, ad esimere la Regione dall'osservare

le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione

ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi

in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e non già

di mera rettifica di confini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio

regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni

territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano;

2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio

regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni

territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi;

3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio

regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni

territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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