Corte costituzionale

Sentenza n. 274/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,

promosso con ricorso del tribunale di Roma, notificato il 30 dicembre

1999, depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2000 ed iscritto al

n. 3 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale a

carico del deputato Tiziana Parenti, con ordinanza emessa il

27 aprile 1999 ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1999, con la

quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso

il processo concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio

delle sue funzioni e sono perciò insindacabili a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del tribunale ricorrente dalla formulazione letterale

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione emerge chiaramente che

l'immunità penale dei membri del Parlamento è strettamente limitata

alla loro attività istituzionale e che è estranea a detta

previsione ogni altra attività, sia pure in senso lato politica,

svolta al di fuori di tali funzioni; il tribunale assume che nel caso

di specie la Camera dei deputati non abbia legittimamente esercitato

il potere che le spetta, perché la condotta addebitata

all'on. Parenti - che consiste in dichiarazioni rese nel corso di una

intervista ad un organo di stampa - esula dall'esercizio delle sue

funzioni di parlamentare.

Il ricorrente ritiene che sussistano le ragioni per sollevare

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal momento che,

sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente a decidere in

ordine alla illiceità della condotta addebitata all'on. Parenti e,

sotto il profilo oggettivo, si verte in ordine alla sussistenza dei

presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione e in particolare alla lesione da parte della Camera dei

deputati di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente

garantite.

Il tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare che

non spetta alla Camera dei deputati deliberare, in assenza dei

presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti

per i quali pende il procedimento nei confronti dell'on. Parenti

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di

parlamentare e conseguentemente chiede l'annullamento della

deliberazione dell'11 febbraio 1999 per violazione degli artt. 68,

primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma e

104, primo comma, Cost.

2. - Con ordinanza n. 459 del 23 dicembre 1999 questa Corte ha

dichiarato ammissibile il conflitto diattribuzione sollevato dal

tribunale di Roma; il ricorso e l'ordinanza sono stati notificati

alla Camerail 30 dicembre 1999.

3. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera dei

deputati, chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità e, in

subordine, di rigettare il ricorso.

Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso la difesa della

Camera ricorda che l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale stabilisce che l'atto introduttivo

deve contenere "l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e

l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia" ed

osserva che il tribunale di Roma ha al contrario del tutto omesso di

definire la materia del conflitto e, in particolare, non ha indicato

né il contenuto delle opinioni espresse dall'on. Parenti per cui

pende il giudizio, né se esse siano ritenute diffamatorie e nei

confronti di chi, né su quale organo di stampa le stesse siano state

pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe quindi indicata quale

sia la censura mossa dal giudice alla Camera, non essendo a tale

scopo sufficiente il semplice accenno al fatto che le espressioni

siano contenute in una "intervista ad un organo di stampa".

Sotto un secondo profilo la Camera chiede alla Corte di

dichiarare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal

tribunale nell'atto introduttivo del giudizio; premesso che la Corte

ha sempre affermato che i conflitti sollevati dalle autorità

giurisdizionali possono essere introdotti con ordinanza anziché

nelle forme proprie del ricorso, la difesa della Camera chiede alla

Corte di rivedere tale orientamento, ponendo le autorità

giurisdizionali su di un piano di parità con le altre autorità

facenti parte dei poteri dello Stato.

Nel merito la Camera dei deputati ritiene il ricorso infondato;

dopo aver illustrato il contesto parlamentare nel quale vanno

inserite le dichiarazioni rese alla stampa dal deputato Parenti dalle

quali è sorto il presente conflitto - le critiche svolte dal

parlamentare al Governo allora in carica ed in particolare al

Ministro dei lavori pubblici Di Pietro, con specifico riguardo alle

sue precedenti funzioni di magistrato ed al ruolo svolto nel c.d.

"pool di mani pulite" - la difesa della Camera indica e produce

alcuni specifici atti di sindacato ispettivo svolto dal parlamentare

nei riguardi dell'allora Ministro ed in particolare interpellanze,

interrogazioni, repliche in aula a risposte fornite dal Governo a sue

precedenti interrogazioni.

Sulla base di tali atti parlamentari tipici la Camera sostiene

che le opinioni espresse dall'on. Parenti nei confronti del

querelante - pubblicate su "la Repubblica" del'11 dicembre 1996 e

dichiarate insindacabili dalla Camera con la deliberazione

dell'11 febbraio 1999 - sono strettamente collegate all'attività del

parlamentare non soltanto per l'identità dell'oggetto ma anche per i

tempi in cui sono state rese, poiché l'intervista a "la Repubblica"

viene data proprio nel mezzo di quella serie di atti parlamentari

concernenti l'attività del dottor Di Pietro.

La Camera dei deputati osserva ancora che nelle frasi tratte

dall'articolo e riportate nel capo d'imputazione (ma non citate

nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto) vi è una sostanziale

coincidenza di temi ed argomenti con quelli già trattati in sede

parlamentare e che è evidente "che la reiterazione sulle pagine di

un quotidiano di grande diffusione delle tesi e delle censure nei

confronti del dottor Di Pietro fungeva da cassa di risonanza verso

l'opinione pubblica di quanto già sostenuto al riguardo nell'aula

della Camera".

La delibera di insindacabilità sarebbe quindi frutto di un

consapevole ed argomentato convincimento che le dichiarazioni

dell'on. Parenti fossero strettamente collegate con sue attività

tipicamente parlamentari e che quelle dichiarazioni, cronologicamente

successive alle attività parlamentari svolte, avessero "carattere

divulgativo di queste ultime nei confronti dell'opinione pubblica".

La difesa della Camera dei deputati richiama alcuni principi

enunciati dalla giurisprudenza costituzionale per desumerne che è il

"nesso funzionale" a costituire il discrimine tra l'area delle

dichiarazioni ed opinioni protette dalla insindacabilità e le altre

manifestazioni dell'attività genericamente politica dei

parlamentari, come tale non protetta dal primo comma dell'articolo 68

Cost.

Ad avviso della difesa della Camera, indipendentemente

dall'essere contenute in un atto formalmente parlamentare e al di là

di un rapporto di stretta consequenzialità rispetto ad essi, ciò

che qualifica le opinioni nel senso della loro inerenza all'esercizio

delle funzioni parlamentari è il "contesto parlamentare", e cioè il

loro inserimento in una vicenda che sia caratterizzata da atti

d'esercizio di funzioni parlamentari, anche se essa non si risolve

soltanto in quegli atti.

Alla luce di tali principi la delibera che ha dichiarato la

insindacabilità delle dichiarazioni dell'on. Parenti è stata

adottata nel pieno rispetto dell'articolo 68 Cost., in relazione a

dichiarazioni del parlamentare legate a specifici atti di esercizio

della sua funzione di sindacato ispettivo e al termine di una

procedura parlamentare nel corso della quale era emersa la

sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e la precedente

attività delparlamentare.

La tesi del tribunale di Roma sarebbe quindi destituita di ogni

fondamento, muovendo dal presupposto secondo cui l'art. 68, primo

comma, della Costituzione riguarderebbe soltanto le opinioni

contenute negli atti "istituzionali" del parlamentare, intesi questi

come i soli riconducibili alle attribuzioni proprie del potere

legislativo, per cui le opinioni contenute in un'intervista

rilasciata da un deputato ad un giornale, in quanto tali, non

potrebbero mai essere coperte dalla insindacabilità.

Un'ipotetica dichiarazione di insussistenza del nesso funzionale

si risolverebbe in questo caso non già in una verifica esterna, da

parte della Corte, della legittimità dell'operato della Camera ma

richiederebbe un inammissibile giudizio di impugnazione della

deliberazione di insindacabilità adottata.

4. - In prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha

depositato una memoria nella quale, richiamate le proprie precedenti

difese, ha ulteriormente insistito per la declaratoria di

inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso proposto

dal tribunale di Roma.

Quanto alla eccezione di inammissibilità, la difesa della Camera

dei deputati osserva che, anche a voler ammettere che la ragione del

conflitto sia stata sufficientemente esposta dal tribunale di Roma

"in virtù del fugace accenno contenuto nella ordinanza-ricorso alla

circostanza che le dichiarazioni del deputato Parenti erano state

rese in una intervista ad un organo di stampa", resta insuperabile il

fatto che il tribunale ricorrente non ha minimamente illustrato i

fatti ascritti al parlamentare, neppure indicando il tenore delle

espressioni usate. Da ciò deriva, secondo la difesa della Camera,

l'impossibilità di comprendere in cosa consista la censura proposta,

non essendo sufficiente al riguardo il richiamo alla delibera di

insindacabilità della Camera.

In subordine la Camera insiste perché il ricorso venga

dichiarato infondato.

La difesa della parte osserva che la più recente giurisprudenza

della Corte ha precisato che il nesso funzionale può sussistere

anche in dichiarazioni extra moenia e al di fuori dell'ambito degli

organi parlamentari, sottolineando in tal modo il collegamento tra

tali dichiarazioni e la "profonda trasformazione della comunicazione

politica nella società contemporanea" (sentenza n. 11 del 2000), che

investe anche il mandato di ogni singolo parlamentare.

Ribadita quindi l'esclusione dall'area dell'insindacabilità

delle espressioni collegate allo svolgimento di un'attività

semplicemente "politica", secondo la difesa della Camera, la Corte

nella sua più recente giurisprudenza avrebbe stabilito che, per le

espressioni rese dai parlamentari extra moenia occorre verificare se

esse siano comunque identificabili quale "espressione di attività

parlamentare".

La Camera dei deputati sottolinea ancora che il nesso funzionale

non deve qualificarsi come un semplice collegamento di argomento o di

contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, che quest'ultima

deve identificarsi in una espressione di attività parlamentare e che

"l'immediatezza del collegamento fra la funzione parlamentare e le

dichiarazioni" rese fuori dall'ambito dei lavori parlamentari va

individuata sulla base di una "corrispondenza sostanziale" da

valutarsi, secondo "criteri di ragionevolezza e non formalistici",

tra due estremi che stanno fra la assoluta coincidenza testuale con

atti parlamentari tipici e la semplice comunanza generica di

argomenti e di tematiche.

Osserva ancora la difesa della Camera che il ricorso proposto dal

tribunale di Roma è infondato in radice poiché l'unica ragione

addotta nell'ordinanza consiste nella circostanza che le

dichiarazioni dell'on. Parenti sono state rese "in una intervista ad

un organo di stampa", ciò che dimostrerebbe come per il tribunale

ricorrente la tutela di cui all'art. 68 della Costituzione sarebbe

circoscritta alle sole opinioni intra moenia assunto che sarebbe del

tutto inconsistente secondo la giurisprudenza della Corte.

Rileva la Camera che le espressioni usate dall'on. Parenti

contenute nell'intervista a "la Repubblica" sono collegate a

precedenti dichiarazioni rese dalla stessa parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni tipiche (interpellanze,

interrogazioni, repliche a risposte di rappresentanti del Governo ad

interrogazioni), tutte aventi ad oggetto l'operato del dott. Antonio

Di Pietro, in una "corrispondenza sostanziale di contenuti e

significati".L'attività posta in essere dall'on. Parenti

sull'argomento è quindi consistita in una denuncia degli asseriti

abusi commessi dal c.d. "pool mani pulite" ed in particolare dal

dott. Di Pietro, denuncia corredata da riferimenti a fatti specifici. Considerato in diritto

1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dal

tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione dalla stessa assunta in data 11 febbraio 1999, con la

quale è stata affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse

dal deputato Tiziana Parenti nell'intervista resa al quotidiano "la

Repubblica" dell'11 dicembre 1996, in relazione alle quali pende un

procedimento penale davanti al tribunale.

Secondo il ricorrente, l'art. 68, primo comma, della Costituzione

limita strettamente l'immunità penale dei membri del Parlamento alla

loro attività istituzionale, restando estranea a detta previsione

ogni altra attività, sia pure in senso lato politica, svolta dal

parlamentare al di fuori di tali funzioni; il tribunale ritiene che

nel caso di specie la Camera dei deputati non abbia legittimamente

esercitato il potere che le spetta, perché la condotta addebitata al

deputato Parenti - che consiste in dichiarazioni rese nel corso di

una intervista ad un organo di stampa - esulerebbe dall'esercizio

delle sue funzioni.

2. - La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio,

ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile sotto un

duplice profilo: innanzitutto per la carenza, nell'atto introduttivo,

dei requisiti minimi prescritti dall'art. 26 delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e, segnatamente,

perché nell'atto non vengono riportate le opinioni espresse

dall'on. Parenti nell'intervista per le quali il deputato è stato

rinviato a giudizio, né vengono indicati il titolo di reato e la

persona offesa né su quale organo di stampa le dichiarazioni siano

state pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe quindi

sufficientemente indicata la censura mossa dal tribunale alla Camera,

non essendo a tale scopo sufficiente il semplice accenno al fatto che

le espressioni in questione siano state pubblicate in una intervista

ad un organo di stampa.

Sotto un secondo profilo la Camera chiede alla Corte di

dichiarare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal

tribunale nell'atto introduttivo del giudizio: pur consapevole del

fatto che questa Corte ha sempre affermato che i conflitti sollevati

dalle autorità giurisdizionali possono essere introdotti con

ordinanza anziché nelle forme proprie del ricorso, la Camera dei

deputati chiede alla Corte di rivedere sul punto il proprio

orientamento e di porre le autorità giurisdizionali su di un piano

di parità con le altre autorità facenti parte dei poteri dello

Stato.

Nel merito la Camera dei deputati chiede che il ricorso sia

dichiarato infondato poiché le dichiarazioni rese dal deputato

Tiziana Parenti al quotidiano "la Repubblica" dell'11 dicembre 1996

sarebbero state espressione della attività parlamentare del deputato

che si sarebbe estrinsecata, prima dell'articolo di stampa ed anche

successivamente ad esso, in atti parlamentari tipici quali

interrogazioni, interpellanze, interventi in aula in replica a

risposte fornite ad interrogazioni, tutti aventi ad oggetto i

medesimi fatti poi oggetto delle dichiarazioni alla stampa; da tali

circostanze, documentate dalla Camera dei deputati con specifiche

allegazioni e produzioni documentali, discenderebbe la prova

dell'esistenza del nesso funzionale tra i fatti per i quali pende

processo penale davanti al tribunale di Roma e l'attività

parlamentare dell'imputato e, di conseguenza, la corretta

applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione fatta

dalla Camera nella deliberazione oggetto del conflitto.

3. - Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente ricordato che l'ordinanza n. 459 del 1999 di

questa Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile, con riserva di

ogni successiva decisione, anche in punto di ammissibilità, nel

giudizio che si svolge nel contraddittorio delle parti; le relative

questioni vanno ora esaminate anche in base alle eccezioni svolte

dalla Camera dei deputati.

Secondo l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione

tra i poteri dello Stato deve contenere "l'esposizione sommaria delle

ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che

regolano la materia"; l'atto introduttivo deve quindi indicare gli

elementisufficienti a definire la materia del conflitto che con esso

viene sollevato ed in particolare, trattandosi nella specie di

conflitto tra l'autorità giudiziaria e la Camera dei deputati, deve

riferirsi ai fatti per i quali pende il processo penale, indicando

poi le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che le sue

prerogative costituzionali siano state violate.

L'ordinanza del tribunale di Roma, al contrario, oltre a non

contenere neppure l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, ma

la sola generica intestazione "il tribunale" - non consentendo in tal

modo un'autonoma individuazione dell'autorità ricorrente (ordinanza

n. 264 del 2000) - non descrive, neppur sommariamente, il reato per

cui si procede a carico del deputato Tiziana Parenti, limitandosi al

generico riferimento ad una"intervista ad un organo di stampa",

peraltro non precisato; essa poi non indica né la data

dell'intervista, né chi sia la parte offesa, non prospettando quindi

in modo chiaro le ragioni di conflitto e limitandosi ad un generico

riferimento ad alcune norme della Costituzione.

In tal modo l'atto che ha sollevato il conflitto non consente a

questa Corte un esame delle ragioni poste a base dello stesso, non

essendo espressa in modo compiuto "la censura che si intende muovere

nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto"

(ordinanza n. 318 del 1999) e non potendo ritenersi a questo

finesufficiente il richiamo contenuto nel ricorso all'art. 68, primo

comma, della Costituzione ed alla limitazionedell'insindacabilità

alla sola attività parlamentare in senso stretto, con esclusione di

quella in senso lato politica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal tribunale di

Roma nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari