Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1988

Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 12 luglio

successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1982, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 aprile 1982,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982, con il

quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato i tassi

minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1982, la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro il

decreto 2 aprile 1982, con il quale il Presidente del Consiglio dei

ministri ha determinato i tassi minimi agevolati da praticare nelle

operazioni di credito agrario.

La regione ricorrente rileva che lo stesso decreto impugnato

assume a propria fonte l'art. 109, comma terzo, del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, che, nel dichiarare comprese tra le funzioni

amministrative trasferite alle regioni ordinarie anche quelle

concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al

credito, precisa, riguardo ai tassi minimi di interesse agevolato a

carico dei beneficiari, che gli stessi vengono fissati ai sensi

dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e cioè

nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento

delle attività amministrative delle regioni ordinarie.

La regione lamenta, quindi, che il decreto impugnato espressamente

prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche nei

confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,

nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

Il decreto sarebbe pertanto invasivo delle competenze esclusive

riservate dallo statuto speciale (art. 4, n. 2) in materia di

agricoltura e foreste, nelle quali devono ritenersi incluse tutte le

funzioni volte ad agevolare l'accesso al credito agrario. D'altronde,

la funzione di indirizzo e coordinamento della quale il decreto

impugnato costituisce espressione non può essere svolta nei

confronti delle materie attinenti alla competenza esclusiva delle

regioni a statuto speciale. In tal senso devono essere interpretati

sia l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, sia la disposizione

dell'art. 43 dello statuto speciale.

Né, infine, a giudizio della regione ricorrente, può ritenersi

che il richiamo contenuto nel decreto impugnato ai limiti posti dagli

statuti speciali sia idoneo ad escludere la violazione delle

competenze regionali, in quanto non consente di disapplicare il

decreto impugnato del quale è prevista l'efficacia anche nei

confronti delle regioni a statuto speciale.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura osserva in primo luogo che la delimitazione della

misura minima dei tassi agevolati di interesse nel settore agrario

attiene ad esigenze di carattere unitario nella politica generale del

credito. Il decreto impugnato realizza, quindi, un intervento non nel

settore dell'agricoltura e delle foreste, ma in quello della politica

generale del credito.

L'Avvocatura contesta, poi, l'assunto della Regione secondo cui la

funzione di indirizzo e coordinamento, disciplinata dall'art. 3 della

legge n. 382 del 1975, non sarebbe esercitabile nei suoi confronti.

Infatti, la disposizione suddetta è stata trasfusa nell'art. 43 del

d.P.R. n. 902 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia che, per la sua

collocazione e per il suo tenore, costituisce disposizione di

carattere generale, applicabile anche alle materie attribuite alla

competenza esclusiva quando in dette materie vengono coinvolti

interessi di carattere nazionale, come certamente avviene per la

determinazione dei tassi minimi agevolati in agricoltura.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia

ha depositato una memoria integrativa al fine di contestare la difesa

del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Regione ricorrente osserva infatti che, anche ai sensi

dell'art. 6 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (recante norme di

attuazione dello statuto speciale), la definizione delle funzioni

amministrative, come enunciata nel d.P.R. n. 616 del 1977 per

ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle

funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie

elencate negli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale; con il che, le

funzioni concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al

credito (art. 109 d.P.R. 616 del 1977) devono ritenersi di competenza

regionale (anche ai sensi della sent. n. 221 del 1975).

Quanto poi alla deduzione secondo cui il decreto impugnato

costituirebbe legittimo esercizio della funzione di indirizzo e

coordinamento, la Regione osserva che, secondo la giurisprudenza

della Corte, tale funzione è legittimamente esplicabile solo quando

si sia in presenza di un interesse che sia insuscettibile di

frazionamento e di localizzazione territoriale, cosa questa che

certamente non può ritenersi a proposito della determinazione del

tasso minimo da praticare nelle operazioni di credito agevolato in

agricoltura. D'altronde, il decreto impugnato non è neanche

rispettoso del principio di legalità (v. sent. n. 150 del 1982) in

quanto non contiene alcuna norma di indirizzo e coordinamento, ma si

limita a disciplinate direttamente ed esaustivamente la materia.

La Regione ricorrente, da ultimo, fa presente che la disposizione

del decreto impugnato potrebbe essere interpretata nel senso di

ritenerla applicabile alle regioni a statuto speciale, in base al

penultimo comma del decreto, solo in via suppletiva, e cioè fino a

quando da parte delle Regioni stesse non si disponga diversamente. Considerato in diritto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di

attribuzione contro il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 aprile 1982, con il quale, a seguito di deliberazione del

Consiglio dei ministri, sono determinati i tassi minimi agevolati a

carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito

agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate

con fondi pubblici di anticipazione secondo disposizioni di legge in

materia.

La ricorrente premette che il decreto impugnato fa richiamo

all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che

tale articolo, nel dichiarare "comprese" nelle funzioni

amministrative trasferite alle Regioni nelle materie di cui all'art.

117 Cost. "anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per

agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base

alle leggi dello Stato, aggiunge che i tassi minimi di interesse

agevolati a carico dei beneficiari" sono fissati "ai sensi dell'art.

3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, cioè nell'esercizio della

funzione statale di indirizzo e di coordinamento". E premette

altresì che la parte finale del decreto contiene l'ambigua

affermazione secondo la quale le sue disposizioni "si applicano anche

nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province

autonome, nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di

attuazione".

Ciò posto, la ricorrente, per la ipotesi che le disposizioni del

decreto impugnato siano ritenute applicabili nei suoi confronti,

sostiene che esse invadano la competenza esclusiva ad essa

attribuita, in materia di agricoltura e foreste - e quindi anche di

interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito agrario -

dall'art. 2 dello Statuto speciale di autonomia (approvato con L. c.

31 gennaio 1963, n. 1) e dalle norme di attuazione dello Statuto

stesso, come adeguate e integrate dal d.P.R. 23 novembre 1975, n.

902.

Secondo la ricorrente l'intervento statale non sarebbe

giustificato neppure se operato in via di indirizzo e coordinamento,

non potendo tale funzione statale esplicarsi rispetto alle competenze

esclusive delle Regioni a Statuto speciale, e non essendo

configurabile, in ogni caso (cfr. memoria) un interesse

territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio

dell'indirizzo e coordinamento.

2. - Il decreto impugnato, al penultimo comma, espressamente si

riferisce alle Regioni a Statuto speciale per dichiarare ad esse

applicabili le proprie disposizioni. La precisazione che tali

disposizioni si applicano nei limiti degli Statuti e delle rispettive

norme di attuazione deve essere interpretata con riferimento e in

coerenza alla funzione di indirizzo e coordinamento, di cui le

disposizioni stesse si atteggiano come esercizio richiamando

espressamente, per le regioni ordinarie, l'art. 109, comma terzo, del

d.P.R. n. 616 del 1977 (e quindi, per relationem, l'art. 3 della

legge n. 382 del 1975).

Accertata l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni

impugnate, va chiarito che la lamentata invasività di esse non

sussiste.

Non è esatto, in primo luogo, che la funzione di indirizzo e di

coordinamento non spetti allo Stato rispetto alle competenze

esclusive delle Regioni a Statuto speciale. Il contrario risulta

espressamente proprio per la Regione ricorrente dall'art. 43 del

d.P.R. n. 902 del 1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di

attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia), come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 340 del

1983 con la quale, oltre che per la Regione ora (ed allora)

ricorrente, l'operatività della funzione di indirizzo e di

coordinamento è stata affermata per qualsiasi tipo e grado di

autonomia.

Né può ritenersi che manchi un interesse unitario, cioè

territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio

della detta funzione per la determinazione dei tassi minimi agevolati

a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario, in

quanto, anche se l'agevolazione dell'accesso al credito agrario è

attratta nell'orbita della competenza in tema di agricoltura, la

determinazione in parola, per la sua idoneità a influire su scelte

attinenti agli investimenti, tocca un interesse che trascende

l'ambito regionale. Né possono trarsi argomenti idonei ad escludere

la configurabilità del detto interesse o a convincere di eccesso

rispetto alle necessità del medesimo le differenziazioni operate dal

decreto impugnato con riguardo alla situazione economica delle varie

zone (zone depresse e svantaggiate del Centro-nord, Mezzogiorno, zone

montane) perché tale differenziazione è riferibile tipicamente a

una valutazione comparativa che involge di necessità l'intero

territorio dello Stato.

Rigettandosi il ricorso, va dunque dichiarato che spetta allo

Stato determinare in via di indirizzo e di coordinamento, anche nei

confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, i tassi minimi di

interesse agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle

operazioni di credito agrario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato determinare con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, in conformità a

deliberazione del Consiglio dei ministri, i tassi minimi di interessi

agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di

credito agrario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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