Corte costituzionale

Sentenza n. 270/2002

Altra decisione · depositata il 24/06/2002 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal senatore Angelo Giorgianni, promosso con ricorso della Sezione

disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, notificato

il 27 novembre 2000, depositato in cancelleria il 1 dicembre 2000 ed

iscritto al n. 55 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura e l'avvocato Stefano Grassi

per il Senato della Repubblica.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza-ricorso del 20 maggio 2000, depositata presso

la cancelleria della Corte costituzionale il 25 maggio 2000, la

Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha

sollevato conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, chiedendo

che la Corte, previo riconoscimento dell'ammissibilità del

conflitto, dichiari che non spetta al Senato della Repubblica

ritenere insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, i fatti di cui ai punti 2, lettere a) e b) e 4

dell'incolpazione disciplinare (proc. n. 33/2000 R.G, stralcio dal

proc. n. 71/1999 R.G.) nei confronti del senatore Angelo Giorgianni,

al momento della sollevazione del conflitto magistrato collocato

fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per

mandato parlamentare, e di conseguenza annulli in parte qua la

deliberazione del Senato del 29 luglio 1999.

L'ordinanza-ricorso dà conto dei sei punti dell'incolpazione per

cui la Sezione disciplinare procede nei confronti di Angelo

Giorgianni, su azione del Ministro della giustizia, dei quali qui

interessano, in particolare: il punto 2, con il quale gli viene

contestata "la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18

del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione alla gestione del

procedimento n. 1238/93/21 (cd. "procedimento contenitore") per

avere: a) omesso di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito

sullo stato del procedimento, particolarmente complesso e con proprie

caratteristiche strutturali, con indagini informatizzate in corso e

con un inizio di informatizzazione del procedimento, con la

predisposizione di collegamenti fra vari documenti e dati, con

possibilità di più chiavi di lettura; b) disposto la cancellazione

da tutti i computers, utilizzati personalmente e da parte dei suoi

collaboratori, del programma fornito dal consulente Genchi e di

quello predisposto dal M.llo Pavone, nonché di tutti i dati

immagazzinati, restituendo solo (dopo varie richieste) singoli files

di documenti istruttori, così creando un oggettivo danno alla futura

gestione del procedimento"; il punto 4, con cui si contesta al dott.

Giorgianni l'incolpazione di cui allo stesso art. 18 del r.d.lgs.

n. 511 del 1946, "per avere il medesimo, già Sostituto Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Messina, frequentato con

carattere di continuità o comunque di non occasionalità Mollica

Antonio, personaggio che, in considerazione dei suoi precedenti

penali e giudiziari (in passato anche al vaglio dello stesso

Giorgianni) è da ritenersi di dubbia fama, con conseguente grave

compromissione del proprio prestigio e di quello dell'Ordine

Giudiziario, anche per eventuali possibili sospetti di precedente

parzialità nell'espletamento dell'attività giudiziaria"; il punto

5, con cui gli si contesta l'incolpazione di cui al medesimo art. 18,

"per avere violato il principio del dovere di piena e leale

collaborazione del Magistrato, con riferimento alle prospettazioni

dal medesimo rappresentate alla Commissione parlamentare antimafia,

in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mollica.

Segnatamente, per avere, nel corso dell'audizione nei giorni

23/24 febbraio 1998 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia

riunitasi presso la Prefettura di Messina fornito dichiarazioni non

corrispondenti alla effettiva realtà" (seguono,

nell'ordinanza-ricorso, le dichiarazioni del dott. Giorgianni).

La Sezione disciplinare ricorda poi che il 2 agosto 1999, a

seguito della fissazione e dello svolgimento della discussione orale,

tenutasi nelle date del 10 giugno e 1 luglio 1999, il Procuratore

generale della Corte di cassazione ha rimesso alla stessa Sezione una

nota, con allegati, del Presidente del Senato della Repubblica, la

quale informa che il Senato, nella seduta del 29 luglio 1999, ha

deliberato di approvare la proposta della Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari, con cui si riteneva che i fatti

attinenti al punto 2, lett. a) e b) al punto 4 e al punto 5

dell'incolpazione concernessero opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto,

nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Sezione disciplinare ricorrente considera che le si deve

riconoscere la legittimazione a sollevare conflitto fra poteri, in

quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere a cui appartiene; e che al Senato della

Repubblica deve parimenti essere riconosciuta la legittimazione ad

essere parte del conflitto in ordine all'applicabilità dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; e lamenta la lesione della propria

sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma

dell'art. 105 della Costituzione, in conseguenza dell'illegittimo

esercizio da parte del Senato del potere di dichiarare

l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 stesso.

Dopo avere escluso l'addebito relativamente al capo 1

dell'incolpazione, per esercizio tardivo dell'azione disciplinare, e

osservato che il dott. Giorgianni, anche a seguito della delibera di

insindacabilità relativa ai punti 2, lett. a) e b) 4 e 5

dell'incolpazione stessa, va comunque sottoposto a giudizio per ciò

che riguarda i capi 3 e 6, seconda parte, dell'incolpazione, la

Sezione, ricordando il costante insegnamento della Corte

costituzionale, ritiene di dover verificare l'esistenza del "nesso

funzionale" fra l'attività, su cui deve svolgersi il giudizio della

Sezione medesima, e l'esercizio del mandato del parlamentare, e

conclude che questo nesso sussiste soltanto relativamente al punto 5

dell'incolpazione, in relazione al quale si pronuncia quindi con

decisione di non doversi procedere.

Il nesso funzionale non sussisterebbe, invece, con riguardo agli

altri capi di incolpazione, e cioè ai punti 2, lett. a) e b) e 4

dell'incolpazione medesima.

In punto di fatto, si considera che in sede disciplinare al dott.

Giorgianni è contestata una condotta non collaborativa,

concretantesi in un ostacolo alla normale conduzione delle indagini,

mentre la deliberazione del Senato prenderebbe in considerazione una

mera mancata consegna (dei files con i documenti istruttori); e che

le frequentazioni con il Mollica risalirebbero, secondo il capo di

incolpazione, ad epoca anteriore alla elezione del medesimo dott.

Giorgianni.

In punto di diritto, si afferma che spetterebbe alla Sezione

disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, a norma

dell'art. 105 Cost., stabilire se il dott. Giorgianni, prima della

sua elezione a senatore, non avesse alcun obbligo di collaborazione

con i colleghi dell'ufficio e se abbia ostacolato di fatto il normale

svolgimento delle indagini, e accertare se sia censurabile la

ipotizzata frequentazione con un personaggio, che nel capo di

incolpazione è definito "di dubbia fama", risalente all'epoca

anteriore alla elezione al Senato dello stesso magistrato. La Sezione

aggiunge, relativamente al punto 2, che la motivazione del Senato

apparirebbe contraddittoria, ed evidenzierebbe la confusione, operata

dal Senato stesso, fra il dovere di collaborare con i colleghi,

mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, e il

dovere di non interferire, astenendosi dal compiere ulteriore

attività positiva di indagine: il Senato avrebbe infatti affermato

che fin quando il dott. Giorgianni era magistrato in attesa di essere

eletto non avrebbe avuto alcun obbligo di collaborare con l'ufficio,

e che dopo l'elezione avrebbe avuto addirittura l'obbligo di non

collaborare, per non interferire in attività giudiziarie a cui era

divenuto estraneo.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza

n. 530 del 2000. L'ordinanza-ricorso introduttiva del presente

giudizio è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente

all'ordinanza di ammissibilità, il 27 novembre 2000 e depositata

presso la cancelleria della Corte costituzionale il 1 dicembre 2000.

3. - Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il Senato

della Repubblica, chiedendo che il conflitto sia dichiarato

inammissibile o comunque infondato, e depositando numerosi documenti.

Sulla notifica dell'ordinanza-ricorso, il Senato nota che essa

risulta "richiesta come in atti", senza che si possa ricavare con

certezza quale organo abbia formalizzato la richiesta di

notificazione, la quale - ai sensi della lettera b) del dispositivo

dell'ordinanza n. 530 del 2000 - doveva essere effettuata a cura

della ricorrente: sicché si potrebbe dubitare che il ricorso sia

stato formalmente instaurato dalla Sezione disciplinare del Consiglio

superiore della magistratura.

Quanto alla ammissibilità del conflitto, il Senato sostiene

l'assenza della legittimazione soggettiva dell'organo ricorrente a

essere parte nel conflitto di attribuzione tra poteri. La Sezione

disciplinare, infatti, sul piano oggettivo, contesta la menomazione,

da parte della delibera del Senato, del potere di adottare

provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Ma tale

potere sarebbe attribuito dall'art. 105 della Costituzione al

Consiglio superiore della magistratura nel suo complesso, e non alla

Sezione disciplinare.

Il riconoscimento dei caratteri giurisdizionali del procedimento

disciplinare, effettuato dal legislatore e dalla giurisprudenza

costituzionale, non implicherebbe la spettanza alla sola Sezione

disciplinare della formale titolarità del potere né della

legittimazione processuale a far valere la titolarità del potere in

sede di conflitto di attribuzione davanti alla Corte: tale

riconoscimento, infatti, sarebbe stato effettuato ai soli fini della

garanzia dell'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento

delle funzioni giurisdizionali, del prestigio dell'ordine giudiziario

nonché della tutela del diritto di difesa della persona incolpata.

L'assimilazione del procedimento disciplinare ad un procedimento di

tipo giurisdizionale sarebbe stata effettuata dalla Corte "ai

limitati fini" della legittimazione a sollevare il giudizio in via

incidentale sulla legittimità costituzionale delle norme che la

Sezione disciplinare è tenuta ad applicare nel corso del

procedimento. Le norme che attribuiscono carattere giurisdizionale al

procedimento disciplinare non configurerebbero una violazione delle

norme costituzionali relative al divieto di istituzione di giudici

speciali, proprio perché non introdurrebbero con legge ordinaria un

organo ad hoc, ma si limiterebbero a trasferire al Consiglio

superiore della magistratura lo svolgimento di un'attività già

prevista con dettagliata disciplina dall'ordinamento giudiziario

previgente alla norma costituzionale.

In definitiva, il riconoscimento della legittimazione a proporre

conflitto di attribuzione alla Sezione disciplinare implicherebbe

l'individuazione, accanto al plenum del Consiglio superiore della

magistratura, di un ulteriore organo autonomo, che invece i

Costituenti non hanno introdotto ed al quale non hanno espressamente

attribuito la competenza.

Il difetto di legittimazione soggettiva della Sezione

disciplinare si manifesterebbe in particolare sul piano processuale:

nel caso, la decisione di proporre il conflitto sarebbe spettata al

collegio, e questo avrebbe dovuto essere rappresentato, nel processo

costituzionale, dal suo Presidente che quale espressione di unità

dell'organo avrebbe dovuto presentare, in tale veste, anche

formalmente, il ricorso.

Quanto al merito del conflitto, il Senato nota che la

deliberazione dell'Assemblea ha recepito in modo completo e senza

alcuna voce di dissenso la proposta della Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari. La dichiarazione di insindacabilità si

collegherebbe in modo implicito, ma chiaramente ricavabile dalla

relazione della Giunta, alla tutela della posizione di indipendenza

che il parlamentare deve acquisire rispetto agli organi con i quali,

prima dell'assunzione delle funzioni di parlamentare, ha stabilito e

mantenuto un rapporto di servizio. Nel caso di specie la

dichiarazione di insindacabilità implicherebbe il riconoscimento di

un diritto del parlamentare, strettamente connesso con il suo status

e cioè quello di interpretare liberamente il suo ruolo di

rappresentante del corpo elettorale, scindendo in modo totale questa

sua attività - in applicazione del principio di libertà del mandato

di cui all'art. 67 della Costituzione ed in attuazione del diritto di

cui all'art. 51, terzo comma, della Costituzione - dal permanere

formale dell'appartenenza all'ordine giudiziario ed all'ufficio

rispetto al quale si è verificata la situazione di aspettativa.

L'interpretazione della irresponsabilità parlamentare dovrebbe

essere in altri termini estesa - nel caso di specie - alla tutela

della posizione del parlamentare e dei suoi comportamenti, come

espressione dell'autonomia delle Camere nei confronti dei poteri o

degli organi dai quali eventualmente il parlamentare possa dipendere.

4. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 9 aprile 2002, la

ricorrente Sezione disciplinare ha presentato una memoria

illustrativa, depositando alcuni documenti e insistendo per

l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'ordinanza-ricorso

introduttiva del conflitto.

In rito, la memoria sottolinea, da una parte, la configurabilità

della Sezione disciplinare come organo giurisdizionale a tutti gli

effetti (preesistendo tale organo alla Costituzione ed essendo stato

sottoposto a revisione dalla legge n. 195 del 1958), e la conseguente

spettanza ad esso del potere di difendere le proprie attribuzioni in

sede di conflitto tra poteri dello Stato; dall'altra, la

legittimazione processuale della stessa Sezione a proporre ricorso

per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Nel merito, la memoria afferma la sindacabilità in sede

disciplinare dei comportamenti del senatore Giorgianni oggetto della

delibera di insindacabilità, in quanto non sarebbero opinioni

espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari quelli che, in fatto

e in diritto, sono soltanto inadempimenti di elementari doveri di un

magistrato che il collocamento in aspettativa (prima, ma anche dopo

l'elezione) non fa venire meno.

Infatti, tali comportamenti commissivi ed omissivi sarebbero

stati posti in essere dal dott. Giorgianni prima della sua elezione a

senatore della Repubblica; ed anche quando fossero stati posti in

essere in epoca posteriore, ad essi non si applicherebbe comunque

l'art. 68, primo comma, della Costituzione, poiché il collocamento

in aspettativa del magistrato non recide il legame con

l'amministrazione di appartenenza, né fa venire meno l'obbligo di

informare i colleghi succeduti nell'incarico e di consegnare loro

tutti i files contenenti documenti istruttori. Inoltre, secondo la

recente giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'affermazione

dell'insindacabilità parlamentare non sarebbe sufficiente che i

fatti contestati costituiscano genericamente "attività politica", e

quindi cadrebbero, anche sotto questo profilo, gli argomenti del

Senato.

5. - Ha depositato memoria anche il Senato della Repubblica,

insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso e

comunque accerti che spetta al Senato dichiarare che le opinioni

espresse dal senatore Giorgianni, oggetto del procedimento

disciplinare, sono assistite dalla garanzia dell'insindacabilità.

In punto di ammissibilità del conflitto, secondo il resistente

non si può ritenere né che la Sezione disciplinare sia assimilabile

ad un organo giurisdizionale, anche alla luce della pregressa

giurisprudenza costituzionale; né che la stessa sia configurabile

come articolazione funzionalmente autonoma del Consiglio superiore

della magistratura, titolare dell'attribuzione costituzionale

relativa all'adozione dei provvedimenti disciplinari, a causa del

profilo unitario e complessivo dell'organo, che solo in quanto tale

potrebbe porsi in diretta relazione con gli altri organi previsti o

presupposti dalla Costituzione; né, infine, che la Sezione sia in

grado di rappresentare il Consiglio superiore nel giudizio

costituzionale.

Nel merito, il Senato nota che la teoria del "nesso funzionale"

non escluderebbe aprioristicamente né che si possa prescindere dalla

"sede" parlamentare, né che le funzioni del parlamentare possano

essere valutate nel complesso del sistema

democratico-rappresentativo. I comportamenti del senatore Giorgianni,

di chiaro significato politico, in definitiva, sarebbero espressione

di una puntuale e legittima opinione sul rapporto che sussiste tra

mandato parlamentare, da un lato, e aspettativa dal servizio di

magistrato, dall'altro. Considerato in diritto

1. - La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura, investita di un procedimento disciplinare nei confronti

di un magistrato della Procura della Repubblica di Messina, all'epoca

in aspettativa perché candidato e poi eletto al Parlamento, ha

sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della

Repubblica chiedendo l'annullamento della deliberazione del 29 luglio

1999 con la quale l'assemblea ha dichiarato che i fatti, oggetto di

alcuni dei capi di incolpazione a carico di detto magistrato,

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, e ricadono pertanto nell'ambito

della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

La deliberazione del Senato si riferisce a tre dei capi di

incolpazione a carico del magistrato, concernenti, rispettivamente,

l'addebito di avere omesso di informare i colleghi che lo avrebbero

sostituito nella conduzione di un processo sullo stato del

procedimento medesimo e di avere disposto la cancellazione dai

computer di dati relativi a detto processo; l'addebito di avere

frequentato con carattere di continuità una persona da ritenersi di

dubbia fama in considerazione dei suoi precedenti penali e

giudiziari; e quello di avere reso alla Commissione parlamentare

antimafia, in sede di inchiesta relativa ai predetti rapporti,

dichiarazioni non corrispondenti alla effettiva realtà.

La Sezione ritiene che il nesso funzionale fra l'attività

oggetto del giudizio disciplinare e l'esercizio del mandato

parlamentare sussista solo per il terzo dei ricordati addebiti

(dichiarazioni alla Commissione antimafia) e non sussista invece

riguardo ai fatti oggetto degli altri due addebiti, affermando che

spetta all'organo disciplinare stabilire se il magistrato incolpato

non avesse alcun obbligo di collaborazione con i colleghi

dell'ufficio prima della sua elezione a senatore, e se egli abbia

ostacolato di fatto il normale svolgimento delle indagini, come pure

accertare se sia censurabile la ipotizzata frequentazione, risalente

ad epoca anteriore all'elezione in Parlamento, di un personaggio

definito "di dubbia fama". Essa dunque solleva conflitto di

attribuzioni impugnando la deliberazione del Senato limitatamente ai

due capi concernenti tali addebiti.

2. - Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di

inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Senato per

carenza di legittimazione attiva della Sezione ricorrente: eccezione

basata sull'assunto che, spettando il potere disciplinare sui

magistrati al Consiglio superiore della magistratura, il ricorso per

conflitto avrebbe dovuto essere deliberato non dalla Sezione

disciplinare, ma dal plenum del Consiglio, e avrebbe dovuto essere

sottoscritto dal Presidente, o per sua delega dal vice presidente di

questo, anziché dal presidente della Sezione.

L'eccezione non merita accoglimento.

L'art. 105 della Costituzione attribuisce i provvedimenti

disciplinari nei riguardi dei magistrati alla competenza del

Consiglio superiore della magistratura, ed è quindi effettivamente

in capo a questo organo che si colloca l'attribuzione in

contestazione.

Questa Corte ha però da tempo affermato che la Costituzione,

regolando solo parzialmente la composizione del Consiglio superiore

della magistratura (di cui indica i tre membri di diritto, mentre per

i membri elettivi si limita a stabilire la proporzione fra componenti

"togati" e "laici": art. 104, secondo, terzo e quarto comma) ed il

suo funzionamento (a cui riguardo prevede solo l'elezione di un

vicepresidente fra i componenti eletti dal Parlamento: art. 104,

quinto comma), lascia al legislatore ordinario ampi spazi di

discrezionalità nella disciplina dell'organizzazione interna del

Consiglio, e non esclude che esso possa operare, nell'esercizio delle

attribuzioni disciplinari, anziché in assemblea plenaria, in una

composizione più ristretta, pur sempre rispettosa dei criteri e

degli equilibri sanciti dall'art. 104 (sentenza n. 12 del 1971; e

cfr. anche sentenza n. 52 del 1998).

La legge dunque, nel prevedere la Sezione disciplinare e nel

regolarne la composizione ed il funzionamento (artt. 4, 5 e 6 della

legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni), non ha dato

vita ad un organo autonomo dal Consiglio superiore della

magistratura, né ha frazionato il "potere" di cui il Consiglio è

titolare ed espressione, ma si è limitata a disciplinarne

l'organizzazione interna, ferma restando l'unicità del potere

medesimo.

L'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio

superiore è stato poi configurato per le ragioni più volte messe in

luce da questa stessa Corte (cfr. sentenze n. 145 del 1976, n. 289

del 1992, n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000) con caratteri formalmente

giurisdizionali, il che si riflette, fra l'altro, sulle modalità di

funzionamento della Sezione disciplinare (composizione fissa, con

sostituzione dei componenti assenti o impediti ad opera dei

supplenti: articolo 6, primo, secondo, terzo e quarto comma, della

legge n. 195 del 1958 e succ. modif.), e sui caratteri ed il regime

delle relative decisioni (qualificate come sentenze, impugnabili

davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione: art. 37 del

r.d.lgs. n. 511 del 1946 e art. 17, terzo comma, della legge n. 195

del 1958).

Per ritenere sussistente la legittimazione a proporre conflitto

di attribuzione, è dunque sufficiente constatare, da un lato, che

l'attribuzione che si suppone lesa dalla delibera del Senato è una

di quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura in base

all'art. 105 della Costituzione; e, dall'altro lato, che la Sezione

disciplinare è competente a "dichiarare definitivamente la volontà"

del potere cui appartiene - vale a dire del Consiglio superiore - in

quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono

insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del

plenum e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà

disciplinare attribuita dalla Costituzione.

Né può porsi un problema di legittimazione a sottoscrivere il

ricorso, posto che, nella specie, questo è sottoscritto da chi,

nello stesso tempo, era vicepresidente del Consiglio superiore della

magistratura e presidente del collegio giudicante che ha deliberato

di sollevare il conflitto.

3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

I comportamenti addebitati al magistrato incolpato, e oggetto del

conflitto, non sono qualificabili come "opinioni" (né tanto meno

come "voti") espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e

non possono dunque essere ricondotti in alcun modo alla sfera della

insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Ciò vale, anzitutto, per le condotte omissive e commissive

descritte nel capo 2, lett. a) e b) dell'incolpazione, consistenti

rispettivamente nell'avere omesso di informare i colleghi, chiamati a

sostituire il magistrato incolpato nella conduzione di un

procedimento, sullo stato del procedimento medesimo, e nell'avere

disposto la cancellazione di dati da computer utilizzati dal

magistrato e dai suoi collaboratori, creando così un oggettivo danno

alla futura conduzione di detto procedimento.

Stabilire se e in che limiti la cessazione dell'attività,

conseguente al collocamento del magistrato in aspettativa, prima in

vista della presentazione della candidatura al Parlamento, poi a

seguito dell'elezione, e il conseguente dovere di astensione da ogni

interferenza del candidato e dell'eletto nelle attività giudiziarie

dell'ufficio di provenienza, possano condurre ad escludere in

concreto la violazione di un dovere di diligenza e di collaborazione,

è questione di merito da risolversi nell'ambito del procedimento

disciplinare.

Quale che fosse l'eventuale convinzione del magistrato eletto in

Parlamento circa la sussistenza o i limiti di tale dovere di

collaborazione, e quindi quali che fossero le ragioni che hanno

determinato le condotte a lui addebitate in sede disciplinare, queste

ultime sono, in ipotesi, contrarie ad un dovere di collaborazione

collegato esclusivamente allo status di magistrato, sia pure in

aspettativa, e non potrebbero certo qualificarsi come esercizio, in

forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare. Tanto

meno ciò potrebbe dirsi per condotte tenute dal magistrato - come,

almeno in parte, si ipotizza nella specie - prima dell'elezione, sia

pure nel periodo in cui egli era collocato in aspettativa per la

candidatura all'elezione parlamentare, e quindi quando non rivestiva

ancora lo status di parlamentare.

4. - Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riguardo

all'altro addebito in contestazione, relativo alla frequentazione non

occasionale - risalente, secondo la Sezione ricorrente e secondo il

capo di incolpazione, ad epoca anteriore alla elezione del magistrato

al Senato della Repubblica - di persona da ritenersi di dubbia fama

in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari. Si tratta,

ancora una volta, di condotta - già di per sé non agevolmente

qualificabile come espressione di un'opinione - addebitata e

addebitabile esclusivamente in relazione allo status di magistrato e

ai connessi doveri, e in nessun modo riconducibile, invece, alle

funzioni di membro del Parlamento successivamente assunte dal

magistrato medesimo.

Non viene nemmeno qui in considerazione il quesito, se in capo al

magistrato eletto in Parlamento possa ipotizzarsi la permanenza di

qualcuno dei doveri collegati allo status di magistrato tuttora

rivestito: nella specie, infatti, ciò di cui si discute è l'ipotesi

di una violazione di tali doveri nel periodo in cui l'interessato non

aveva ancora assunto la qualità di membro del Parlamento.

In ogni caso, dunque, sia per i caratteri materiali della

condotta addebitata, sia - decisivamente - per la sua inerenza ad un

periodo anteriore all'assunzione dello status di parlamentare, essa

non può ricondursi all'ambito della insindacabilità garantita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare

che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di

incolpazione n. 2, lettere a e b e n. 4, nel procedimento

disciplinare pendente nei confronti del magistrato dott. Angelo

Giorgianni davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore

della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; e conseguentemente;

b) annulla la deliberazione del Senato della Repubblica, in data

29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati al

senatore Giorgianni concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla

parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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