Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno

1997, con la quale è stato respinto l'appello avverso l'annullamento

del provvedimento del Presidente della Provincia in data 10 luglio

1986 che aveva disposto la sospensione della licenza di un esercizio

pubblico, promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato

il 29 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1997 ed

iscritto al n. 47 del registro ricorsi (recte: conflitti) 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e

l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia

autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, per violazione dell'art. 20, primo comma,

dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 1

novembre 1973, n. 686, recante "Norme di attuazione dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi

pubblici e spettacoli pubblici"), secondo cui "i Presidenti delle

Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità

di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di ...

esercizi pubblici" (art. 20 citato), tra le quali dovrebbe ritenersi

inclusa quella relativa alla sospensione della licenza di detti

esercizi, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento alla

sentenza con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 giugno 1997,

n. 625) ha confermato la pronuncia del Tribunale regionale di

giustizia amministrativa di Trento che aveva annullato - per

incompetenza dell'organo provinciale a emanare provvedimenti in

materia di ordine pubblico, riservati, invece, agli organi statali in

base all'art. 21 dello statuto speciale - l'ordinanza di sospensione

della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale

adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento.

Premesso che l'impugnata sentenza sarebbe "erronea, arbitraria ed

illegittimamente invasiva", la difesa della Provincia autonoma rileva

che il Consiglio di Stato muove da una interpretazione non corretta

della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici di cui

all'art. 20 dello statuto, competenza che il giudice ritiene limitata

agli aspetti relativi alla "regolarità commerciale" dell'esercizio,

mentre sulla base della normativa statutaria e delle norme di

attuazione il riparto di competenza tra Presidente della Giunta

provinciale e questore dovrebbe avvenire per materia, e non in

relazione ai differenti interessi perseguiti, o ai diversi tipi di

provvedimento. Il Consiglio di Stato avrebbe qualificato il

provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai

sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

come provvedimento "per l'ordine pubblico": attraverso una erronea

lettura degli artt. 9, numero 7, 20, terzo comma, e 21 dello statuto

speciale, nonché un improprio richiamo al d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, concernente le regioni a statuto ordinario, la pubblica

sicurezza sarebbe stata inclusa nella nozione di ordine pubblico e

ricondotta per intero alla competenza statale.

2. - Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Secondo la

costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di attribuzione

tra Stato e Regione in relazione ad atti giurisdizionali è

ammissibile in quanto la Regione contesti in radice la spettanza del

potere all'organo giurisdizionale, mentre non è ammissibile quando

essa si limiti a censurare il modo in cui la giurisdizione si è

concretamente esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando.

Nel caso di specie il giudice amministrativo si sarebbe limitato a

dirimere, nell'ambito dei suoi indiscussi poteri giurisdizionali, una

questione di competenza tra organi "accidentalmente e

ininfluentemente" appartenenti a soggetti diversi.

3. - In prossimità dell'udienza la difesa della Provincia autonoma

di Trento ha depositato una memoria sostenendo l'ammissibilità del

ricorso, in quanto il giudice amministrativo, individuando i poteri

spettanti alla Provincia, avrebbe oltrepassato i confini della sua

giurisdizione. La negazione di poteri che la ricorrente esercita in

virtù delle proprie attribuzioni statutarie richiederebbe un

intervento della Corte costituzionale, tanto più che, nel caso di

atti di organi giurisdizionali, il vulnus alle prerogative

costituzionali sarebbe, altrimenti, irrimediabile. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento propone conflitto di

attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in

riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625

del 6 giugno 1997, che ha confermato una pronuncia del Tribunale

regionale di giustizia amministrativa di Trento di annullamento, per

incompetenza, dell'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale

di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio

commerciale. Sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670) e il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 (recante "Norme di

attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici"). La norma

statutaria - confermata dall'art. 3, primo comma, delle menzionate

norme di attuazione - stabilisce che "i Presidenti delle Giunte

provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di

pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti", tra le quali

dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della

licenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.

773).

Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice amministrativo

che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una competenza

provinciale avente fondamento nello statuto speciale, in quanto il

Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento adottato dal

Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento per

l'ordine pubblico, di competenza dello Stato, a norma dell'art. 21

dello statuto speciale.

2. - Il conflitto non è ammissibile.

2.1. - Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurisprudenza di

questa Corte, possono essere a base di conflitto di attribuzione tra

Regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il

conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di censura del

modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 289

del 1974, 98 e 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del

1991, 357 del 1996).

Contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o

processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli

ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il

conflitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio

presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in

un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente

generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle

Regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango

costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di

doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali

finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di

ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei

caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la

giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze

giurisdizionali non costituzionali.

Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra

ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativamente ad

atti di giurisdizione è configurabile quando sia contestata

radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto

alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, sentenze nn. 150 del

1981 e 283 del 1986) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa

del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. In

tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non

come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come

garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente

protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che

si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale.

2.2. - Nella specie, la Provincia autonoma ricorrente non contesta

l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla

legittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione

all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece

l'argomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato

secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla

difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubblica,

con la conseguente affermazione della competenza statale invece che

regionale.

Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una

questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sulla

decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene

all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per

conflitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione

alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno

1997, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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