Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1992

Altra decisione · depositata il 17/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano

notificati rispettivamente il 21 novembre e 18 dicembre 1991,

depositati in cancelleria rispettivamente il 28 novembre e 20

dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del

tesoro, del 10 settembre 1991, recante "Modalità relative alle

certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle

amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) e

del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

del tesoro, del 19 ottobre 1991, recante "Modalità relative alle

certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1992 delle

amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252), ed

iscritti ai nn. 44 e 53 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto del 10 settembre 1991 il Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello dei

certificati concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990. Il decreto dispone

che il certificato, in originale e tre copie autenticate, deve essere

inviato dai comuni e dalle comunità montane delle Province di

Bolzano e di Trento al competente commissariato del Governo, il quale

provvede ad inoltrare l'originale al Ministero dell'interno, e le

copia rispettivamente alla Corte dei conti - sezione enti locali ed

all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'ente locale

interessato deve inoltre trasmettere copia del certificato alla

Regione ed al Comitato regionale di controllo. Lo stesso decreto

indica anche le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei

certificati.

Con altro decreto del 19 ottobre 1991 il Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello di

certificato concernente il bilancio preventivo per l'anno 1992 dei

comuni, delle province e delle comunità montane. Il decreto dispone

che la certificazione deve essere allegata al bilancio di previsione

ed inviata con il bilancio, in originale e sei copie autenticate, al

competente organo regionale di controllo, il quale, dopo avere

attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente

compilato e corrisponde alle previsioni, inoltra la certificazione,

per quanto concerne i comuni e le comunità montane delle province di

Bolzano e di Trento, al competente commissariato del Governo, che ne

invia una copia alla Regione e ne restituisce una copia all'ente

interessato. Il Commissario del Governo invia l'originale dei

certificati al Ministero dell'interno ed una copia degli stessi alla

Corte dei conti - sezione enti locali ed all'ISTAT. Il medesimo

decreto indica, inoltre, le modalità di compilazione e di

sottoscrizione dei certificati.

2. - Con ricorso notificato il 21 novembre 1991 e depositato il 28

novembre 1991 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto

l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 1991 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) assumendo che

il decreto stesso è lesivo, nelle sue singole parti e nel suo

complesso, delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla

Provincia.

Con analogo ricorso, notificato il 18 dicembre 1991 e depositato

il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto

l'annullamento anche del decreto ministeriale 19 ottobre 1991

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252)

assumendo che esso lede le attribuzioni provinciali.

A sostegno dei due distinti ricorsi la Provincia autonoma di

Bolzano articola motivi sostanzialmente identici. Con il primo motivo

si denuncia la violazione delle attribuzioni provinciali previste

dagli art. 8, primo comma, numero 21, 16, primo comma e 54, numero 5,

dagli artt. 80 ed 81 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (nel testo

modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata

anche in ragione dell'art. 5), nonché dalle relative norme di

attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279

ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

I due decreti ministeriali invaderebbero, ad avviso della

ricorrente, competenze ed attribuzioni della Provincia, che ha

competenza secondaria in materia di finanza locale (art. 80 dello

Statuto speciale), ed ha il potere-obbligo di corrispondere ai comuni

idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della Giunta

provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (art. 81 dello

Statuto speciale). Ai sensi dell'art. 54, numero 5, dello Statuto

speciale spetta poi alla Giunta provinciale di Bolzano la vigilanza e

la tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti o

istituti locali, compresa la facoltà di sospensione o scioglimento

dei loro organi in base alla legge e di eventuale nomina di

commissari (a meno che tali provvedimenti straordinari non siano

dovuti a motivi di ordine pubblico o si riferiscano a comuni con più

di 20.000 abitanti). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in

materia di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473) dispongono

che le province autonome esercitano le attribuzioni delle

amministrazioni statali in ordine alle autorizzazioni in materia di

finanza locale ed alle integrazioni, anche ai fini del risanamento

dei bilanci dei comuni (art. 1); precisano poi (art. 2) che nella

vigilanza e tutela di cui all'art. 54, numero 5, dello Statuto

speciale "si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in

materia di finanza locale".

Poiché la disciplina della finanza locale, compresa la verifica

ed il controllo della spesa, attiene alla competenza della Provincia

di Bolzano, ne segue, ad avviso della ricorrente, che il Ministro

dell'interno e quello del tesoro non hanno il potere di predisporre

modelli per conti consuntivi da usare nella provincia di Bolzano, di

imporre l'obbligo di compilare tali certificati e di trasmetterli al

Commissario del Governo; né hanno il potere di predisporre "modelli"

sui quali i comuni e le comunità montane della Provincia stessa

"devono" compilare un certificato di bilancio preventivo per il 1992.

Tanto più che la predisposizione dei conti preventivi degli enti e

delle comunità montane ed il relativo controllo attengono alla

materia del controllo e vigilanza della finanza locale, che è

anch'essa di spettanza della Giunta provinciale di Bolzano.

Sarebbe altresì lesivo delle attribuzioni provinciali l'obbligo

che i conti consuntivi e preventivi in questione siano trasmessi al

Commissario del Governo, ovvero all'organo regionale di controllo che

li deve poi trasmettere al Commissario del Governo, cioè ad organi

del tutto incompetenti in materia, anziché alla Giunta provinciale

che è invece specificamente competente. Ugualmente lesiva sarebbe la

trasmissione degli atti al Ministero dell'interno, alla Corte dei

conti ed all'ISTAT.

I decreti impugnati, inoltre, violerebbero l'art. 6 delle norme di

attuazione di cui al d.P.R. del 1975, n. 473, il quale disciplina

espressamente il coordinamento tra le Province di Bolzano e di Trento

e lo Stato, ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i

propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori

pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministero del

tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e

prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà

presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in

base a criteri generali stabiliti per i propri interventi. I decreti

impugnati, invece, sovrappongono a questo coordinamento una

disciplina esclusiva dello Stato.

Con il secondo motivo di gravame la Provincia di Bolzano lamenta,

in entrambi i ricorsi, la violazione delle attribuzioni provinciali

di cui alle norme statutarie già indicate anche per violazione del

principio di legalità.

La ricorrente osserva che il decreto 10 settembre 1991, relativo

al conto consuntivo 1990, richiama nelle sue premesse l'art. 25 della

legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n.

142; mentre il decreto 19 ottobre 1991, relativo al bilancio

preventivo 1992, richiama nelle sue premesse l'art. 25 (rectius art.

55) della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si tratta di disposizioni che

non conferiscono al Ministro del tesoro o a quello dell'interno un

potere di decretare riguardo ai conti consuntivi o preventivi degli

enti locali o delle comunità montane. Anzi, proprio l'art. 1 della

legge 142 del 1990 fa salve le competenze della Provincia autonoma di

Bolzano. Pertanto i decreti impugnati sarebbero privi di copertura

legislativa e quindi violerebbero il principio di legalità,

determinando un vizio deducibile anche in sede di conflitto di

attribuzioni. La carenza di potere dei due ministri a decretare nella

materia, relativamente alla Provincia di Bolzano, risulterebbe dalla

stessa finalità indicata nei decreti impugnati, giacché in tale

Provincia il finanziamento dei comuni, delle comunità montane e

degli enti locali è di competenza della Provincia, che emana

annualmente una legge in materia di finanza locale, creando i

presupposti e gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci

degli enti locali.

3. - I due ricorsi sono stati ritualmente pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,

rispettivamente, il ricorso n. 44/91 nella Gazzetta n. 49, dell'11

dicembre 1991; il ricorso n. 53/91, nella Gazzetta n. 4, del 22

gennaio 1992.

4. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avvocatura osserva anzitutto che il secondo motivo di ricorso,

qualora lo si ritenga dotato di autonoma rilevanza, è inammissibile

in quanto la Provincia non ha legittimazione a dedurre in questa sede

pretesi vizi di legittimità dai quali derivi, in ipotesi, una

invalidità in senso "oggettivo" dell'atto impugnato. In ogni caso,

per quanto concerne il primo ricorso, la censura sarebbe comunque

infondata, in quanto l'obbligo di presentazione dei conti consuntivi

non è circoscritto alle sole aziende di servizi dipendenti dagli

enti locali, bensì è esteso a questi ed a tutti gli altri enti del

settore pubblico allargato (cfr. art. 25, terzo e quarto comma, della

legge n. 468 del 1978). Inoltre la inapplicabilità nelle province

autonome delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 è limitata

alle sole norme che siano incompatibili con le attribuzioni

statutarie di tali enti; il che non può ritenersi per la disciplina

dettata dall'art. 54, quinto comma, a proposito di "trasferimenti

erariali" alla finanza di comuni e province.

Per quanto riguarda il secondo decreto, la censura è infondata in

quanto il richiamo dell'art. 55, secondo comma, della legge n. 142

del 1990 obbedirebbe soltanto ad una esigenza temporale collegata al

termine normativamente fissato per la presentazione dei bilanci di

previsione degli enti locali, mentre la fonte del potere ministeriale

risale all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (la quale

contiene i principi fondamentali in materia di "normalizzazione" e di

"consolidamento" dei conti pubblici secondo criteri e tipi uniformi).

Inoltre non viene in rilievo l'inapplicabilità alle province

autonome della legge n. 142 del 1990, che ha effetto solo per le

norme della stessa legge che siano incompatibili con le attribuzioni

statutarie di tali enti. Circostanza questa che non si può ritenere

esistente per la disciplina dettata dall'art. 55 quanto alla riserva

a favore della legge statale con riferimento all'ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, ai tempi

ed alle modalità di redazione dei bilanci di previsione, nel quadro

del principio posto dall'art. 119, comma primo, della Costituzione,

che assegna alle leggi dello Stato di coordinare la finanza dei

comuni con quella dello Stato e delle Regioni.

L'Avvocatura osserva inoltre che il primo decreto impugnato è

espressamente destinato a "raccogliere dati e notizie" in modo

uniforme, in vista del consolidamento delle operazioni interessanti

il settore pubblico nonché di un perequato riparto dei trasferimenti

erariali che tenga conto, tra l'altro, delle condizioni socio-economiche sul territorio e degli squilibri di fiscalità locale

(art. 25 della legge n. 468 del 1978 ed art. 54 della legge n. 142

del 1990). Tale fine dichiarato trova puntuale conferma nelle notizie

richieste, concernenti vari aspetti della totalità dei settori

d'intervento e d'azione dei singoli enti. Per ciascuno di tali

settori il questionario non si limita all'analisi delle spese,

raggruppate per le diverse rubriche, ma si articola attraverso

significativi elementi generali e specifici.

Quanto al secondo decreto, l'Avvocatura osserva che esso ed il

modello di certificato allegato sono palesemente finalizzati a

perseguire, ai sensi del citato art. 55, secondo e quarto comma,

della legge n. 142 del 1990, una uniforme redazione dei bilanci di

previsione ed a consentire, così, una operazione di consolidamento

dei conti del settore pubblico, necessariamente propedeutica ad una

corretta stima della spesa pubblica globale e ad una appropriata

commisurazione dei trasferimenti erariali alla finanza locale.

I decreti impugnati, ha osservato conclusivamente l'Avvocatura, si

propongono essenzialmente uno scopo conoscitivo e non quei fini di

controllo contabile o di vigilanza che la Provincia di Bolzano ha

ritenuto di denunziare.

5. - In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha

depositato memorie, ribadendo che la conoscenza dei dati contenuti

nei certificati di bilancio è strumentale per l'esercizio di

funzioni amministrative di controllo e vigilanza della finanza locale, riservate alla competenza provinciale. Inoltre la imposizione

ai comuni delle modalità di certificazione, scavalcando la Provincia

e prevedendo la trasmissione dei certificati stessi al Commissario

del Governo senza che sia previsto l'obbligo di trasmetterne copia

alla Provincia, sarebbe lesivo delle attribuzioni della ricorrente,

costituendone un evidente disconoscimento, giacché non si tiene

neppure conto del principio di leale collaborazione.

In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita

violazione del principio di legalità, la Provincia contesta

l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale il fondamento legale

del decreto si evincerebbe dalla lettura coordinata del primo, terzo

e quarto comma dell'art. 25 della legge n. 468 del 1978. Solo il

terzo comma di tale disposizione prevede il potere di stabilire uno

schema tipo di conto consuntivo, ma per le aziende di servizi degli

enti territoriali e non per gli enti stessi. Se poi la disposizione

dovesse riguardare gli enti territoriali, il potere di determinazione

del modello dovrebbe essere attribuito al Ministro del tesoro e non a

quello dell'interno.

Per quanto riguarda l'art. 54 della legge n. 142 del 1990, posto

che sia applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, da tale

disposizione non si ricava il potere del Ministro dell'interno di

obbligare gli enti locali a compilare e trasmettere i certificati

previsti dai decreti impugnati. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con due

distinti ricorsi proposti nei confronti del Presidente del Consiglio

dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione ai decreti del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,

rispettivamente del 10 settembre 1991 (recante "modalità relative

alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle

amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane") e

del 19 ottobre 1991 (recante "modalità relative alle certificazioni

concernenti il bilancio preventivo del 1992 delle amministrazioni

provinciali, comunali e delle comunità montane").

I due ricorsi sostengono, con analoghi motivi, la lesione di

competenze provinciali in materia di finanza locale e la carenza di

adeguata copertura legislativa dei decreti impugnati.

Il primo decreto (10 settembre 1991) - considerata "necessaria la

raccolta di dati e notizie dagli enti locali" ai fini previsti

dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Consolidamento delle

operazioni interessanti il settore pubblico allargato, compresi i

conti pubblici degli enti locali) e dall'art. 54, quinto comma, della

legge 8 giugno 1990, n. 142 (riparto dei trasferimenti erariali sulla

base di criteri obiettivi e tenendo conto degli squilibri di

fiscalità locale) - approva i certificati relativi al conto

consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per

l'anno 1990.

Lo stesso decreto determina inoltre le procedure di trasmissione

dei certificati al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti -

sezione enti locali ed all'ISTAT (per gli enti locali della Provincia

di Bolzano tramite il commissariato del Governo competente) nonché

alla regione ed al Comitato regionale di controllo (art. 1).

Prescrive inoltre le modalità di redazione e di sottoscrizione dei

certificati (art. 2).

La disciplina dettata dal secondo decreto (19 ottobre 1991) per i

certificati concernenti il bilancio preventivo per il 1992 è analoga

a quella già descritta. Il certificato, compilato in conformità al

modello approvato, deve essere allegato al bilancio (da deliberare,

secondo quanto dispone l'art. 55 della legge n. 142 del 1990, entro

il 31 ottobre) e, con la attestazione da parte dell'organo regionale

di controllo della regolarità di compilazione e della corrispondenza

al bilancio divenuto esecutivo, deve essere inoltrato con modalità

corrispondenti a quelle già previste per il certificato concernente

il conto consuntivo.

Entrambi i ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano prospettano

gli stessi motivi per denunciare che vi sarebbe stata lesione di

competenze provinciali in materia di finanza locale, essenzialmente

sul presupposto che i due decreti del Ministero dell'interno siano

espressione di un non legittimo esercizio del potere di vigilanza e

di controllo e che manchi per essi una adeguata copertura

legislativa.

I ricorsi concernono due decreti del Ministro dell'interno

reciprocamente complementari e deducono i medesimi motivi. Possono

essere pertanto uniti e trattati congiuntamente.

2. - I decreti del Ministro dell'interno, volti ad acquisire dati

relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da

compilare secondo schemi e modelli uniformi e con una omogenea

classificazione economica e funzionale delle spese, si collocano nel

contesto di un indirizzo legislativo complessivamente volto ad

attuare principi di normalizzazione, di coordinamento e di

consolidamento dei conti della finanza pubblica.

La riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in

materia di bilanci disposta con la legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo

aver disciplinato il bilancio di previsione, le spese ed il

rendiconto generale dello Stato, detta norme sui conti della finanza

pubblica (titolo IV) comprensiva dei comuni, delle province e relative aziende, oltre che di altri enti compresi nel settore pubblico

allargato.

In particolare l'art. 25 della legge n. 468 del 1978, menzionato

nelle premesse del decreto ministeriale 10 settembre 1991, dispone,

in funzione della normalizzazione dei conti degli enti pubblici, che

il sistema di contabilità ed i bilanci degli enti considerati

provvedano alla esposizione della spesa sulla base della

classificazione economica e funzionale ed evidenzino, per l'entrata,

gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di

consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore

pubblico. Il coordinamento dei conti pubblici implica inoltre

l'unificazione della denominazione dei capitoli (art. 26), la loro

codificazione, la raccolta e la elaborazione dei dati, ai quali poi

altre disposizioni potranno attribuire specifico rilievo. In

proposito si può ricordare che già la legge 21 dicembre 1978, n.

843, nell'assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali

per il 1979 sulla base di trasferimenti a carico del bilancio dello

Stato, ha previsto una apposita certificazione secondo modalità indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro del tesoro (art. 12).

Su questa base si sono sviluppate una ricorrente disciplina e la

prassi della redazione e dell'inoltro dei certificati di bilancio,

consuntivo e preventivo, dei comuni, delle province e delle comunità

montane, compilati con criteri e su modelli uniformi approvati con

decreto del Ministro dell'interno. A questo adempimento specifiche

disposizioni possono condizionare la erogazione di rate dei fondi

assegnate agli enti locali, ai quali è richiesta la presentazione

delle certificazioni di bilancio, secondo una linea che si apre con

la legge 21 dicembre 1978, n. 843 e si afferma sino al decreto legge

2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito con

legge 24 aprile 1989, n. 144, che all'art. 16 indica, iterando anche

precedenti disposizioni, le modalità delle certificazioni che devono

essere trasmesse al Ministro dell'interno ed il termine di

presentazione per l'anno di riferimento.

La determinazione degli enti destinatari dei documenti che

espongono le entrate e le spese degli enti locali secondo criteri

uniformi, che consentano la aggregazione e la elaborazione dei dati,

attività che implica e presuppone la generalità e la completezza

della raccolta delle informazioni, offre un ulteriore elemento per

ritenere essenzialmente conoscitiva la funzione delle certificazioni.

Difatti la sezione enti locali della Corte dei conti, alla quale

è destinata una copia delle certificazioni, e che è stata

costituita nel contesto di disposizioni dettate in materia di finanza

locale (art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786), può

chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministri e

riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria e sul

buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali,

attingendo anche a quanto può essere ricavato dalla elaborazione

delle informazioni offerte in modo generalizzato, con metodo

uniforme, con completezza e sistematicità, dalle certificazioni di

bilancio.

L'interesse della Corte dei conti per tale documentazione

peraltro, e proprio ai fini delle notizie da acquisire per la

relazione al Parlamento prevista dalla legge, ha trovato in passato

specifica menzione nello stesso decreto del Ministro dell'interno di

approvazione delle modalità concernenti le certificazioni di

bilancio e del relativo modello (cfr. decreto ministeriale del 3

aprile 1987, in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1987, supplemento

ordinario, n. 93).

A finalità evidentemente conoscitive, per la acquisizione di dati

omogenei destinati alla aggregazione ed alla complessiva e generale

elaborazione, risponde inoltre la destinazione di copia delle

certificazioni all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Da questo flusso di dati e di informazioni non è esclusa la

Provincia ricorrente, alla quale è trasmessa una copia delle

certificazioni di bilancio, e che potrà nell'esercizio dei propri

poteri servirsi anche dei dati raccolti e che ritenga utili. Difatti

la certificazione in quanto tale non implica l'esercizio di uno

specifico potere di vigilanza e di controllo, né di una immediata

competenza finanziaria sugli enti che devono provvedere alla

compilazione del documento. La pluralità di destinatari delle

certificazioni rappresenta anzi la molteplicità e diversità di

interessi, cospiranti solo nella esigenza di una omogenea ed uniforme

raccolta di dati oggettivi, utili per l'esercizio delle funzioni

proprie di ciascuno dei destinatari dei documenti.

Non sono messi dunque in discussione i poteri della Provincia

autonoma di Bolzano in materia di finanza locale. Ma la esigenza di

disporre trasferimenti erariali ai Comuni ed alle Province delle

altre regioni, ripartendo le risorse in base a criteri obiettivi con

perequata distribuzione delle stesse, in conformità alla previsione

legislativa (art. 54, quinto comma, della legge n. 142 del 1990)

menzionata anche nelle premesse del decreto ministeriale impugnato

(10 settembre 1991), implica e presuppone la conoscenza di dati

omogenei, completi, generali ed estesa a tutto il territorio

nazionale, sui quali fondare oggettive determinazioni per la parte di

sicura competenza statale.

La medesima esigenza di conoscenza si estende al bilancio di

previsione, per la cui certificazione dispone il decreto ministeriale

19 ottobre 1991, il quale si integra con il precedente e

complementare decreto 10 settembre 1991 per le finalità, per il

fondamento e le motivazioni.

Non si danno dunque lesioni delle attribuzioni della Provincia

autonoma di Bolzano. Attribuzioni che, come sopra individuata e

determinata la funzione delle certificazioni di bilancio, rimangono

intoccate.

Le stesse considerazioni ed i riferimenti normativi già

richiamati, adeguati per la raccolta di dati con le finalità sopra

enunciate, escludono i prospettati vizi di legittimità dei due

decreti ministeriali contro i quali i ricorsi sono stati proposti.

Per tali ragioni gli atti impugnati, poiché rispondono al dovere

costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni (o province

autonome) nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ai

sensi dell'art. 119 della Costituzione, non possono essere

considerati lesivi delle competenze costituzionalmente attribuite

alla ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato provvedere alla

raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi dei

comuni e delle comunità montane ed alla determinazione delle relative modalità, così come previsto con i decreti del Ministro

dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 10 settembre

1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto

consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle

comunità montane) e con il decreto del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991 (Modalità

relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo delle

amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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