Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione siciliana, notificato

il 5 settembre 1996 depositato in cancelleria il 9 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n.

50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per

la regione siciliana nell'adunanza 29 giugno 1996, in ordine ai

decreti presidenziali nn. 189/Gab. del 7 luglio 1995, 271/Gab. del 4

ottobre 1995 e 371/Gab. del 23 dicembre 1995, relativi alle nomine

dei direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle

Aziende ospedaliere della Sicilia ed iscritto al n. 24 del registro

conflitti 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la

regione siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente della regione siciliana propone conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

in relazione alla deliberazione n. 50 del 1996, adottata dalla

sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana

nell'adunanza del 29 giugno 1996, di ricusazione del visto e della

registrazione dei decreti del presidente della regione n. 189 del 7

luglio 1995, n. 271 del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23 dicembre 1995,

concernenti nomine di direttori generali delle Aziende unità

sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere siciliane.

La regione rileva che, dalla lettura dell'atto impugnato, il visto

risulterebbe essere stato negato per violazione dei principi generali

in materia concorsuale, per incoerenza del procedimento rispetto alle

finalità perseguite dalla legge di riforma del Servizio sanitario

nazionale, per contraddittorietà di comportamento, per illogicità

ed irrazionalità dei criteri di scelta, per disparità di

trattamento, e, infine, per contrasto con il principio costituzionale

di eguaglianza.

Ad avviso della ricorrente, tali rilievi travalicherebbero i limiti

del sindacato di legittimità e sarebbero quindi lesivi della

competenza costituzionalmente e statutariamente riconosciuta alla

regione siciliana dall'art. 116 della Costituzione e dagli artt. 17,

lettere b) e c), e 20 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 2, conversione in legge costituzionale dello statuto della

regione siciliana, approvato col d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e

dalle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. del 9 agosto

1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello statuto della regione

siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza

sanitaria). Tale lesione permetterebbe l'immediata impugnazione

dell'atto per conflitto di attribuzione, nonostante la possibilità

offerta dall'ordinamento del ricorso alle sezioni riunite della Corte

dei conti per la regione.

Per ciò che riguarda, in primo luogo, la censura di violazione di

legge, la regione ritiene che la Corte dei conti non terrebbe conto

della nuova disciplina statale, dettata dall'art. 1 del decreto-legge

n. 512 del 27 agosto 1994 (Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione delle Unità sanitarie locali), convertito nella legge

n. 590 del 17 ottobre 1994, che consentirebbe la nomina con unico

decreto dei direttori generali delle Aziende USL e ospedaliere: la

scelta del procedimento unico risponderebbe quindi ad un

apprezzamento di merito non sindacabile dalla Corte dei conti.

La regione contesta anche il riscontrato vizio di carenza di

motivazione in quanto le norme in materia lascerebbero

all'Amministrazione tutta la discrezionalità che caratterizzerebbe

le nomine a scelta, quali atti di alta amministrazione. La normativa,

infatti, obbligherebbe solo alla cosiddetta "giustificazione" e non

alla vera e propria motivazione: e l'esigenza di "giustificazione"

dei provvedimenti regionali censurati sarebbe stata ampiamente

soddisfatta.

Per quel che riguarda poi i rilievi sui criteri seguiti dal Governo

regionale per le singole nomine, la regione ricorrente osserva che i

rilievi stessi (preferenza accordata agli aspiranti muniti di

esperienza dirigenziale nel settore sanitario pubblico; preferenza

per i commissari e i vice commissari delle USL provinciali;

preferenza accordata ad alcuni vice commissari rispetto ai commissari

della medesima USL; limitazione della scelta ai funzionari in carica

alla data del 5 luglio 1995; priorità concessa ai coordinatori di

strutture ubicate nel territorio della regione; destinazione dei

direttori nominati all'una o all'altra Azienda) atterrebbero tutti a

profili di merito e in quanto tali sarebbero lesivi delle sue

competenze.

Di conseguenza, la regione siciliana, dopo aver rilevato

conclusivamente che la divisibilità del primo provvedimento

sottoposto al controllo non giustificherebbe la mancata registrazione

di tutte le nomine, chiede alla Corte costituzionale di sospendere

l'atto impugnato e di annullarlo, accogliendo il ricorso.

2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per affermare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del

ricorso della regione siciliana.

Dopo una sintetica esposizione dei rilievi mossi dalla Corte dei

conti alle delibere regionali, l'Avvocatura sostiene che il ricorso

della regione non fornirebbe elementi da cui trarre la denunciata

violazione di precetti costituzionali. Unico motivo del ricorso

sarebbe la lamentata contestazione, da parte della Corte dei conti,

di vizi di merito quali vizi di legittimità e tale motivo

risulterebbe infondato e non espressivo di violazioni costituzionali.

L'infondatezza di una censura di legittimità non si trasformerebbe

necessariamente, come sembrerebbe intendere il ricorso regionale,

nella rilevazione di un vizio di merito e quindi in una invasione

della competenza regionale; la convinzione della regione circa la

piena legittimità dei propri provvedimenti, ad avviso

dell'Avvocatura, avrebbe dovuto tradursi in un ricorso per riesame

alle sezioni regionali riunite e non in un conflitto di attribuzione.

Quanto alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, essa

sarebbe priva di fondamento e contraria all'interesse pubblico ad una

gestione corretta ed efficiente della sanità regionale.

3. - Nel corso dell'udienza pubblica la regione siciliana ha fatto

presente di aver provveduto a sostituire con nuovi decreti di nomina

quelli annullati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei

conti con l'atto in relazione al quale è proposto il conflitto, ed

ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

A tale richiesta si è associata, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana

trae origine dalla delibera della sezione regionale di controllo

della Corte dei conti, con la quale è stato ricusato il visto ed è

stata negata la registrazione dei decreti del presidente della stessa

regione di nomina dei direttori generali delle Aziende USL e delle

Aziende ospedaliere regionali. A giudizio della ricorrente, poiché

ricusazione del visto e diniego della registrazione sarebbero stati

determinati da motivi di merito e non solo di legittimità,

risulterebbero lese le attribuzioni che lo statuto di autonomia e le

norme di attuazione dello stesso conferiscono alla regione in materia

di igiene e sanità pubblica e di assistenza sanitaria (art. 17,

lettere b) e c) dello statuto; d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).

2. - Il ricorso è inammissibile.

Successivamente alla promozione del conflitto, la regione ha

infatti sostituito, con nuovi decreti di nomina, i direttori generali

delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere alle quali si

riferivano le nomine oggetto della ricusazione del visto e del

diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, ed ha

chiesto in udienza che venga dichiarata la cessazione della materia

del contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura dello Stato.

Dalle dichiarazioni delle parti può desumersi che, ad avviso di

entrambe, a seguito dei procedimenti volti alla sostituzione dei

direttori generali, sia venuto meno l'interesse al conflitto di

attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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