Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2001

Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 65legge 448/1998
  • art. 66legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999,

n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il

nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge

17 maggio 1999, n. 144), promosso con ricorso della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 5 novembre 1999, depositato in

Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 35 del registro

conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento

e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione

al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999,

n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il

nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge

17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte costituzionale di

dichiarare che "non spetta allo Stato di disciplinare l'erogazione e

i correlati rimborsi statali per gli assegni per il nucleo familiare

e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre

1998, n. 448 (come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144),

prevedendo anche per il territorio della Provincia di Trento che sia

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), anziché la

Provincia autonoma di Trento, da un lato ad erogare gli assegni

dall'altro a percepire i rimborsi da parte dello Stato". La

ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del censurato

regolamento ministeriale.

La provincia autonoma, dopo aver premesso di disporre di potestà

legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica,

nonché della relativa competenza amministrativa (a norma,

rispettivamente, degli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il

Trentino Alto-Adige), richiama la disciplina - ritenuta di per sé

non lesiva delle attribuzioni provinciali - introdotta dagli articoli

65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, i quali prevedono che gli

assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi dai

comuni e che gli importi concessi dai comuni sono erogati dall'INPS e

posti a carico di uno speciale fondo istituito presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, attraverso il quale lo Stato rimborsa

all'INPS gli importi erogati.

La successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 agosto

1999, n. 7 - si rammenta nel ricorso - dispone all'art. 16 che "le

prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre

1998, n. 448 e successive modifiche, sono erogate dalla Provincia

autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati nel

regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento

previsto dalle predette disposizioni statali".

La stessa legge n. 448 del 1998, sottolinea la ricorrente,

prevede all'art. 82 una generale ed esplicita norma di salvaguardia,

stabilendo che le disposizioni in essa contenute si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e

Bolzano "nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle

relative norme di attuazione".

In contrasto con tali premesse, l'impugnato regolamento

ministeriale lede, ad avviso della Provincia autonoma di Trento,

l'invocata disciplina statutaria e il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469

(Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige

in materia di assistenza e beneficenza pubblica), giacché - senza

eccettuare la provincia autonoma, nel cui territorio "esso risulta in

effetti anche in pratica applicato" - all'art. 7 dispone che "al

pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,

attraverso le proprie strutture" (alle quali i comuni stessi

comunicano gli elenchi dei beneficiari e altri dati) e, all'art. 11,

prevede che il provvedimento di revoca degli assegni è assunto dal

comune, ma è poi compito dell'INPS provvedere "alle conseguenti

azioni di recupero".

Ad avviso della ricorrente, la censurata normativa regolamentare

avrebbe dovuto "costituire la Provincia autonoma di Trento in luogo

dell'INPS quale soggetto erogatore dei benefici concessi dai

competenti enti locali della provincia e quale soggetto destinatario

dei rimborsi statali sull'apposito Fondo costituito presso la

Presidenza del Consiglio", anche in conformità all'art. 5, comma 1,

della legge 30 novembre 1989, n. 386, che riconosce alla provincia il

diritto di partecipare "alla ripartizione dei fondi speciali

istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo

uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le

modalità per gli stessi previsti".

La Provincia autonoma di Trento lamenta inoltre che il decreto

ministeriale n. 306 del 1999 "conduce ad una situazione nella quale

funzioni amministrative e di spesa nelle materie di competenza

provinciale vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo

Stato, in precisa violazione dell'art. 4 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri per eccepire, in via preliminare,

l'inammissibilità del ricorso, "in quanto il decreto impugnato è

attuativo dell'art. 65, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448

non più impugnabile in via principale". Ad avviso della difesa

erariale, infatti, il decreto ministeriale impugnato "dispone in

concreto gli strumenti per realizzare le finalità previste dalla

legge".

Nel merito, si legge nell'atto di costituzione del Presidente del

Consiglio, "il ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza

costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi statali

quando si tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie

di autonomia locale, non intaccano provvidenze stabilite dalle

regioni e province autonome". La difesa erariale deduce inoltre che

il censurato intervento statale troverebbe giustificazione

nell'esigenza di stabilire "criteri uniformi in tutto il territorio

nazionale per la attuazione delle provvidenze".

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento

ha depositato una memoria per chiedere a questa Corte di dichiarare

la cessazione della materia del contendere - o, in subordine,

l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse

- essendo stato l'impugnato decreto ministeriale superato dal decreto

del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452,

che all'art. 24, comma 1, abroga il decreto ministeriale n. 306 del

1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative delle province autonome,

disponendo che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità

previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 "sono

concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni

delle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province medesime,

secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso

previsti dalle citate disposizioni di legge e dai regolamenti

attuativi". Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

in relazione al decreto del Ministro per la solidarietà sociale

15 luglio 1999, n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli

assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli

articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come

modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte

costituzionale di dichiarare che "non spetta allo Stato di

disciplinare l'erogazione e i correlati rimborsi statali per gli

assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli

65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificati dalla

legge 17 maggio 1999, n. 144), prevedendo anche per il territorio

della Provincia di Trento che sia l'Istituto nazionale di previdenza

sociale (INPS), anziché la Provincia autonoma di Trento, da un lato

ad erogare gli assegni dall'altro a percepire i rimborsi da parte

dello Stato". La ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del

censurato regolamento ministeriale.

La ricorrente ritiene l'impugnato decreto ministeriale lesivo

della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite,

come definite dagli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il

Trentino Alto-Adige, che assegnano alla provincia ricorrente potestà

legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica

e dald.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto

per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e

beneficenza pubblica); dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre

1989, n. 386, che riconosce alla provincia il diritto di partecipare

"alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli

minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti";

dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale

preclude, ad avviso della provincia, l'emanazione di un regolamento

ministeriale che "conduce ad una situazione nella quale funzioni

amministrative e di spesa nelle materie di competenza provinciale

vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo Stato".

2. - Le censure formulate nel ricorso non possono essere

scrutinate nel merito, in conseguenza della sopravvenuta entrata in

vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale

21 dicembre 2000, n. 452.

3. - L'atto all'origine del conflitto sollevato dalla Provincia

autonoma di Trento è stato infatti superato dal decreto del Ministro

per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento

recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il

nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre

1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448), che all'art. 24, comma 1, abroga l'impugnato decreto

ministeriale n. 306 del 1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative

delle province autonome, disponendo che gli assegni per il nucleo

familiare e di maternità previsti dagli artt. 65 e 66 della legge

n. 448 del 1998 "sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto

residenti nei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano,

dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e

delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei

requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e

dai regolamenti attuativi".

La sopravvenienza della nuova disciplina regolamentare, che ha

abrogato l'atto all'origine del presente conflitto e ha riconosciuto

la competenza provinciale in tema di erogazione delle prestazioni

assistenziali di cui si tratta, ha determinato la cessazione della

materia del contendere in ordine all'impugnato decreto del Ministro

per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, divenuto ormai

inidoneo a produrre effetti, che deve essere dichiarata in

conformità all'istanza presentata dalla stessa ricorrente, alla

quale ha in udienza aderito la difesa erariale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei

confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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