Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1995

Altra decisione · depositata il 22/06/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

26 gennaio 1995, depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1995, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, emesso in

data 1 dicembre 1994, con il quale il consigliere regionale Claudio

Del Lungo è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di

cui all'art. 595 del codice penale, ed iscritto al n. 4 del registro

conflitti 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Toscana solleva, ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione e degli artt. 39 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.

87, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione

al decreto del giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze che ha disposto il rinvio a giudizio del

consigliere regionale Claudio Del Lungo per avere, nell'ambito di un

comunicato stampa con il quale si dava notizia di una interrogazione

presentata dal medesimo consigliere al Presidente della Giunta

regionale, offeso la reputazione del direttore del Consorzio del

parco della Maremma.

2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale

del componente dell'assemblea regionale non può non interferire

sull'indipendente esercizio delle funzioni di rappresentanza del

corpo elettorale, e quindi sull'autonomia del Consiglio regionale

garantita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo

cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro

funzioni".

Tale principio, prosegue la ricorrente, riprodotto anche dall'art.

10, secondo comma, dello Statuto della Regione Toscana, implica il

riconoscimento ai consiglieri regionali, al fine di garantire il

pieno ed indipendente esercizio delle funzioni consiliari, della

medesima tutela accordata ai parlamentari dall'art. 68, primo comma

della Costituzione (che, nel testo modificato con la legge

costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, utilizza la stessa formulazione

per garantire tale prerogativa).

Osserva la Regione che l'esonero da responsabilità dei componenti

dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni delle

immunità parlamentari) è funzionale alla tutela delle più elevate

funzioni di rappresentanza politica.

Il decreto di rinvio a giudizio costituirebbe, pertanto, atto

lesivo di tali funzioni, e comunque interferirebbe indebitamente

nella sfera riservata all'autonomia politica dei rappresentanti del

corpo elettorale in Consiglio regionale.

3. - Né potrebbero sussistere dubbi che l'interrogazione ed il

comunicato stampa del consigliere Del Lungo e del gruppo consiliare

Verde fossero da riferire all'esercizio delle funzioni di ispezione e

controllo del Consiglio regionale nei confronti della Giunta

regionale, e di questa nei confronti degli enti dipendenti dalla

Regione (funzioni da ritenersi implicite e coessenziali all'esercizio

della funzione legislativa, e comunque connesse ai poteri di

controllo e di indirizzo sulla gestione dei parchi naturali

regionali).

Il decreto di rinvio a giudizio risulterebbe quindi riferito

all'esercizio di funzioni, ed all'espletamento di diritti, del

consigliere regionale, che rientrano nella insindacabilità di cui

all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

4. - Neppure la circostanza che il decreto di rinvio a giudizio

indichi come strumento dell'offesa il comunicato stampa (con il quale

il consigliere Del Lungo informava l'opinione pubblica della

presentazione dell'interrogazione al Presidente della Giunta

regionale) potrebbe escludere che tale attività sia riferibile

all'esercizio del diritto di esprimere opinioni nell'ambito delle

funzioni di consigliere regionale.

Secondo la Regione, proprio con riferimento all'esercizio delle

funzioni di controllo del Consiglio regionale, non può non avere la

più ampia espansione il principio di pubblicità dell'attività

dell'assemblea rappresentativa, sancito in via generale per le

assemblee parlamentari dall'art. 64 della Costituzione, nonché da

varie norme previste negli statuti regionali, tra le quali l'art. 17

della Regione Toscana.

5. - In conclusione la Regione ricorrente chiede che la Corte

dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al giudice penale, la

competenza a sindacare l'attività svolta dal consigliere regionale

Del Lungo in ordine alla diffusione di informazioni sui contenuti e

sui criteri cui questi ispirava l'esercizio delle funzioni consiliari

di ispezione e controllo, a mezzo di interrogazione alla Giunta

regionale, e conseguentemente annulli l'impugnato decreto di rinvio a

giudizio. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione al decreto del giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze che ha disposto

il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per

rispondere del reato di diffamazione in danno del direttore del

Consorzio del parco naturale della Maremma; fatto consistito, secondo

l'ipotesi accusatoria, nell'aver diffuso un comunicato stampa nel

quale si dava notizia di un'interrogazione rivolta dal consigliere

Del Lungo al Presidente della Giunta regionale in ordine a taluni

fatti che avevano comportato il rinvio a giudizio del citato

direttore del Consorzio maremmano.

2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale

del consigliere regionale, per un'attività riferibile all'esercizio

delle sue funzioni di componente del collegio rappresentativo della

Regione, violi la guarentigia sancita dall'art. 122, quarto comma,

della Costituzione, interferendo sulla libertà di determinazione dei

rappresentanti del corpo elettorale e quindi sull'indipendenza del

Consiglio regionale, espressione fondamentale dell'autonomia

costituzionale riconosciuta alla Regione.

3. - Il ricorso è fondato.

L'art. 122, quarto comma, della Costituzione, prevede che i

consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le

opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

In ordine all'estensione di tale guarentigia, posta a salvaguardia

dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al

Consiglio regionale, è indubbio che essa ricomprenda in primo luogo

tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione

consiliare tipica o di attribuzioni direttamente previste dalla

stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia

(v. sent. n. 81 del 1975).

Altrettanto indubbio è che tra gli atti consiliari tipici, in

quanto strumentale alle funzioni di controllo e di sindacato politico

che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, debba

annoverarsi il c.d. "diritto d'interrogazione", specificamente

previsto, per la Regione Toscana, all'art. 10 dello Statuto, e che,

nel caso in esame, è stato esercitato dal consigliere regionale

mediante la presentazione di un'interpellanza al Presidente della

Giunta su taluni fatti - certamente di pubblico interesse - che hanno

coinvolto gli amministratori del Consorzio del parco naturale della

Maremma in un procedimento penale.

4. - Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, pur se in

riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo

comma, della Costituzione per i membri del Parlamento (v. sent. n.

443 del 1993), che non soltanto la riproduzione all'esterno di

interpellanze o interrogazioni può ritenersi attività compresa

nella previsione suddetta, ma anche il semplice riferire fatti

conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero manifestare

i punti di vista e le opinioni che ispirano il proprio comportamento

in sede parlamentare.

A maggior ragione, nel rispetto dell'art. 122, quarto comma, della

Costituzione, anche secondo l'interpretazione più rigorosa dei

limiti di tale guarentigia (in base alla quale il consigliere

regionale è coperto da irresponsabilità solo per le opinioni

espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione

più ristretta), deve ritenersi che non possono essere sottoposte a

sindacato le opinioni che il consigliere regionale intenda esprimere

pubblicamente in relazione al contenuto di atti tipici del suo

mandato, qual è certamente la presentazione di un'interrogazione;

anche quando tale commento sia stato espresso dal consigliere

regionale al di fuori della sede consiliare propria ma in connessione

ed a causa dell'esercizio delle funzioni stesse.

Né, infine, dal raffronto tra il testo del comunicato stampa e

quello dell'interrogazione presentata dal consigliere Del Lungo

possono emergere dubbi circa la sussistenza di una connessione

oggettiva e temporale, o sulla sostanziale coincidenza di contenuti,

tra i due atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare

l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo,

ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione

dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della Giunta

regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94,

emesso in data 1 dicembre 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo

consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del

reato di cui all'art. 595 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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