Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del

decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni

della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con

ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dalla Corte dei Conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, in Palermo, sul ricorso

proposto da Innusa Sergio, iscritta al n. 840 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 11 luglio 1986 (R.O. n. 840) la Corte dei

conti (Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) nel giudizio

in materia di pensione civile promosso da Sergio Innusa ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.

legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte

dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3, 5,

25, 97, primo comma, e 116 Cost. nonché in riferimento all'art. 23,

primo comma, dello Statuto della Regione, approvato con d. l.vo 15

maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio

1948 n. 2.

Il ricorrente, funzionario presso l'Ufficio IVA, aveva impugnato

il decreto con il quale l'Intendente di Finanza di Palermo, non

ritenendo applicabile nei di lui confronti l'art. 13 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, per il periodo di studi universitari compiuti

dal 5 novembre 1965 all'8 ottobre 1968, aveva respinto l'istanza di

riscatto.

L'ordinanza premette che, essendo il gravame proposto avverso un

provvedimento di una Amministrazione statale, sussiste nella

fattispecie l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale

adita, in quanto, nella materia pensionistica, ad essa è stata

attribuita dall'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655

soltanto la cognizione dei ricorsi prodotti dai dipendenti della

Regione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tenuto conto dell'attuale stato

della legislazione debba porsi il ragionevole dubbio che il

richiamato art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 sia viziato

da illegittimità costituzionale.

Infatti l'art. 2, primo comma, lett. c) della l. 8 ottobre 1984 n.

658, istitutiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la Sardegna, ha attribuito alla Sezione giurisdizionale con sede

in Cagliari "i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di

pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico

totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla

legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso

o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della

regione"; con la successiva lett. d), anche gli "altri giudizi

interessanti la regione in materia... pensionistica attribuiti o che

saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei

conti".

Poiché, per quanto riguarda la Sezione giurisdizionale istituita

per la Sicilia fin dal 1948, il legislatore ha conferito a

quest'ultima, in materia di ricorsi pensionistici, esclusivamente la

competenza riguardante i dipendenti della Regione siciliana, è

evidente che, con la sola eccezione dei dipendenti regionali, dal

momento in cui ha iniziato la propria attività per la Sardegna la

relativa Sezione giurisdizionale, si è creata una disparità di

trattamento tra i cittadini aventi diritto a pensione a carico dello

Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge residenti nel

territorio della Sicilia e quelli residenti in Sardegna.

Ne deriva una situazione, ad avviso del Collegio, che appare in

contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo

comma, Cost.

Inoltre, la limitazione solo ad una parte dei giudizi

pensionistici pone la maggior parte dei possibili interessati

residenti nel territorio della Sicilia, allorché abbiano titolo per

adire la giurisdizione della Corte dei conti, in una condizione di

obiettiva menomazione, nonostante la stessa Costituzione abbia

previsto, all'art. 116, come per i residenti in Sardegna e nelle

altre regioni a statuto speciale, l'attribuzione, attraverso le norme

dello Statuto, di "forme e condizioni particolari di autonomia".

È da ritenere, ancora, che l'art. 3 n. 3 d.l. n. 655 sia viziato

da illegittimità, anche in relazione alla norma di carattere

costituzionale contenuta nell'art. 23, primo comma, dello Statuto

della Regione siciliana.

La norma statutaria, infatti, dispone che "gli organi

giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive Sezioni per

gli affari concernenti la Regione"; assume il remittente che la

locuzione avrebbe ben più ampio significato di quello letterale,

dovendosi intendere la Regione quale "ente esponenziale dei poteri

giuridici di autonomia".

Anche sotto tale profilo, perciò, non può ritenersi convincente

la ricordata discriminazione delle materie attribuite alla competenza

territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Altro profilo di illegittimità, ad avviso del Collegio, deve

essere sollevato in relazione all'art. 25 Cost. in quanto la norma,

escludendo dalla competenza territoriale della Sezione

giurisdizionale istituita in Palermo i ricorsi in materia di pensioni

civili, militari e di guerra, con la sola eccezione dei ricorsi per

pensioni civili dei dipendenti regionali, ha sottratto la cognizione

di tali ricorsi al giudice naturale precostituito per legge, senza

che sussistano criteri di deroga obiettivamente e razionalmente

motivati, in modo da valutare "i disparati interessi presenti nel

processo ed il loro necessario contemperamento".

Né può dirsi - sempre ad avviso del remittente - che la norma in

argomento sia rispettosa dell'art. 97, primo comma Cost., poiché il

"buon andamento dell'Amministrazione" non può essere qui considerato

in modo astratto ed avulso dalla sua naturale correlazione con il

principio fondamentale posto dal precedente art. 5, secondo il quale

la Repubblica deve adeguare "i principi ed i metodi della sua

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Considerato in diritto

1.1. - Per effetto del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione

di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana) alla

relativa Sezione giurisdizionale, con sede in Palermo, sono

attribuiti (art. 3, n. 3) i soli giudizi pensionistici concernenti il

trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali.

La legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una

Sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei

conti) all'art. 2, lettere c) e d) conferisce, invece,

omnicomprensivamente alla cognizione della Sezione tutti i giudizi,

per la regione, in materia pensionistica.

1.2. - La competenza di cui è qui cenno non comporta per entrambe

le aree regionali interessate nuove attribuzioni, bensì

decentramento (parziale nell'un caso, generale nell'altro) della

giurisdizione spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 62

del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte

dei conti).

2. - La Sezione giurisdizionale con sede in Palermo sospetta di

illegittimità la disposizione di cui all'art. 3, n. 3 d.l.vo n. 655

del 1948, poiché - in presenza delle competenze conferite alla Corte

dei conti dislocata nella Regione sarda - le limitazioni, per

identica materia di cognizione, che soffre la norma per la Sicilia

costituirebbero altrettante violazioni degli artt. 3, 5, 25, 97,

primo comma e 116 della Costituzione, nonché dell'art. 23, primo

comma, dello Statuto della Regione siciliana.

Secondo il Collegio remittente, sarebbe irrazionale il limitato

decentramento operato, anche in ragione della specifica norma dello

Statuto, con conseguente difetto di buona organizzazione e

sottrazione - ad un tempo - degli specifici giudizi al loro giudice

naturale.

3.1. - Per una esatta impostazione della questione, va precisato

anzitutto non sussistere un presunto attentato alle garanzie previste

dall'art. 25, primo comma, Cost.: trattasi - s'è detto - di

attribuzioni rientranti in apice nella giurisdizione della Corte dei

conti, per origini storiche e compiutezza o affinità di materie

tradizionale giudice delle pensioni, non censurabili perciò sotto il

profilo territoriale finché non diversamente all'uopo regolate.

3.2. - Va ancora osservato che nessuna incidenza è data desumere

sul dettato dell'art. 116 Cost. in una a quello dell'art. 23, primo

comma, dello Statuto siciliano.

Come la Corte ha già altra volta chiarito, e lo stesso remittente

ricorda, la norma dell'art. 23, primo comma, attiene soltanto al

decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari

concernenti la Regione (sent. n. 61 del 1975): risulta così essa in

armonia con lo stesso art. 116 Cost., più tardi intervenuto in

termini assai più generali a stabilire - traspare sin dagli atti

dell'Assemblea Costituente - una diversità di ciascheduna Regione a

statuto speciale, in forza delle rispettive esperienze rivolte a

tutelare caratteristiche originali, storicamente proprie delle

popolazioni locali.

4. - Nella citata sentenza n. 61, questa Corte ha anche affermato,

peraltro, che il decentramento specifico previsto nell'art. 23 dello

Statuto non contrasta con altre e generalizzate competenze decentrate

o decentrabili alla stregua dell'ordinamento statale. Tanto più se

poi queste, si radicano - ed è il caso della vicenda odierna - in un

contesto di più ampia dimensione per garanzie ed indirizzi pure

costituzionalmente tutelati.

Più compiutamente, l'art. 5 Cost. pone l'esigenza di una

legislazione della Repubblica adeguata ai principi e ai metodi del

decentramento. Se questa si rivela, dunque, pressante esigenza

d'ordine generale, una identica dimensione va espansa là dove

(Sicilia) sussistano più limitate strutture. In difetto di che nella

indissolubile endiadi intercorrente tra decentramento e relativa

eguaglianza nelle attività conseguenti - i conferenti parametri

costituzionali (artt. 3 e 5) ne riuscirebbero incisi.

Al che, d'altra parte, seguirebbe evidente disomogeneità

d'organizzazione alla stregua del successivo art. 97, dato che per il

medesimo Organo nella regione siciliana, sia pure in altra area di

competenze (giudizi di responsabilità e di conto), i principi

enunciati risultano, invece, osservati (art. 4 d.l. n. 655 del 1948).

Di guisa che, essendo la questione fondata, va dichiarata,

nell'ambito della controversia, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655.

Analoga dichiarazione consegue, in applicazione dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine a ogni altro giudizio

pensionistico riservato alla giurisdizione della Corte dei conti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del

d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei

conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede

l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in

Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui

ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità

civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente,

all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in

un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia

stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione

centrale della Corte dei conti;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata,

nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti -

l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in

materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra,

nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a

carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti

dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone),

attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari