Corte costituzionale

Sentenza n. 273/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo

comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme

per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed

edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle

relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1994

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Lanciano negli atti relativi agli accertamenti sulla regolarità di

un fabbricato in corso di costruzione, iscritta al n. 564 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Lanciano, richiesto dell'archiviazione del procedimento relativo ad

alcune violazioni edilizie, premesso che a carico dei responsabili

emergevano talune difformità non ricomprese nella concessione

edilizia in sanatoria e che, dunque, avrebbe dovuto restituire gli

atti al Pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione

relativamente al reato di cui all'art. 20, lettera a), della legge 28

febbraio 1985, n. 47, ma che, alla stregua dell'art. 11, ultimo

comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52,

"l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria produce gli

effetti dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.

47", ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della

Costituzione, l'illegittimità della detta norma regionale.

In punto di rilevanza, osserva il giudice a quo che, avendo gli

interessati provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di

sanzione pecuniaria, sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione del

reato.

In punto di non manifesta infondatezza, che gli artt. 25, 70 e 117

della Costituzione risulterebbero violati disciplinandosi con la

legge regionale "la materia penale riservata alle leggi dello Stato

ed esclusa dalle potestà legislative attribuite alle regioni";

sarebbe, altresì, vulnerato il principio di eguaglianza, "per

l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale,

agli abusi commessi nella regione Abruzzo".

2. - Nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento il Presidente della Regione Abruzzo. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Lanciano dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della

Costituzione, della legittimità dell'art. 11, ultimo comma, della

legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, a norma del quale

"L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata

produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47".

Più in particolare, di fronte ad una richiesta di archiviazione

del pubblico ministero relativa ad abusi edilizi commessi nel

territorio di Lanciano, il giudice a quo, constatato che uno di essi

non era stato compreso nella concessione in sanatoria e che, dunque,

avrebbe dovuto ritrasmettere gli atti al titolare dell'azione penale

per la formulazione dell'imputazione in ordine al reato di cui

all'art. 20, lettera a), della legge n. 47 del 1985, per avere gli

imputati, nella rispettiva qualità di proprietario titolare della

concessione, di costruttore e di direttore dei lavori, costruito un

edificio in parziale difformità della concessione edilizia, ma che

una tale procedura risulta preclusa dalla norma denunciata, ha

sollevato l'indicata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo n. 52

del 1989, "perché disciplina la materia penale riservata alle leggi

dello Stato ed esclusa dalla potestà legislativa delle Regioni" e

"per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede

penale, agli abusi commessi nella regione Abruzzo".

2. - La questione è fondata.

Sotto la rubrica "Repressione degli abusi in 'parziale

difformità'", l'art. 11 della legge regionale n. 52 del 1989

stabilisce che nelle ipotesi in cui venga accertata la parziale

difformità delle opere dal progetto approvato, il sindaco ingiunge

ai responsabili la demolizione delle opere abusive fissando un

termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrente

dalla notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli

atti di citazione, e che se dall'accertamento è riscontrata

l'inottemperanza all'ingiunzione, le opere stesse sono demolite a

cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso (terzo comma).

Ove poi, come nell'ipotesi di specie, la demolizione non possa

avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in

conformità, il quarto comma dell'art. 11 della detta legge regionale

(riproducendo alla lettera l'art. 12, secondo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47) prescrive che il sindaco applica una sanzione

pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge

27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in

difformità della concessione, se ad uso residenziale, e pari al

doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico

erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

L'art. 11, ultimo comma, della legge regionale n. 52 del 1989 fa

infine conseguire dal pagamento dell'integrale importo della sanzione

pecuniaria irrogata "gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47", a norma del quale "Il rilascio

della concessione in sanatoria delle concessioni estingue i reati

contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti".

Dunque, poiché l'effetto previsto dalla disposizione della legge

statale è, appunto, l'estinzione dei reati contravvenzionali, fra

cui quello contemplato dall'art. 20, lettera a), della legge n. 47

del 1985, l'art. 11, ultimo comma, della legge regionale ha fatto

scaturire come conseguenza del pagamento della sanzione

amministrativa un effetto estintivo del reato non previsto dalla

legislazione statale che subordina, invece, il detto effetto al

rilascio della concessione in sanatoria.

3. - La norma denunciata, pur non modificando direttamente il

sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha però

introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo più

favorevole per il soggetto privato rispetto a quanto previsto dagli

artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, così da incidere sulla

disciplina penalistica. Essa consente, infatti, l'estinzione dei

reati contravvenzionali urbanistici anche in mancanza della sanatoria

delle opere abusive e, quindi, nonostante la non "conformità

dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della

costruzione dell'opera stessa" (v. sentenza n. 231 del 1993); così

da prescindere dall'accertamento dell'inesistenza del "danno

urbanistico", da cui soltanto può derivare l'estinzione del reato in

forza della corresponsione della sanzione amministrativa inflitta per

la violazione.

4. - Ne consegue che l'art. 11, quinto comma, della legge della

Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, con l'incidere

sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato interferisce

"nella 'materia penale', relativamente alla quale, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, 'vale la riserva di

disciplina a favore dello Stato, che si configura come un principio

di rango costituzionale'" (v. sentenze n. 231 del 1993, n. 18 del

1991, n. 487 del 1989 e n. 179 del 1986), cosicché il legiferare

nella suddetta materia in deroga alla legislazione statale implica

violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.

5. - Restano, in tal modo, assorbite, le censure incentrate sugli

ulteriori parametri costituzionali invocati dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, quinto

comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio

1989, n. 52.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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