Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1991

Altra decisione · depositata il 12/06/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria,

Sardegna e Lombardia notificati rispettivamente il 2 gennaio 1991, il

31 dicembre 1990, il 4 ed il 3 gennaio 1991, depositati in

cancelleria il 7, 8, 9 e 12 gennaio 1991, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro del commercio

con l'estero del 30 ottobre 1990 (Elenco delle merci sottoposte ad

autorizzazione per l'esportazione e per il transito), in particolare

in relazione all'allegato 3 ( ex cap. 97) concernenti gli oggetti

d'arte ed iscritti ai nn. 2, 4, 5 e 6 del registro conflitti 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Toscana, Paolo

Zanchini per la Regione Liguria, Sergio Panunzio per la Regione

Sardegna, Roberto Gianolio per la Regione Lombardia e l'avvocato

dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, con riferimento al decreto del Ministro del commercio con

l'estero 30 ottobre 1990 (Elenco delle merci sottoposte ad

autorizzazione per l'esportazione e il transito) ritenendo

quest'ultimo lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente

tutelate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati

dall'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e dagli artt. 47 e 48

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Su tale base, la ricorrente chiede

l'annullamento del decreto sopra indicato nella parte in cui prevede,

con riferimento agli oggetti d'arte (allegato 3, cap. ex 971, che

l'esportazione definitiva o temporanea di codici, manoscritti,

incunaboli, stampe, libri e incisioni sia vincolata alla

presentazione di una licenza o di un nulla osta, al cui rilascio sono

autorizzati esclusivamente gli Uffici di esportazione degli oggetti

di antichità e d'arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali

e ambientali, aventi sede presso alcune Soprintendenze.

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non terrebbe

conto del fatto che l'art. 9, lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972,

nell'ambito di un'ampia delega delle funzioni amministrative

residuate allo Stato dopo il trasferimento delle Soprintendenze ai

beni librari (art 8, del d.P.R. n. 3 del 1972) e al fine di

consentire un più organico esercizio delle competenze in materia di

musei e biblioteche degli enti locali, ha delegato a'lle regioni

l'esercizio delle "funzioni di ufficio per l'esportazione, ai termini

della legge 1° giugno 1939, n. 1089". Sempre secondo la ricorrente,

tale assegnazione di competenze risulterebbe confermata dalle

disposizioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 e non

sarebbe contraddetta dal decreto del Ministro per il commercio con

l'estero 14 luglio 1990, n. 313; (Regolamento contenente i regimi di

importazione ed esportazione delle merci), a cui dà esecuzione il

decreto impugnato, tantoché la Regione Toscana avrebbe più volte

esercitato suoi poteri legislativi e amministrativi con riguardo alle

autorizzazioni e ai nulla-osta all'esportazione previsti dalla legge

n. 1089 del 1939.

In ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione,

proposto a tutela di funzioni che le sono state delegate dallo Stato,

la Regione Toscana osserva che dalle disposizioni sopra citate emerge

che la competenza regionale è frutto di una delega che lo Stato ha

effettuato a fronte di una corrispettiva diminuzione delle proprie

competenze e con il fine di configurare competenze regionali

organizzate per settori di materie, sicché ricorrerebbero nel caso

di specie quei requisiti di "traslatività" e di "necessarietà" che

la giurisprudenza più recente di questa Corte richiede per

l'ammissibilità dei conflitti su competenze delegate (sent. n. 559

del 1988).

2. - Anche la Regione Liguria ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 30

ottobre 1990, con ricorso regolarmente notificato e depositato.

I motivi addotti dalla Regione Liguria a sostegno

dell'ammissibilità della fondatezza del proprio ricorso sono

sostanzialmente identici a quelli espressi dalla Regione Toscana.

3. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, anche la

Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione

al decreto 30 ottobre 1990, con riguardo alle previsioni

dell'allegato 3, cap. ex 97, ritenendolo invasivo delle attribuzioni

di tipo esclusivo ad essa garantite dagli artt. 3, lettera q), 5 e 6

dello Statuto speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)

in materia di biblioteche e musei di enti locali, nonché della

propria competenza integrativa in materia di antichità e belle arti.

Tali, disposizioni statutarie, continua la ricorrente, sono state

oggetto di ulteriori specificazioni nelle norme di attuazione dello

Statuto e, in particolare, nell'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1965,

n. 1532, che ha trasferito alla Regione Sardegna la preesistenta

Soprintendenza ai beni librari, e nel successivo d.P.R. 22 maggio

1975, n. 480, il cui art. 12, lettera f), ha delegato altresì

l'esercizio delle funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini

della legge n. 1089 del 1939.

Il ricorso della Regione Sardegna ripete sostanzialmente le

argomentazioni espresse dalle altre regioni ricorrenti a sostegno

dell'ammissibilità e della fondatezza del conflitto sollevato.

4. - Infine, anche la Regione Lombardia, con ricorso ritualmente

notificato e depositato, ha denunciato come lesivo delle proprie

attribuzioni il decreto 30 ottobre 1990, sollevando conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117

e 118 della Costituzione, cosi come attuati dagli artt. 7 e 9 del

d.P.R. n. 3 del 1972 e 7 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché in

riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Oltre a ripetere sostanzialmente i motivi espressi negli altri

ricorsi, la Regione Lombardia afferma che il quadro normativo

delineato con riguardo alle competenze regionali in materia di

esportazione di antichità librarie non è stato alterato dalle successive disposizioni statali e, in particolare, dal decreto legge 5

luglio 1972, n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487,

recante nuove norme in materia di esportazione delle cose di

interesse artistico, nonché dal decreto-legge 14 dicembre 1974, n.

657, con il quale è stato istituito il Ministero per i beni

culturali e ambientali, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Pertanto, la sottrazione alle regioni, con conseguente attribuzione

al Ministero per i beni culturali, delle competenze in materia di

rilascio di licenze e nulla-osta per l'esportazione di antichità

librarie - disposta oltretutto' con un decreto ministeriale, vale a

dire con un atto che, in quanto tale, nessun effetto abrogativo può

dispiegare rispetto alle disposizioni legislative vigenti -

comprometterebbe l'organico esercizio delle funzioni regionali relative alle materie di musei e biblioteche di interesse locale, con

conseguente pregiudizio anche del principio di buon andamento

dell'amministrazione garantito dall'art. 97 della Costituzione.

5. - In tutti i giudizi si è costituita la Presidenza del

Consiglio dei ministri svolgendo identiche argomentazioni e

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza del conflitto.

In primo luogo, l'Avvocatura dello Stato richiama la

giurisprudenza di questa Corte che nega l'ammissibilità dei

conflitti di attribuzione in materie oggetto di delega, con

particolare riferimento alla configurazione della delega di funzioni

amministrative disposte dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977. In

particolare, l'Avvocatura osserva che la delega alle regioni delle

competenze statali già esercitate dalle Soprintendenze librarie,

corrisponde solo ad un segmento dell'attività amministrativa

relativa alle esportazioni di antichità librarie, dal momento che

residuerebbero in capo allo Stato numerose funzioni sovraordinate e

poteri concorrenti riguardanti il medesimo oggetto.

L'Avvocatura sostiene, inoltre, che la disposizione denunciata

come invasiva delle competenze regionali, oltre ad essere già

contemplata nel decreto del Ministro per il commercio con l'estero 28

giugno 1989, n. 294, che non è mai stato oggetto di impugnativa per

i motivi addotti nei presenti conflitti, sarebbe priva di qualsiasi

attitudine lesiva, sia perché il decreto 30 ottobre 1990 promana da

una autorità, come il Ministro del commercio con l'estero, che non

dispone di competenze istituzionali al riguardo, sia perché si

tratterebbe di un atto meramente notiziale è ricognitivo della

normativa previgente in tema di vincoli all'esportazione di oggetti

d'arte.

L'Avvocatura dello Stato aggiunge, infine, che il riferimento agli

uffici di esportazione contenuto nel decreto denunciato non è

necessariamente indicativo di quelli statali, ben potendo

ricomprendere anche quelli delle regioni, poiché ciò non sarebbe

incompatibile con la previsione di un rapporto di dipendenza dal

Ministero per i beni culturali, in considerazione dei poteri di

sovraordinazione che allo stesso residuano rispetto alle competenze

degli uffici regionali di esportazione.

6. - In prossimità dell'udienza le Regioni Toscana, Liguria e

Sardegna hanno presentato memorie con le quali ribadiscono le

argomentazioni esposte negli atti introduttivi del giudizio,

soffermandosi a contestare puntualmente le eccezioni di

inammissibilità opposte dall'Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'ammissibilità dei

conflitti di attribuzione con riferimento a funzio'ni amministrative

delegate dallo Stato alle regioni, le ricorrenti insistono sulla

natura devolutiva e necessaria della delega disposta dagli artt. 9,

lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972 (per le regioni a statuto

ordinario) e 12, lettera f), del d.P.R. n. 480 del 1975 (per la

Regione Sardegna), relativamente alle funzioni di ufficio per

l'esportazione già di competenza delle Soprintendenze librarie

trasferite alle regioni. In particolare, esse osservano che nessuno

dei poteri statali elencati nell'atto di intervento dell'Avvocatura

contraddice ai caratteri di traslatività e necessarietà della

delega, trattandosi di poteri tutti riconducibili a funzioni statali

di indirizzo, compatibili, come tali, con la natura devolutiva della

delega disposta a favore delle regioni, conformemente a quanto

richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ammissiva di conflitti

di attribuzione sollevati a tutela di competenze regionali delegate.

Quanto, poi, alla menzione da parte dell'Avvocatura dello Stato

del decreto 28 giugno 1989, n. 294, recante disposizioni che il

successivo decreto 30 ottobre 1990 denunciato nel presente giudizio

si sarebbe limitato a riprodurre, oltre alla specifica obiezione

contenuta nella memoria della Regione Toscana, secondo la quale,

essendo mutato il quadro normativo di riferimento per effetto della

legge 19 aprile 1990, n. 84, e del decreto del Ministro del commercio

con l'estero 14 luglio 1990, n. 313, la disposizione del D.M. 30

ottobre 1990, denunciata nel presente conflitto, dovrebbe intendersi

come innovativa rispetto a quella, formalmente identica, del

precedente decreto, tutte e tre le ricorrenti ricordano la

giurisprudenza di questa Corte che concordemente afferma

l'irrilevanza dell'istituto dell'acquiescenza nel giudizio

costituzionale e, in particolare, in quello per conflitto di

attribuzione.

Infine, relativamente alla pretesa inidoneità lesiva dell'atto

impugnato, a parte l'osservazione della Regione Toscana secondo la

quale il rilievo dell'Avvocatura potrebbe significare che le

competenze degli uffici di esportazione assegnati alle regioni siano

quelle asserite dalle ricorrenti, tutte e tre le regioni sostengono

che la disposizione denunciata, non facendo menzione delle competenze

regionali in materia di beni librari, manifesterebbe una inequivoca

volontà statale di riappropriazione di una funzione di stretta

appartenenza regionale.

7. - Nel corso della discussione tutte le parti si sono

soffermate soprattutto sull'ammissibilità del conflitto di

attribuzione. In particolare la Regione Toscana ha ricordato che,

nell'ambito della propria organizzazione è stata disposta

l'abolizione della preesistente Soprintendenza ai beni librari e la

ricomprensione di questo ufficio in un unico servizio regionale per i

beni librari, con conseguente trasferimento di personale e mezzi e

con la determinazione di sub-deleghe nell'ambito delle complessive

competenze regionali.

L'Avvocatura dello Stato ha, invece sottolineato l'esistenza di un

rapporto gerarchico tra gli uffici statali e quelli toccati dall'atto

impugnato, al fine di avvalorare le similitudini tra il caso oggetto

del presente giudizio e la materia dei beni ambientali e

paesaggistici, in ordine alla quale anche la più recente

giurisprudenza costituzionale ha ribadito l'inammissibilità del

conflitto di attribuzione relativo a funzioni delegate, per la

persistenza di poteri statali concorrenti previsti dall'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977. Considerato in diritto

1. - Le Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Lombardia hanno

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in

relazione al decreto del Ministro del commercio con l'estero 30

ottobre 1990 (Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per

l'esportazione e il transito.

Secondo le ricorrenti, tale atto sarebbe lesivo delle attribuzioni

legislative e amministrative costituzionalmente garantite ad esse

(per le regioni a statuto ordinario, dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, come attuati dall'art. 9, lettera f, del d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 3, e dagli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616; per la Regione Sardegna, dagli artt. 3, lettera q), 5 e 6 del

proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione), nella

parte in cui prevede che l'esportazione, definitiva o temporanea,

degli oggetti d'arte e di valore storico, ivi compresi i codici, i

manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri e le incisioni, sia

vincolata alla presentazione di una licenza o di un nulla-osta, al

cui rilascio sono autorizzati esclusivamente, gli uffici di

esportazione degli oggetti di antichità e d'arte dipendenti dal

Ministero per i beni culturali e ambientali, aventi sede presso

alcune Soprintendenze.

Poiché i ricorsi indicati in epigrafe contestano le medesime

competenze e hanno ad oggetto lo stesso atto, i relativi giudizi per

conflitto di attribuzione vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente

presentato tre distinte eccezioni di inammissibilità riguardo ai

ricorsi proposti, sostenendo, in particolare, che:

a) l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere le competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, in considerazione della

natura meramente notiziale e ricognitiva dello stesso rispetto alla

normativa previgente in tema di vincoli all'esportazione di oggetti

d'arte;

b) rispetto al giudizio in esame si sarebbe prodotta

acquiescenza, in conseguenza del fatto che una disposizione identica

a quella ora contestata, contenuta nel precedente decreto del

Ministro del commercio con l'estero 28 giugno 1989, n. 294, non è

stata oggetto di impugnazione per gli stessi profili qui sollevati;

c) il decreto impugnato concernerebbe poteri non difendibili

mediante conflitto di attribuzione, dal momento che regolerebbe

funzioni costituenti un semplice segmento delle attività relative

all'esportazione di antichità librarie, affidato, alle regioni con

una delega di funzioni non "devolutiva" e non finalizzata

all'integrazione organica delle competenze proprie, tanto che sullo

stesso oggetto permarrebbero allo Stato funzioni gerarchicamente

sovraordinate e poteri concorrenti.

Tutte e tre le eccezioni di inammissibilità vanno respinte.

2.1 - Non può condividersi, innanzitutto, l'assunto della difesa

del Presidente del Consiglio dei ministri circa l'inidoneità

dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionalmente

assegnate alle regioni, inidoneità che risulterebbe evidenziata sia

dalla provenienza dell'atto stesso da un'autorità sprovvista della

competenza a disciplinare oggetti d'arte o d'interesse culturale, sia

dalle finalità meramente notiziali o ricognitive del medesimo atto.

In realtà, il decreto del Ministro del commercio con l'estero 30

ottobre 1990, adottato di concerto con il Ministro delle finanze,

costituisce l'esercizio di una puntuale competenza, basata sulla

legge 1° giugno 1939, n. 1089 (capo IV) e sul regolamento

ministeriale contenuto nel decreto 14 luglio 1990, n. 313 (art. 11,

la quale è diretta a stabilire deroghe e limitazioni alla libera

importazione ed esportazione delle merci in relazione ad impegni

internazionali o comunitari e per esigenze di interesse nazionale. In

particolare, per la parte oggetto della impugnazione in esame, il

predetto decreto provvede a individuare le merci (allegato 3) la cui

esportazione è subordinata all'osservanza delle formalità

specificate per ciascun prodotto. Va, dunque, escluso che l'atto

impugnato adempia, a finalità meramente conoscitive o ricognitive in

relazione alle quali questa Corte ha costantemente escluso che possa

ravvisarsi un atto idoneo a dar vita a un conflitto di attribuzione

(v., da ultimo, sentt. nn. 217 del 1985, 771 e 956 del 1988, 389 del

1989), per il fatto che esso contiene un vero e proprio provvedimento

il quale, come tale, costituisce esercizio certo e attuale di una

competenza che si assume come propria o che comporta, comunque, una

inequivoca affermazione di una propria attribuzione. Di qui deriva la

sicura idoneità dell'atto impugnato a innescare un conflitto di

attribuzione. fra Stato e regioni sottoponibile alla cognizione di

questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 217 e 286 del 1985, 123 e

152 del 1986, 771 del 1988).

2.2. - Non può neppure essere accolta l'ulteriore eccezione

dell'Avvocatura dello Stato, secondo la guale il ricorso in esame

sarebbe inammissibile perché si sarebbe prodotta acquiescenza in

conseguenza del fatto che la ricorrente non ha contestato

l'invasività di una disposizione identica a quella ora impugnata,

contenuta nel precedente decreto del Ministro del commercio con

l'estero 28 giugno 1989, n. 294 (art. 1, comma secondo, e allegato

3). Per quanto la circostanza di fatto dedotta dalla difesa del

Presidente del Consiglio dei Ministri sia rispondente a realtà e

sebbene, quindi, lo Stato abbia già esercitato la competenza ora in

discussione senza aver subito allora alcuna contestazione da parte

delle regioni che ora hanno lamentato la pretesa invasività

dell'atto impugnato, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha

tuttavia affermato che ai giudizi per conflitto di attribuzione non

è applicabile l'istituto della acquiescenza, stante

l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei

predetti giudizi (v., ad esempio, sent. n. 58 del 1959 e, da ultimo,

sent. n. 525 del 1990).

2.3 - Non condivisibile è, infine, l'assunto dell'Avvocatura,

dello Stato relativo alla inammissibilità del ricorso in conseguenza

della non difendibilità in sede di conflitto di attribuzione della

lesione di competenze assegnate alle regioni attraverso una delega di

funzioni considerata dalla stessa Avvocatura come non "devolutiva" e

non diretta a integrare organicamente le competenze proprie delle

regioni.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 559 del 1988, ha più

volte affermato che le regioni sono legittimate a sollevare conflitto

di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato

sempreché ricorrano due condizioni, e cioè che:

a) dette competenze siano state assegnate alle regioni medesime

mediante una delega "devolutiva" o "traslativa", vale a dire

attraverso un conferimento delle potestà delegate alla sfera di

attribuzioni regionale, il quale sia caratterizzato da una relativa

stabilità e non sia accompagnato dal permanere allo Stato di poteri

"concorrenti" sui medesimi oggetti della delega;

b) le stesse competenze costituiscano un'integrazione

necessaria di funzioni "proprie" delle regioni, nel senso che tra le

competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura

funzionale tale che, in considerazione della conformazione risultante

dalla disciplina e dalle finalità contenute nelle leggi di

attuazione della ripartizione costituzionale delle competenze fra

Stato e regioni, la revoca o la lesione delle funzioni delegate

comporti un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze

"proprie" delle regioni (v. anche sentt. nn. 579, 977, 1034 e 1112

del 1981).

Per cominciare dall'ultimo dei profili accennati, occorre

ricordare che la materia "musei e biblioteche degli enti locali" è

stata assegnata dagli artt. 117 e 118 della Costituzione alla

potestà legislativa e amministrativa delle regioni a statuto

ordinario e dall'art. 3, lettera q), dello Statuto speciale per la

Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) alla potestà

esclusiva della Regione sarda. Nel dare attuazione alle norme

costituzionali ora menzionate, il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 (art.

8), a pochi anni di distanza dall'analoga operazione compiuta dalle

norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (d.P.R. 24

novembre 1965, n. 1533, art. 21), ha trasferito alle competenze delle

singole regioni le funzioni concernenti "le soprintendenze ai beni

librari" aventi sede nei rispettivi territori. Nello stesso tempo, il

medesimo decreto, all'art. 9, lettera f), ha delegato alle regioni le

"funzioni di ufficio per l'esportazione" delle cose di interesse

artistico, storico e bibliografico, aventi rilevanza locale, di cui

al capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (identica delega è

stata prevista per la Regione Sardegna dall'art. 12, lettera f), del

d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).

Tale delega, come si deduce chiaramente dal successivo d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 (il quale non ha sostituito la precedente

disciplina, ma l'ha integrata e resa più organica), ha affidato alle

regioni funzioni strettamente strumentali a quelle concernenti

"l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico

godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse

artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche (.. .. ..)

appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali

sottoposti alla sua vigilanza, o comungue d'interesse locale", le

quali costituiscono, a norma dell'art. 47 del citato d.P.R. n. 616

del 1977, il nucleo delle competenze "proprie" delle regioni in

materia di "musei e biblioteche di enti locali". E tale integrazione,

come ha già rilevato questa Corte (v. sent. n. 191 del 1991,

concorre a definire anche i contenuti della materia assegnata alla

competenza della Regione Sardegna in guanto non contraddetta dalle

norme di attuazione del relativo statuto speciale.

In altri termini, poiché le funzioni delegate relative

all'esportazione temporanea e definitiva sono strumenti essenziali al

fine di un organico esercizio delle competenze "proprie" concernenti

l'integrità del patrimonio artistico e bibliografico d'interesse locale, nel senso che la tutela della predetta integrità non può

considerarsi pienamente assicurata ove le regioni non potessero

esercitare i poteri sull'esportazione delle cose appartenenti al

menzionato patrimonio, non si può dubitare che tra le une e le altre

competenze sussista una connessione funzionale necessaria, tale che

l'eventuale lesione delle competenze delegate non potrebbe non

comportare una menomazione di quelle "proprie".

Allo stesso modo, non può neppure negarsi alla delegazione di

funzioni operata dall'art. 9, lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972 e

dall'art. 12 del d.P.R. n. 480 del 1975, il carattere di piena

traslatività, che costituisce, come si è prima ricordato,

condizione indefettibile perché possa ammettersi la difendibilità

attraverso il conflitto di attribuzione, delle competenze delegate

alle regioni. Va, infatti, escluso che tra le potestà conservate

allo Stato possano essere individuati poteri "concorrenti" sugli

stessi oggetti che sono stati affidati alle ragioni mediante la

delega delle funzioni relative alle esportazioni delle cose di valore

artistico e bibliografico d'interesse locale. I poteri residuati allo

Stato dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle

regioni, oltre a quelli di direttiva e di sostituzione generalmente

previsti per le funzioni delegate, sono poteri strettamente

strumentali all'esercizio delle competenze riservate allo stesso

Stato a tutela del patrimonio artistico, storico e bibliografico

d'interesse nazionale.

Tale è il potere che l'art. 2 del decreto-legge 5 luglio 1972, n.

288, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1972, n. 487,

assegna al Ministro, in base al quale la predetta autorità può

"stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse

dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse

artistico, storico, archeologico o etnografico (.. .. ..), nonché di

quelle d'interesse bibliografico, documentale od archivistico in

relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza

o appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in

dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale

tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (.. .. ..)". Alla stessa

natura appartiene anche il potere di vietare l'esportazione dal

territorio della Repubblica di singole cose d'interesse artistico,

storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o

archivistico che l'art. 35 della legge n. 1089 del 1939, come

modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 288 del 1972, prevede per

i casi in cui dall'esportazione possa derivare danno per il

patrimonio storico e culturale nazionale". Sistematicamente collegato

alle norme ora ricordate e pertanto, parimenti posto a tutela del

patrimonio nazionale è il potere ministeriale di decisione delle

contestazioni sul pregio dei beni presentati per l'esportazione,

previsto dall'art. 36, terzo comma, della stessa' legge n. 1089 del

1939 (nessun rilievo, invece, può riconoscersi, ai fini della

definizione del potere in esame, all'art. 145 del Regolamento di

esecuzione contenuto nel R.d. 30 gennaio 1913, n. 363, trattandosi di

fonte assolutamente inidonea a delimitare le competenze

costituzionali delle regioni). Tale potere, infatti, a seguito del

trasferimento alle regioni della tutela dei beni culturali

d'interesse locale, non può essere costruito in altro modo che come

accertamento del valore del bene rispetto al patrimonio artistico

d'interesse nazionale. Infine, deve essere configurato come un potere

statale a sé stante, non "concorrente" con l'autorizzazione

all'esportazione, quello ministeriale, previsto dall'art. 39 della

citata legge n. 1089 del 1939, relativo all'acquisto coattivo dei

beni presentati per l'esportazione, dal momento che si tratta di un

potere connesso a un procedimento che può autonomamente essere

innescato in una molteplicità di altri procedimenti, compreso quello

per l'esportazione.

3. - Nel merito i ricorsi vanno accolti.

Nel predisporre l'elenco delle merci la cui esportazione è

subordinata all'osservanza delle formalità specificate per ciascun

prodotto, il decreto impugnato, all'ultima voce dell'allegato n. 3,

testualmente dispone che "l'esportazione, definitiva o temporanea,

degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico,

paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli

incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse

numismatico, è vincolata alla presentazione, tra l'altro, di una

'licenza' o di un 'nulla-osta', al cui rilascio sono autorizzati

esclusivamente gli Uffici di esportazione degli oggetti d'antichità

e d'arte dipendenti dal Ministero dei beni culturali e ambientali,

aventi sede presso alcune Soprintendenze".

Come risulta evidente dal tenore letterale della disposizione e

dal contesto normativo dell'intero decreto, la mancata delimitazione

del vincolo ivi prescritto ai beni culturali di interesse nazionale e

la sottolineatura della esclusiva competenza degli uffici dipendenti

dal Ministero al rilascio della licenza o del nulla-osta inducono

ragionevolmente a ritenere che la statuizione ora citata faccia

indiscriminatamente riferimento a tutti i beni culturali. Così

conformata, l'anzidetta disposizione risulta parzialmente in

contrasto con le norme costituzionali sulla ripartizione delle

competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali e, in

particolare, con l'art. 117 della Costituzione e l'art. 3, lettera

q), dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati,

rispettivamente, dall'art. 9, lettera f), del d.P.R. n. 3 del 1972

(integrato dagli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977) e

dall'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1975, n. 480.

Secondo le norme da ultimo citate, e, in particolare ai sensi

dell'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, con riferimento alla materia

"musei e biblioteche degli enti locali" sono stati trasferiti alle

regioni "tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la

conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo

dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e

bibliografico (.. .. ..) appartenenti alla regione o ad altri enti

anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque

d'interesse locale". Tale ampio trasferimento, che per guanto

riguarda la tutela e la valorizzazione del relativo patrimonio

avrebbe dovuto esser precisato da una legge sui beni culturali da

emanare entro il 31 dicembre 1979 (art. 48 del d.P.R. n. 616 del

1977), ha tracciato una linea di divisione fra le competenze

conservate allo Stato e quelle assegnate alle regioni, in base alla

quale, mentre le prime hanno ad oggetto beni culturali di interesse

nazionale, le altre, invece, si riferiscono soltanto ai beni di

interesse locale (v. anche sentt. nn. 921 e 1034 del 1988).

Nell'ambito di queste ultime competenze, con riguardo alla

questione qui trattata, sono state trasferite alle regioni le

funzioni concernenti "le soprintendenze ai beni librari "aventi sede

nel territorio regionale (art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 3 del

1972) e sono state delegate alle medesime regioni "le funzioni di

ufficio per l'esportazione ai termini della (.. .. ..) legge 1°

giugno 1939, n. 1089 (art. 9, primo comma, lettera f), del d.P.R. n.

3 del 1972).

In conseguenza di siffatta ripartizione di competenze, i poteri in

tema di esportazione dei beni culturali, compresi quelli librari e le

cose d'interesse numismatico, sono distribuiti fra Stato e regioni in

modo che mentre al primo spetta rilasciare le licenze o i nulla-osta

per l'esportazione dei beni e delle cose rilevanti per il patrimonio

artistico, storico e bibliografico nazionale, alle regioni, invece a

seguito della delega "traslativa" disposta dal citato art. 9, del del

d.P.R. n. 3 del 1972 (nonché dall'art. 12, lettera f), del d.P.R. n.

480 del 1975), spetta il rilascio delle licenze e dei nulla-osta per

l'esportazione dei beni e delle cose di valore artistico o storico

d'interesse locale. Sulla base di ciò tutti i poteri statali

relativi ai beni culturali previsti nelle leggi e nei regolamenti

ricordati al punto precedente devono essere correttamente

interpretati come riferentisi ai soli beni il cui valore abbia

rilievo per il patrimonio artistico storico e bibliografico

nazionale, con esclusione di qualsiasi riferimento ai beni culturali

d'interesse locale.

Messo a confronto con tale quadro normativo, il decreto impugnato

è indubbiamente invasivo delle competenze affidate alle regioni in

materia di esportazione dei beni culturali, nella parte in cui

prevede che gli "Uffici di esportazione degli oggetti d'antichità e

d'arte", appartenenti alle Soprintendenze dipendenti dal Ministero

dei beni culturali e ambientali, provvedano al rilascio della licenza

o del nulla-osta per l'esportazione, definitiva o temporanea,

relativamente agli oggetti di valore storico, archeologico o

artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le

stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo numismatico, che

abbiano interesse locale.

Nell'accogliere in parte i ricorsi indicati in epigrafe, questa

Corte non può mancare di osservare come l'inattuazione dell'impegno

assunto con l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 di precisare

nell'ambito di una legge sulla tutela dei beni culturali da emanare

entro il 31 dicembre 1979, le funzioni amministrative delle regioni e

degli enti locali in ordine alla tutela e alla valorizzazione del

patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale,

paleo-etnologico ed etno-antropologico, rende gravemente lacunoso e

incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle competenze che

in materia spettano allo Stato e alle regioni. Ciò vale ancor di

più se si considera che in detta materia vigono in gran parte leggi

anteriori all'instaurazione dell'ordinamento regionale e se si

considera che essendo la ripartizione delle competenze tra Stato e

regioni dipendente dal criterio dell'interesse nazionale o locale

attribuibile al valore culturale di singoli beni o di categorie di

beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi e di

condotte cooperative tra gli uffici statali, e quelli regionali e

locali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta agli uffici di esportazione degli oggetti

di antichità e d'arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali

e ambientali, aventi sede presso alcune soprintendenze, rilasciare

licenze o nulla-osta per l'esportazione, definitiva o temporanea,

degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico,

paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli

incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo

numismatico che appartengano alla regione o ad altri enti, anche non

territoriali, sottoposti alla sua vigilanza, o, comunque, siano

d'interesse locale;

Annulla, conseguentemente, in parte qua il decreto del Ministro

del commercio con l'estero 30 ottobre 1990 (Elenco delle merci

sottoposte ad autorizzazione per esportazione e il transito).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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